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Targa prova veicoli immatricolati, nuova sentenza della Cassazione

Bufera nel settore Automotive: la Cassazione a seguito di una sentenza per un sinistro mortale conferma l'uso illegittimo della targa prova su veicoli già immatricolati.

La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, il 25 agosto ha emesso una sentenza sulla targa prova, a seguito di un incidente stradale e contestazioni sul risarcimento dei danni della compagna assicurativa legata alla prova, in cui dichiara illegittimo l’utilizzo della targa provvisoria sui veicoli già immatricolati e targati.

Incidente con targa prova, la compagnia assicurativa si rifiuta di pagare i danni

La storia della sentenza è legata ad un problema di responsabilità assicurativa a seguito di un incidente stradale, un sinistro che ha coinvolto un dipendente di una concessionaria auto. La compagna assicurativa della targa prova si è rifiutata di pagare i danni invocando che l’impiego della targa prova, non poteva considerarsi legittimo in quanto la stessa avrebbe dovuto essere utilizzata solo su un veicolo non ancora immatricolato.

L’incidente mortale (è deceduto il dipendente) è avvenuto durante un giro di prova su un veicolo nel quale il proprietario aveva lamentato problemi meccanici. In realtà la storia è più complicata, ovvero che la “targa prova” non era stata rinvenuta nell’immediatezza del sinistro, ma in un secondo momento ed ai margini di una scarpata. La Cassazione ha dato ragione alla compagnia assicurativa della targa prova scaricando la responsabilità alla compagnia assicurativa del veicolo. (Leggere la sentenza dove è spiegata bene la storia, qui di seguito).

Secondo il parere della Cassazione conseguirebbe che la copertura assicurativa è quella della polizza RC del veicolo e che l’assicurazione della targa prova non copre nessun danno.

Non è la prima sentenza che si pronuncia il tal senso. Era già scoppiato un caso analogo nel 2018 quando a mettere a posto le cose fu il Ministero dell’Interno con un chiarimento ad hoc.

Targa prova Portatarga
Targa prova per veicoli nuovi e già immatricolati

Targa prova su veicoli immatricolati

Ma il problema è però un altro, ovvero l’utilizzo legittimo della targa prova su veicoli già immatricolati.

Nel 2018 è scoppiato già un caso analogo sull’utilizzo della targa prova quando prima il Ministero dell’Interno con la circolare nr. 300/A/4341/18/105/20/3 aveva dato un parere in cui dichiarava non legittima la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati (carrozzieri e concessionari di veicoli in particolare) contrariamente a quanto aveva già stabilito nel 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere nr. 4699/M363 del. 4.4.2004.

Targa prova su veicoli già targati (immatricolati)
Targa prova su veicoli già targati (immatricolati)

I due Ministeri dopo la rivolta delle associazioni di categoria (officine, carrozzerie, concessionarie auto, ecc) concertarono di rimandare tutto ad un parere del Consiglio di Stato (MAI ARRIVATO) e per mettere a posto le cose e continuare a far lavorare tutti il Ministero dell’Interno aveva disposto la sospensione di ogni attività sanzionatoria che avrebbe comportato un danno a varie categorie economiche con una circolare.

Targa prova a officine, carrozzerie e rivendite di auto, sarà negata?

Insomma, la nuova sentenza della Cassazione sulla targa prova mette al bando la possibilità di far circolare un veicolo già targato. Ad esempio un’auto usata in carico ad una concessionaria non potrà più essere provata per i diversi motivi, compresi quelli di test per verificare eventuali problematiche meccaniche sui cui intervenire per ripristinare la sicurezza del veicolo.

Targa prova personalizzata targa prova auto immatricolate
La targa prova è utilizzata dalle officine meccaniche per test dei veicoli da riparare
(Nella foto l’Officina DMP Motor di Sala Consilina, il titolare Pasquale Mele)

Le officine che riparano i veicoli delle concessionarie non potranno, secondo questa sentenza della cassazione, non potranno più prelevare l’auto dalla concessionaria per portarla presso la propria sede utilizzando la targa prova.

Come i meccanici potranno effettuare le prove su strada per capire il problema meccanico di un veicolo già immatricolato senza una targa prova?

Un parere della sentenza che non tiene conto delle varie sfaccettature di utilizzo della targa prova e delle ripercussioni sul settore dell’auto” ha commentato Gianluca Marani, titolare di un’importante rivendita di auto plurimarche, la Iamauto di Roma.

Libretto auto provvisorio, il foglio rilasciato alle concessionarie in sostituzione del libretto di circolazione, trattasi di un "documento unico", NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE
Libretto auto provvisorio, il foglio rilasciato alle concessionarie in sostituzione del libretto di circolazione, trattasi di un “documento unico”, NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE

Questa delibera viene da una legge di 50 anni fa, oggi l’uso della targa prova non è più solo per far testare i “concept” ai costruttori. Ormai da anni viene concessa, nella prassi, anche alle officine, alle concessionarie e a società dell’indotto, come per esempio quelle che fanno trasferimenti di veicoli da A a B, anche per conto delle case automobilistiche. Ora tutti questi soggetti che cosa devono fare? Non lavoreranno più e dovranno licenziare tutti?

E chi ha già pagato bolli e assicurazioni?

