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Portabici auto, quando è obbligatorio il collaudo alla Motorizzazione

Se il portabici ostruisce la targa o le luci di segnalazione del veicolo, è necessario eseguire un collaudo presso la Motorizzazione.

I portabici auto posteriori da gancio traino rappresentano il metodo più sicuro per trasportare biciclette, essendo progettati per ancorarsi in modo specifico al veicolo. Questa soluzione è particolarmente adatta per le moderne biciclette a pedalata assistita, troppo pesanti per essere caricate sui portabici da tetto o quelli collegati al portellone posteriore, che spesso non è sufficientemente robusto per sostenere carichi pesanti.

Portabici auto, quando è obbligatario il collaudo

Il 6 settembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la Circolare Numero 25.981 riguardante le restrizioni sui portabici posteriori per veicoli. La circolare rende obbligatorio il collaudo presso la Motorizzazione Civile per qualsiasi portabici posteriore che ostacoli anche parzialmente i dispositivi di illuminazione posteriori, nonostante siano replicati in modo fedele, comportando costi aggiuntivi e tempi di attesa per i proprietari.

Se l’installazione di un supporto per biciclette non ostruisce i dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva o la targa del veicolo, non è necessario applicare una targa ripetitrice né ripetere tali dispositivi, evitando quindi il collaudo per l’aggiornamento della Carta di Circolazione o del Documento Unico del veicolo.

Installazione portabici auto collaudo
Se il portabici ostruisce la targa o le luci di segnalazione va eseguito il Collaudo presso la Motorizzazione

Solo se questa struttura dovesse ostruire i suddetti elementi, per garantire la sicurezza stradale e l’identificazione corretta del veicolo, è richiesta la ripetizione dei dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva e della targa. Ciò comporta una visita e una prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile territorialmente competenti, come previsto dall’articolo 78 del Codice della Strada e dall’articolo 236 del regolamento di esecuzione, con l’aggiornamento successivo della documentazione del veicolo. Fino al 6 settembre 2023, i portabici da gancio traino conformi al regolamento UN/ECE n. 26 potevano essere utilizzati liberamente senza restrizioni rilevanti.

Portabici aggiornamento Carta di Circolazione

In questa situazione, l’Ufficio Motorizzazione Civile rilascerà un duplicato della Carta di Circolazione o del Documento Unico del veicolo, annotando la presenza della struttura portabiciclette con marca e tipo specificati sulla stessa, secondo le modalità indicate dal costruttore. Invece le parti fisse integrate nella carrozzeria degli autocaravan, progettate per trasportare veicoli a due ruote, possono essere utilizzate per il trasporto di biciclette a due ruote e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli).

Portabici auto Carta di Circolazione
Dopo il collaudo la Motorizzazione rilascia un duplicato della Carta di Circolazione o del Documento Unico

L’omissione dell’aggiornamento dei documenti del veicolo comporta sanzioni amministrative secondo il Codice della Strada. Se i dispositivi originali sono coperti, è previsto il loro disinserimento quando si collegano luci supplementari ripetute, se le caratteristiche costruttive del veicolo lo consentono e seguendo le prescrizioni del costruttore come specificato nella circolare.

Problemi dopo la circolare del Ministero

Questa circolare sull’installazione dei portabici auto, considerata critica per diversi motivi che saranno discussi in seguito, ha sollevato polemiche in quanto limita i diritti dei consumatori che avevano precedentemente acquistato prodotti regolarmente omologati. Questa decisione va contro il trend di semplificazione burocratica avviato con l’abolizione del collaudo in Motorizzazione per i ganci traino.

Portabici auto posteriore
Portabici auto posteriore

La situazione si complica ulteriormente a causa di errori e incongruenze nel testo della circolare ministeriale, che non vengono chiariti neanche dalle Motorizzazioni Civili interpellate. Il Ministero, a fronte dei quesiti posti, ha emesso una nuova circolare di chiarimento il 10 ottobre 2023; tuttavia quest’ultima, secondo gli installatori e produttori, non ha risolto i dubbi esistenti.

Spesa aggiuntiva portabici auto

Secondo i produttori la Circolare infatti presenta alcune implicazioni che colpiscono coloro che hanno acquistato un portabici anche prima della sua pubblicazione, costringendoli a spese aggiuntive per circolare liberamente, con costi previsti tra 200 e 350 euro, oltre a un’attesa non quantificabile.

  1. La Circolare 25.981 non specifica se il collaudo è necessario se è il carico trasportato a coprire targa e dispositivi luminosi, sollevando quindi un’ambiguità nel testo.
  2. Se un veicolo ha già un gancio traino con specifiche di portata verticale certificate, la richiesta di un nuovo collaudo per calcolare le masse massime sugli assi può risultare superflua se la massa del portabici e del carico è inferiore alle certificazioni già presenti.
  3. La circolare impone limiti alla larghezza della struttura amovibile, che non deve superare la sagoma del veicolo. Questa restrizione potrebbe rendere impossibile trasportare biciclette su vetture di dimensioni ridotte.
  4. Non viene menzionata la terza luce di stop nelle vetture, il suo oscuramento potrebbe diventare un motivo per richiedere il collaudo della struttura portabici.
  5. La richiesta di occultare automaticamente i dispositivi di illuminazione originali quando si collegano le luci ausiliarie del portabici sembra poco pratica e non corrisponde alle configurazioni dei veicoli in commercio, creando ambiguità nella sua attuazione.
  6. La decisione di duplicare la Carta di Circolazione dopo il collaudo anziché utilizzare un tagliando di integrazione potrebbe comportare costi aggiuntivi e non necessari.
  7. L’annotazione della marca e del modello del portabici sulla Carta di Circolazione potrebbe obbligare un ritorno in Motorizzazione e costi aggiuntivi nel caso si voglia cambiare il portabici.
  8. Il Ministero riconosce l’omologazione europea dei portabici per i turisti stranieri, ma non la riconosce per i cittadini italiani, creando una disparità di trattamento.
  9. C’è un grave errore nella Circolare in cui si afferma che i portabici non sono omologati a causa del Regolamento Europeo 26 non considerato dal Regolamento UE 858/2018, mentre in realtà il Regolamento 26 è incluso e citato nell’Allegato 2 del Regolamento 858/2018.

Un’ampia gamma di portabiciclette è commercializzato da Lampa.

Un portabiciclette per gancio traino dove è possibile caricare 2 bici della Lampa
Un portabiciclette per gancio traino dove è possibile caricare 2 bici della Lampa
Un portabiciclette per gancio traino dove è possibile caricare 3 bici della Lampa
Un portabiciclette per gancio traino dove è possibile caricare 3 bici della Lampa

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