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Nuovo Codice della Strada, testo con le modifiche

Da novembre è in vigore il nuovo Codice della Strada, che introduce soprattutto multe più salate per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili ed intuisce nuove regole per i monopattini elettrici. Il testo completo della riforma.

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore ufficialmente il Nuovo Codice della Strada, con il testo che è stato approvato dal Parlamento all’interno della conversione in legge del Decreto Infrastrutture. Si tratta di un provvedimento molto atteso ma che ha lasciato un po’ di amaro in bocca soprattutto per quanto riguarda le norme sui monopattini. Tutti infatti erano d’accordo per una stretta ed invece la riforma ha prodotto veramente poco.

Nuovo Codice della Strada, le novità della riforma

Il nuovo Codice della Strada da una parte ha generato più di qualche perplessità sulle norme per i monopattini (ora possono circolare anche sulle strade extraurbane) ma dall’altra ha previsto nuove norme a tutela dei soggetti più deboli come i disabili ed ha previsto regole più severe sull’uso dei dispositivi elettronici alla guida.

Nuove regole per i monopattini nel nuovo Codice della Strada
Nuove regole per i monopattini nel nuovo Codice della Strada

Infatti ora è stato ufficialmente previsto il divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre ci sono norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità.

Multe più salate per chi occupa gli stalli riservati ai disabili
Multe più salate per chi occupa gli stalli riservati ai disabili

A partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’ riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti. 

Nuovo Codice della Strada testo completo

Tutte le novità del nuovo Codice della Strada sono riportare nel testo completo che pubblichiamo per intero, pubblicato il 10 novembre sulla Gazzetta Ufficiale e contenuto del Dl Infrastrutture.

Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  10
                       settembre 2021, n. 121 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
        «0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. La sicurezza e la tutela  della  salute  delle  persone
nonche'  la  tutela  dell'ambiente,  nella   circolazione   stradale,
rientrano tra le finalita' primarie di ordine  sociale  ed  economico
perseguite dallo Stato"; 
          0b) all'articolo 3, comma 1,  numero  53-bis),  la  parola:
"debole" e' sostituita dalla seguente:  "vulnerabile"  e  le  parole:
"disabili in carrozzella" sono sostituite  dalle  seguenti:  "persone
con disabilita'"; conseguentemente, nel codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "debole"  e
"deboli", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente,  dalle
seguenti: "vulnerabile" e "vulnerabili"; 
          0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", con particolare riguardo  a  quelle  che
attraversano  siti  inseriti  nella  lista  del  patrimonio  mondiale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura (UNESCO)"»; 
      dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: 
          "b) il trasporto eseguito con veicoli  eccezionali  di  una
cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue  dimensioni  e
per la sua massa determini eccedenza  rispetto  ai  limiti  stabiliti
dagli articoli 61 e  62,  ovvero  che  per  la  sua  massa  determini
eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso  di
blocchi di pietra naturale, di  elementi  prefabbricati  compositi  e
apparecchiature  industriali  complesse  per  l'edilizia  nonche'  di
prodotti siderurgici coils  e  laminati  grezzi,  il  trasporto  puo'
essere  effettuato  integrando  il  carico  con  gli  stessi   generi
merceologici autorizzati, comunque in  numero  non  superiore  a  sei
unita', fino al completamento  della  massa  eccezionale  complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora  siano
superati  i  limiti  di  cui  all'articolo  62,   ma   nel   rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi  della
stessa natura merceologica, per occupare  l'intera  superficie  utile
del  piano  di  carico  del  veicolo  o  del  complesso  di  veicoli,
nell'osservanza  dell'articolo  164  e  della  massa  eccezionale   a
disposizione,  fatta  eccezione  per   gli   elementi   prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi,  purche'  almeno  un  carico  delle  cose  indicate  richieda
l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa  complessiva  non
puo' essere superiore a 38 tonnellate se  si  tratta  di  autoveicoli
isolati a tre assi, a 48  tonnellate  se  si  tratta  di  autoveicoli
isolati a quattro o piu' assi,  a  72  tonnellate  se  si  tratta  di
complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta  di
complessi di veicoli a sei o piu' assi. I richiamati limiti di  massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile"; 
        a-ter) all'articolo 15: 
          1) al comma 3, le parole: ",  h)  ed  i)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e h)"; 
          2) al comma 3-bis, le parole: "da euro  108  ad  euro  433"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 216 ad euro 866"; 
          3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
          "3-ter. Chiunque viola  il  divieto  di  cui  al  comma  1,
lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 52 ad euro 204"; 
        a-quater) all'articolo 23: 
          1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          "4-bis. E' vietata sulle strade  e  sui  veicoli  qualsiasi
forma di pubblicita' il cui contenuto proponga  messaggi  sessisti  o
violenti o stereotipi di  genere  offensivi  o  messaggi  lesivi  del
rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili  e  politici,
del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure  discriminatori
con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere  o
alle abilita' fisiche e psichiche. 
          4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo  delegata  per
le  pari  opportunita',   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro  della
giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni del comma 4-bis. 
          4-quater. L'osservanza delle disposizioni del  comma  4-bis
e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  4;
in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e'  immediatamente
revocata"; 
          2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
          "7-bis. In deroga al divieto  di  cui  al  comma  1,  terzo
periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e'  un'area  verde,
la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa'  private
o ad  altri  enti,  e'  consentita  l'installazione  di  un  cartello
indicante il nome dell'impresa o  ente  affidatari  del  servizio  di
manutenzione  del  verde,  fissato  al  suolo  e  di  dimensioni  non
superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello  di  cui
al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma
4"; 
          3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: "dal comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 4-bis e 7-bis"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di  violazione  del
comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei  casi  piu'
gravi, l'ente proprietario puo' disporre  l'immediata  rimozione  del
mezzo pubblicitario"; 
        a-quinquies) all'articolo 25: 
          1) al comma  1-bis,  dopo  le  parole:  "le  strutture  che
realizzano l'opera d'arte principale del  sottopasso  o  sovrappasso,
comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei   sovrappassi,   sono   di
titolarita'" sono  inserite  le  seguenti:  ",  ai  fini  della  loro
realizzazione e manutenzione anche straordinaria,"; 
          2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
          "1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e
1-ter in relazione agli enti titolari  delle  strutture  delle  opere
d'arte  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere   di
sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari  e  i  gestori  delle
strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono
a disciplinare mediante appositi atti convenzionali  le  modalita'  e
gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture"; 
          a-sexies) all'articolo 40, comma 11, le parole: "che  hanno
iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti:  "che  si
accingono  ad  attraversare  la   strada   o   che   hanno   iniziato
l'attraversamento"; 
          a-septies) all'articolo 50, comma 2, le parole: "3 m"  sono