Secondo il rivenditore romano, poi, c’è un altro aspetto da non trascurare se la sentenza sulla targa prova diventasse legge e venisse presa in considerazione: il danno economico sulle spese già affrontate. “Io ho pagato il bollo di una targa prova una settimana fa prosegue Gianluca Marani sono circa 250 euro, in pratica quel bollo adesso è inutile, io non posso più farci quello per cui mi serviva. Tra assicurazione e costi di rinnovo, in tutto si spendono 1.500-1.800 euro per avere una targa prova. Sono tutti soldi buttati via?

Targa prova a cosa serve? Chi può usarla?

La targa prova, secondo la recente sentenza, può essere usata solo per quei veicoli non ancora immatricolati, nuovi, come ad esempio un autotelaio da allestire. Paradossalmente, quindi, può circolare un mezzo che non è fatto per la circolazione e che pertanto potrebbe essere pericoloso.

Gianluca Marani della Iamauto di Roma sottolinea, infatti, che “Quei mezzi da allestire che ancora devono essere immatricolati, spesso non sono idonei per circolare. Adesso in pratica questa sentenza sulla targa prova dice, invece, che puoi circolare proprio con questi veicoli. Cioè con un pezzo di ferro con due ruote che non si sa se gira, se frena, se funziona, si può camminare, però con una macchina già immatricolata che è sicuro che funziona non si può più camminare con la targa provvisoria.”

Perché non sarebbe possibile utilizzare la targa prova su un veicolo già immatricolato?

Ma perché non sarebbe possibile usare una targa provvisoria su un veicolo già immatricolato? In pratica, secondo l’ultima sentenza sulla targa prova, questa “costituisce una deroga e, sostanzialmente sana, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non sana, né la mancanza di revisione (decisione della Cassazione Civile Sezione II nr. 16310/2016) né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione Civile Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018). 

In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla messa in circolazione, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”. 

La Cassazione conclude specificando che “se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di tal ché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”.

Targa prova in discussione, sentenze e circolari Ministeriali sull’uso

Con quest’ultima sentenza sulla targa prova, comunque, non è la prima volta che l’argomento è oggetto di discussione. Il Ministero dell’Interno nel 2018 aveva emesso una circolare (la n. 300/A/4341/18/105/20/3) in cui dichiarava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo dell’art. 98 del Codice della Strada (come modificato e integrato dal DPR 474/2001). 

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, invece, con il parere nr. 4699/M363 del 2004 si era invece dimostrato possibilista. Ecco perché, i due Ministeri nel 2018 hanno chiesto un parere al Consiglio di Stato (che non è mai arrivato).

Nel dubbio, nel frattempo, di fronte al rischio di portare un danno ai settori interessati (officine e concessionarie in primis), era stata disposta la sospensione di ogni attività sanzionatoria

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Ora, dopo quest’ultima sentenza sulla targa prova, il Ministero dell’Interno dovrà emanare ulteriori disposizioni. Si spera che venga anche sollecitato il Consiglio di Stato a esprimersi una volta per tutte per risolvere un  problema che potrebbe mettere in ginocchio le migliaia di attività economiche del settore, già molto provate dalla crisi Covid-19 in corso. 

Una assurdità che blocca questa tipologia di attività su veicoli non sono assicurati che devono comunque muoversi come hanno sempre fatto fino ad oggi con la targa prova e relativa copertura assicurativa.

Parere Consiglio di Stato atteso dal 2018, così si blocca il lavoro di officine e concessionarie.

Prova di veicoli usati, conformità europea, indispensabile la targa prova

Il contraddittorio arriva anche sull’impossibilità per i commercianti di applicare la legge sulla conformità europea (Monti 2002) dove viene richiesta una scheda di valutazione e la prova su strada che garantisca l’efficienza delle auto usate.

Targa prova su veicoli immatricolati, urgono chiarimenti con una legge ad hoc oltre il parare del Consiglio di Stato

Come risolvere il problema sollevato nuovamente dalla recente Sentenza della Cassazione sull’uso legittimo della targa prova? Una delle strade percorribili, stante il quadro normativo esistente, potrebbe essere una modifica legislativa che il Parlamento dovrebbe apportare al D.P.R. 474/2001 estendendo o prevedendo ex novo l’utilizzo delle targhe prova, con le relative coperture assicurative, anche ai veicoli già immatricolati e circolanti per prove commerciali finalizzate alla vendita.

L’altra soluzione è che si esprima il Consiglio di Stato (era stato già invocato dai Ministeri nel 2018) e metta fine ad ogni equivoco o interpretazioni per chiarire una volta per tutte l’uso leggittimo della targa prova.

D’altra parte come è pensabile per un commerciante di auto che sposta per i motivi più svariati decine di veicoli al giorno possa assicurare tutte le vetture?

Che si fa allora?

Come per il caso già scoppiato nel 2018 si andrà avanti ad utilizzare la targa prova anche sui veicoli immatricolati facendo riferimento al vecchio chiarimento del Ministero dell’Interno in attesa di questa pronuncia del Consiglio di Stato o della modifica a livello di legge per legittimare l’utilizzo della targa prova anche sui veicoli già immatricolati.

Gli operatori possono stare tranquilli perché le sentenze di Cassazione, quando non sono a sezioni unite, non hanno effetto di legge e valgono soltanto nello specifico caso del contenzioso fra le parti.

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