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Targhe storiche, Decreto Attuativo e Gazzetta Ufficiale

Targhe storiche per auto, moto e macchine agricole, il Decreto Attuativo in versione integrale firmato da Salvini e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il decreto attuativo per le targhe storiche in versione integrale emanato dal Ministero dei Trasporti e relativo alla legge 178 del 20 dicembre 2020, per cui il Senato aveva già dato parere favorevole nell’emendamento 126.26, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023.

Riportiamo il Decreto Attuativo del 4 agosto 2023 e la Gazzetta Ufficiale del 26 settembre dove è stato pubblicato.

TARGHE STORICHE SU GAZZETTA UFFICIALE del 26 settembre 2023


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto Attuativo del 4 agosto 2023

Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428) (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  • Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 3, primo paragrafo, ai sensi del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all’allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II» della medesima direttiva;
  • Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva 1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000);
  • Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Visto in particolare, l’art. 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;
  • Visto, altresì, l’art. 93 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il comma 4, come modificato dall’articolo l, comma 696, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, prevede, tra l’altro, «il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  • Visto, infine, l’art. 101 del più’ volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo; Visto l’art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed in particolare il comma 2; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad oggetto diposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’art. 8, comma l, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l’art. 215, comma 5;
  • Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O. n. 55);
  • Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata direttiva 1999/37/CE, come attuate nell’ordinamento nazionale, impediscono l’emissione di un documento di circolazione difforme da quello armonizzato;
  • Considerato, altresì, che la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di razionalizzazione dell’azione amministrativa, e che dette finalità appaiono inderogabili pur nell’esigenza di dover tener conto delle peculiarità proprie dei veicoli di interesse storico e collezionistico; Ritenuto, pertanto, insopprimibile l’esigenza di dover emettere il documento unico di circolazione e di proprietà anche con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorché muniti di targa storica;
  • Valutato, altresì, che l’emissione di un libretto di circolazione conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto al documento unico di circolazione e di proprietà, ne imporrebbe la compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante l’utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, ne’ piu’ in uso o disponibili presso gli uffici del Ministero stesso; Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non e’ possibile dare attuazione alle previsioni dell’art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l’emissione del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico» conforme alla grafica dell’originale;
  • Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 disciplina, tra l’altro, le modalità e procedure per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta;
  • Considerato, altresì, che, ai fini del rilascio di una targa storica, di cui all’art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia’ presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia presente nell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico;
  • Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale e’ stato trasmesso il preventivo, redatto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;
  • Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformità alla vigente normativa di riferimento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo codice della strada»;
c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60, comma 4, del codice della strada;
d) «ANV»: l’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell’art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226;
e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall’ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare;
g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il certificato di cui all’art. 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;
h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all’art. 93, comma 4, del codice della strada;
j) «STA»: lo Sportello telematico dell’automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
k) «UMC»: l’Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3

Targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d’ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all’estero, rispettivamente ai sensi degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e’ subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell’istanza di nuova immatricolazione, conformemente all’art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l’esito positivo della verifica tecnica di cui all’art. 215, comma 5, del regolamento.
2. All’esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV o nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato.

Art. 4

Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione.

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione è subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC dell’istanza di immatricolazione, conformemente all’art. 7.
2. All’esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV e nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato.

Art. 5
Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta e’ subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell’istanza di immatricolazione, conformemente all’art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l’esito positivo della verifica tecnica di cui all’art. 215, comma 5, del regolamento. L’istanza e’ accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell’ANV o nell’archivio del PRA. 2. All’esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV o nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato.

Art. 6

Rilascio della targa storica

1. Il rilascio della targa storica e’ soggetto al pagamento dell’importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantanove) per gli autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2, del codice della strada.

2. L’importo di cui al comma 1 e’ corrisposto tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Istanza di rilascio della targa storica

1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, il proprietario presenta istanza unificata di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, previo pagamento delle prescritte tariffe, nonché del contributo di cui all’art. 6.

Art. 8

Entrata in vigore ed applicabilita’

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data.

Art. 9

Disposizioni finali

  1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Con atto della direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità operative per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. 2895


TARGHE STORICHE SU GAZZETTA UFFICIALE del 26 settembre 2023

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