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Targa prova, la guida completa

Normativa aggiornata che regolamenta la targa prova, chi può richiederla, ambito di utilizzo, chi può guidare, la delega, giorni festivi, chi la rilascia

La targa prova è una targa speciale che viene assegnata a chi ne ha i requisiti, come officine, rivenditori di auto ed altre attività al fine di consentire la circolazione su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, per ragioni di vendita o di allestimento.

TARGA PROVA chi può averla

→ le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita; i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, i loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta.
Sempre però soltanto per gli scopi previsti (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4699/M363 del 04 febbraio 2004), nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (vedasi art. 78 CdS e art. 236 Regolamento CdS), i loro rappresentanti, concessionari, commissari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

→ gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per conto proprio.

Targa prova personalizzata targa prova auto immatricolate targa prova come averla
Targa prova personalizzata targa prova auto immatricolata targa prova come averla

TARGA PROVA chi può guidare

Durante la circolazione sul veicolo con targa prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti.

Targa prova, delega chi può averla

Il DPR n.229/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, ha introdotto modifiche al DPR n.474/2001 riguardanti l’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (targa prova).

Secondo il nuovo testo, il numero massimo di autorizzazioni/targhe prova rilasciate è limitato a una ogni 5 dipendenti/collaboratori stabili, fino a un massimo di 100 unità. Il rilascio avviene tramite gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), anche attraverso consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le autorizzazioni/targhe hanno validità annuale e non sono rinnovabili dopo 6 mesi dalla scadenza; devono essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza, altrimenti viene segnalata alla polizia stradale per il ritiro. La revoca avviene se vengono meno i requisiti del titolare, e viene gestita dagli UMC.

Le modalità di rilascio, rinnovo e revoca sono definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entro 4 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.

Inoltre, l’autorizzazione/targa è personale e non trasferibile a terzi; consente la circolazione di un solo veicolo per volta in territorio italiano, a meno di accordi di reciprocità con altri Stati; deve essere portata a bordo del veicolo, e il titolare dell’autorizzazione o un suo delegato devono essere presenti sul veicolo durante la circolazione. La targa prova su un veicolo immatricolato deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo, in modo ben visibile senza oscurare altre targhe.

Circolazione nei giorni festivi

I veicoli muniti di targa “prova” possono liberamente circolare in qualsiasi giorno della settimana, anche nei giorni festivi, senza limitazioni per le festività, purché sia garantita la finalità che lega il titolare dell’autorizzazione, alla circolazione di prova, con quel veicolo.

Chi la rilascia

La targa prova e l’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ha validità annuale, ovvero l’anno di validità decorre dalla data del rilascio dell’autorizzazione sino al corrispondente giorno dell’anno successivo (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/51764/105/20/3 del 1° febbraio 1995).

Targa prova estero

Le targhe prova rilasciate da Paesi stranieri sono valide solo se espressamente riconosciute sulla base di convenzioni di reciprocità (attualmente le targhe prova rilasciate dall’Austria, Germania e Repubblica di S. Marino sono valide ai fini della circolazione in Italia, come richiamato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4699/M363 del 04 febbraio 2004).

Devono ritenersi ammessi alla circolazione sul territorio nazionale i veicoli provenienti dalla Germania muniti delle “targhe temporanee” (c.d. targhe gialle) che dal 1° gennaio 1998 hanno sostituito le “targhe rosse per uso singolo”, destinate agli utenti privati (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004).

Targa prova su veicolo non revisionato

Non acquisisce rilevanza il fatto che l’autovettura non revisionata fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della violazione prevista dall’art. 80, comma 14, CdS (e dell’applicazione della correlata sanzione amministrativa), è sufficiente che l’autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che nessuna norma del CdS autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato (vedasi Cassazione Civile, Sez. VI, 20.11.2013, n. 26074).

Targa prova su veicoli eccezionali

Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale (di cui all’art. 13, comma 2, punto B, lettera a, del Regolamento CdS) viene rilasciata un’autorizzazione che deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli. La validità dell’autorizzazione è limitata a quella della targa prova (vedasi direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4214/RU del 10 settembre 2014).

Altra documentazione relativamente alla targa prova

DPR n. 229/2023 regolamento sulla targa prova

→ Leggi anche DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474 sulla Targa PROVA

GAZZETTA UFFICIALE con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 2001, n. 474. Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Sentenza della Cassazione del 2020 a seguito di un incidente mortale.

MINISTERO INTERNO MARZO 2018 TARGA PROVA NON SU AUTO IMMATRICOLATE

→  Circolare Ministero dell’Interno (2008)

→  Impiego su auto immatricolate non è legale?

→  Sentenza tribunale di Vicenza

Solo su auto nuove? Ma come è possibile, discussione sul forum

Targa prova come è fatta
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→ Tutte le notizie aggiornate sulla targa prova

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