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Nuovo Codice della Strada, ricorso al prefetto: cosa cambia e come funziona

Il nuovo Codice della Strada potrebbe modificare le modalità di presentazione del ricorso al prefetto, con nuovi termini, procedure e regole per la sospensione delle sanzioni accessorie.

Il testo base del nuovo Codice della Strada potrebbe introdurre una modifica significativa alle modalità di presentazione del ricorso al prefetto. In caso di entrata in vigore della riforma, l’opposizione non potrà più essere inviata direttamente alla prefettura, ma dovrà essere trasmessa al comando da cui dipendono gli agenti o i militari che hanno accertato la violazione.

Ricorso al prefetto, la nuova procedura

La modifica prevede quindi un cambio nell’iter amministrativo. Il ricorso dovrà essere presentato al comando di polizia o dei Carabinieri che ha accertato l’infrazione, che provvederà a trasmetterlo alla prefettura insieme agli atti relativi alla contestazione.

L’obiettivo è eliminare un passaggio oggi previsto dalla procedura, ovvero la richiesta degli atti da parte della prefettura al comando che ha effettuato l’accertamento. Il nuovo meccanismo dovrebbe inoltre ridurre i tempi a disposizione del prefetto per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.

Termini ridotti da 210 a 180 giorni

Con la riforma, il termine entro il quale il prefetto deve emanare l’ordinanza-ingiunzione scenderebbe dagli attuali 210 giorni a 180 giorni. La modifica solleva però alcune perplessità sul piano delle garanzie procedurali, considerando che il ricorso verrebbe inizialmente presentato proprio all’ente dal quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Il principio della terzietà dell’autorità chiamata a decidere rappresenta infatti uno degli aspetti centrali delle procedure di opposizione.

Ricorso solo con raccomandata o PEC

Il testo introduce inoltre nuove modalità obbligatorie per la trasmissione dell’opposizione. Il ricorso dovrà essere inviato, a pena di inammissibilità, tramite:

  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • PEC;
  • altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Viene quindi eliminata la possibilità di presentare personalmente il ricorso presso l’ufficio o il comando di polizia o dei Carabinieri.

Ricorso e comunicazione dei dati del conducente

Un’altra modifica riguarda i casi in cui la violazione comporta la decurtazione di punti dalla patente. La presentazione del ricorso, sia al prefetto sia al giudice di pace, interromperebbe i termini dei 60 giorni previsti per comunicare i dati personali e quelli della patente del conducente responsabile della violazione.

Sospensione della sanzione accessoria

Il testo interviene anche sulla possibilità di chiedere la sospensione cautelare di una sanzione accessoria, come il divieto di guida. Contestualmente alla presentazione del ricorso, il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido potranno chiedere al prefetto la sospensione dell’esecuzione della sanzione accessoria fino alla conclusione del procedimento, purché sussistano gravi e circostanziate ragioni.

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Francesca Calonzi

Avvocato con studio a Roma e Rieti, specializzato in diritto diritto assicurativo, sinistri stradali e tematiche legate al Codice Stradale.