Autovelox non omologato ma solo “approvato”, multe nulle
Stando alla Cassazione, tutti gli autovelox ed i sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche andrebbero spenti, perché non omologati. Nell’arco di nove anni, doppio giro di vite contro i Comuni che utilizzano in modo improprio i rilevatori della velocità ed in caso di mancato rispetto delle regole, i verbali sono da annullare. La differenza tra "approvazione", "omologazione" e "taratura".
Approfondiamo l’argomento degli autovelox non omologati di cui si parla molto recentemente. Sino a marzo 2015, l’Italia degli autovelox era un “Far West” con poche regole, confuse e disordinate. Quelle che c’erano, non sempre venivano rispettate alla lettera dai gestori delle strade che piazzano i rilevatori di velocità. Lo dimostrano innumerevoli circolari ministeriali che hanno tentato di fare chiarezza affinché i gestori delle strada utilizzassero i rilevatori di velocità solo per migliorare la sicurezza stradale, e non per fare cassa, riunite nella direttiva Maroni del 2009 (ribadita dalla direttiva Minniti del 2017).
Ad aprile 2015, la prima svolta, con una sentenza addirittura della Corte costituzionale, “costretta” a pronunciarsi per sgombrare il campo dagli equivoci.
Obbligo di omologazione per autovelox e dispostivi rilevamento infrazioni semaforiche
Con ordinanza 10505/2024, la Cassazione ha stabilito che solo gli autovelox omologati possono rilevare la velocità regolarmente: se un ente eleva una multa con un autovelox non omologato, il verbale è nullo. La preventiva approvazione dell’apparecchio non è sufficiente: serve l’omologazione. Approvazione e omologazione sono del tutto differenti.
Approvazione ed omologazione, attenzione a non fare confusione
I due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero dello Sviluppo economico (o delle Imprese e del Made in Italy).
L’approvazione consiste in un procedimento burocratico che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione è una procedura amministrativa (come l’approvazione) che ha anche natura necessariamente tecnica. Questa specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’articolo 142 del Codice della strada. Questa funzionalità a fronte di contestazione del contravventore, dev’essere comprovata dalla Pubblica amministrazione dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza (Cassazione 14597/2021).
Apparecchiature omologate
L’articolo 142, comma 6, del Codice della strada parla di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, spiega la Cassazione. Lo dice anche l’articolo 25, comma 1, lettera a) della legge 120/2010, con la quale ne è stato previsto l’inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 del Codice della strada, con riguardo ai tratti autostradali. Tutto in linea con l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Parla di distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione: di qui la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili.
Da cosa si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico al fine di procedere all’omologazione dell’autovelox? Rispondono i giudici: l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero (dei Lavori pubblici) accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento. E ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
Quando è una richiesta relativa a elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero (dei Lavori pubblici) approva il prototipo.
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato, dev’essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante.
Autovelox non omologato ma solo APPROVATO dal Ministero?
Se esiste una qualche circolare passata o futura secondo cui l’“approvazione” da parte del Ministero è sufficiente, questa ha valore zero: di rango inferiore rispetto alla legge, ossia al Codice della strada, che impone l’omologazione. Pertanto, i Comuni e tutti i gestori devono usare per una corretta misurazione solo autovelox omologati e periodicamente tarati.
Oggi un autovelox è omologabile?
No, oggi nessun autovelox è omologabile, sostiene Giorgio Marcon, di Migliore Tutela. Motivo: manca il decreto che stabilisca come procedere all’omologazione. Un “vulnus” normativo, un vuoto. Per legge, serve l’omologa. Ma nessuna norma dice come effettuare la stessa. Chissà, forse il Ministero delle Infrastrutture provvederà in futuro: oggi, stando alla Cassazione, tutti gli autovelox andrebbero spenti, perché non omologati.
Taratura autovelox perché è necessaria e obbligatoria
1) Con sentenza 113/2015, la Corte costituzionale impone ai gestori della strada (quali i Comuni) di tarare gli autovelox almeno una volta l’anno. In caso di mancato rispetto di questa regola, verbale da cancellare.
2) La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a taratura. È questione di logica. Per la Corte, qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati. La causa? L’invecchiamento delle proprie componenti. Più eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. “L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per intrinsecamente irragionevole”, dicono i giudici.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un velox deve assolutamente misurare con precisione scientifica. Altrimenti, scattano multe a chi va sotto il limite (o magari nessun verbale a chi lo supera). Occorre quindi garantire che il funzionamento nelle misurazioni sia contestuale al momento in cui la velocità viene rilevata, che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di taratura.
Custodia e conservazione dell’affidabilità dell’autovelox costituiscono il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d’essere.
Telecamere al semaforo: c’è lo stesso guaio omologazione?
Stando alla tesi prevalente, sì: non solo gli autovelox necessitano di omologazione. Anche le telecamere (PARCV, T-Red, T-XROAD, Velocar Red&Speed, Photored), che individuano chi passa col semaforo rosso. Nessun strumento è esente da Certificazione metrologica legale se utilizzato per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali. Lo dicono l’articolo 117, comma r) della Carta costituzionale e il decreto 93/2017.