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Reati di incidenti stradali, sanzioni accessorie spropositate

La legge sui reati di omicidio stradale e lesioni stradali mostra limiti sulle sanzioni accessorie come la revoca della patente

Reati di incidenti stradali e relative sanzioni: non c’è proporzionalità tra il fatto (o meglio i fatti commessi in occasione di un reato stradale) e la sanzione! In estrema sintesi è questo l’ultimo quesito che è stato rimesso alla Corte Costituzionale, in materia di reati di incidenti stradali, dal Tribunale di Torino (ordinanza del 08.06.2018). Al vaglio della Consulta, questa volta, non sono poste le pene previste per i reati commessi in occasione di un incidente stradale ma le sanzioni accessorie e, in particolare, il fatto che l’art. 222 del codice della strada punisca sia chi ha commesso un omicidio “stradale” (non aggravato o meglio un omicidio colposo “semplice” alla guida di un autoveicolo) sia una lesione personale stradale grave (ma non aggravata) con la revoca della patente e l’impossibilità di ottenerne una nuova, per cinque anni.

Le norme introdotte nel 2016 sono state, sin dai primi momenti, criticate da diversi operatori del diritto, non solo da parte degli avvocati ma anche da parte della magistratura. Il problema principale è rappresentato dalla rigidità della riforma che non permette al giudice di graduare le pene in base alle condizioni particolari che hanno portato al verificarsi del sinistro.

Incidente mortale di un motociclista, omicidio stradale

Per quanto riguarda le fattispecie aggravate cerchiamo di mostrare i limiti della norma con questo esempio di omicidio stradale, reato di incidente stradale nel caso di un incidente mortale che vede coinvolto un motocliclista su strada. 
Poniamo il caso di una madre che sta portando sua figlia alla festa di compleanno di un’amica. La casa dell’amica si trova in campagna e la madre, e la figlia, sbagliano strada. Perse in una strada stretta, circondata da muretti a secco, non sanno dove effettuare la manovra di inversione.

Dopo qualche chilometro la strada si allarga leggermente in corrispondenza di un incrocio. La madre, quindi, decide di effettuare la manovra di inversione ma, quando la manovra è quasi terminata, sopraggiunge un motociclista che urta violentemente contro l’auto e muore sul colpo.

La madre sarà condannata per omicidio stradale e la pena sarà la reclusione da cinque a dieci anni!
Questi, sostanzialmente, sono i limiti della norma criticata un po’ da tutti: non l’assenza di proporzionalità in sé, ma il fatto che la pena base (la pena minima) sia troppo alta e non consenta, così, al giudice di valutare la sanzione più giusta da applicare al caso concreto.
Incidente moto mortale

OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI E SANZIONI ACCESSORIE

Il secondo problema della legge in materia di omicidio stradale e lesioni stradali riguarda le sanzioni accessorie che partendo dai cinque anni di “revoca”, per un semplice tamponamento che abbia causato la frattura di un arto al danneggiato, arrivano fino al così detto “ergastolo stradale”, trenta anni senza patente per i casi più gravi di omicidio stradale.

La problematica segnalata dal giudice penale di Torino, alla Consulta, riguarda la prima delle ipotesi appena evidenziate. Tanto per fare un esempio si pensi ad un incidente stradale (un tamponamento) causato da una qualsiasi violazione del codice della strada (ad es. mancato rispetto della distanza di sicurezza) che causi lesioni personali gravi (basta una frattura). In questo caso sarà disposta la revoca della patente e il colpevole non potrà ottenere una nuova prima di cinque anni, dalla revoca stessa.
Sanzioni di legge accessorie

Codice della Strada, art .222

L’art. 222 del Codice della Strada, infatti, punisce con la revoca della patente e con l’impossibilità di conseguirne una nuova, per cinque anni, sia chi abbia causato, come visto sopra, la rottura di una arto a qualcuno in seguito ad un incidente con violazione, semplice, delle norme del codice della strada sia chi con la medesima violazione abbia causato il decesso del danneggiato che chi abbia causato lesioni gravissime, all’infortunato, in stato di ebrezza ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ecc.
Insomma a parità di conseguenze (rottura di un arto) le pene cambiano ma le sanzioni sono le stesse sia per chi guida ubriaco sia per chi tampona l’auto che lo precede, magari, per una semplice disattenzione.

CONSIGLI UTILI per evitare un procedimento penale

Risulta difficile, anche per chi è da anni nel settore, dare consigli utili per evitare un procedimento penale, ovvero le rigide sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia in caso di incidente stradale.

Gli unici consigli riguardano le “cose da non fare” per evitare, quantomeno, le fattispecie aggravate (che conducono a pene e sanzioni più severe).
In estrema sintesi quando ci si mette alla guida di un’auto è consigliato:

  • non bevete e non fate uso di sostante stupefacenti;
  • non viaggiate ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita;
  • non attraversate un’intersezione con il semaforo disposto al rosso;
  • non circolate contromano;
  • non effettuate manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • non sorpassate un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o con linea continua.

Speriamo che questo articolo abbia chiarito la problematica delle sanzioni accessorie eccessive in alcuni casi di  reati di incidenti stradali, auspicando che la normativa venga ridefinita quanto prima.

Da FORUM OMICIDIO STRADALE

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