sostituite dalle seguenti: "3,5 m"; 
          a-octies)  all'articolo  52,  comma  1,  lettera  a),  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  o  avente  potenza  non
superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica"; 
        a-novies) all'articolo 60: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1.  Sono  considerati  appartenenti  alla  categoria   dei
veicoli con caratteristiche atipiche i  motoveicoli,  i  ciclomotori,
gli  autoveicoli  e  le  macchine   agricole   d'epoca,   nonche'   i
motoveicoli, gli autoveicoli e  le  macchine  agricole  di  interesse
storico e collezionistico"; 
          2) al comma 2, le parole: "Rientrano  nella  categoria  dei
veicoli d'epoca i motoveicoli  e  gli  autoveicoli"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Rientrano nella  categoria  dei  veicoli  d'epoca  i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole"; 
          3) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Motoveicoli,
ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e  di  interesse
storico e collezionistico iscritti negli appositi registri"»; 
      alla lettera b), numero 1), le parole: «18 m»  sono  sostituite
dalle seguenti: «18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata  dei
rimorchi, o  delle  unita'  di  carico  ivi  caricate,  al  trasporto
intermodale strada-rotaia e strada-mare e»; 
      dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
        «b-bis) all'articolo 62,  comma  3,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Qualora si tratti di autobus  o  filobus  a
due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere  19,5
t"; 
        b-ter)  all'articolo  68,  il  comma  2  e'  sostituito   dal
seguente: 
          "2. I dispositivi di segnalazione di cui  alla  lettera  c)
del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora  dopo  il  tramonto
del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  anche  di  giorno  nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in
ogni altro caso di scarsa visibilita',  durante  la  marcia  sia  nei
centri abitati che fuori dai centri abitati"»; 
      dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        «c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
          "17-bis. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, da emanare entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in
conformita' al regolamento n. 110  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE  R  110)  e  sono  individuati  i
soggetti preposti alla  riqualificazione,  al  fine  di  semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa"; 
        c-ter) all'articolo 86: 
          1) al comma 1, dopo la parola: "autovetture" sono  inserite
le seguenti: ", motocicli e velocipedi"; 
          2) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Servizio  di
piazza con autovetture,  motocicli  e  velocipedi  con  conducente  o
taxi"; 
        c-quater) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine,
i  seguenti  periodi:  "I  motoveicoli  impegnati   in   competizioni
motoristiche fuori  strada  che  prevedono  trasferimenti  su  strada
possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi  di  gara,  in
luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita
da   un   pannello   auto-costruito   che   riproduce   i   dati   di
immatricolazione del veicolo. Il pannello deve  avere  fondo  giallo,
cifre e lettere  nere  e  caratteristiche  dimensionali  identiche  a
quelle della targa  che  sostituisce  ed  e'  collocato  in  modo  da
garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per
le targhe di immatricolazione. Sono  autorizzati  all'utilizzo  della
targa sostitutiva  i  partecipanti  concorrenti  muniti  di  regolare
licenza   sportiva   della   Federazione   motociclistica   italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso
indicato nel regolamento della manifestazione stessa"; 
        c-quinquies) all'articolo 105, comma 1, le parole: "16,50  m"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "18,75  m.  I  convogli  che  per
specifiche necessita' funzionali superano, da soli o compreso il loro
carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla
circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano
le norme previste dall'articolo 104, comma 8"; 
        c-sexies) all'articolo 110: 
          1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e commercianti di macchine agricole e, limitatamente  alle  macchine
agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1)  e
2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile  non
superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma
2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a  6
t, a nome di colui che si dichiara proprietario"; 
          2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Al fine di promuovere lo  sviluppo  delle  reti  di
imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli  o  associati,
di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  finalizzate  anche
all'acquisto di macchine agricole, e'  consentita  l'immatricolazione
ai sensi del comma 2 del presente  articolo  a  nome  della  rete  di
imprese, identificata dal codice  fiscale,  richiesto  dalle  imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e  iscritto  ai  sensi
del citato articolo 3  del  decreto-legge  n.  5  del  2009,  da  cui
risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa
individuazione di un'impresa della rete  incaricata  di  svolgere  le
funzioni amministrative attribuite dalla legge  al  proprietario  del
veicolo"»; 
      alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  «A1,  A2  o  A,  nonche'
l'attestazione  di  avere  frequentato  con  profitto  un  corso   di
formazione di primo  soccorso»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche
presso un'autoscuola di cui all'articolo 123»  e  sono  aggiunte,  in
fine,  le  seguenti  parole:  «anche  presso  un'autoscuola  di   cui
all'articolo  123.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute   sono
stabilite  le  modalita'  con  cui  anche   gli   istituti   dedicati
all'educazione stradale possono erogare la formazione  sulle  nozioni
di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire  i
certificati di abilitazione professionale di  cui  al  secondo  e  al
terzo periodo»; 
      dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo  periodo
e' inserito il seguente: "Le limitazioni di cui al presente comma non
si applicano, inoltre, se  a  fianco  del  conducente  si  trova,  in
funzione  di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
sessantacinque  anni,  munita  di  patente  valida  per   la   stessa
categoria, conseguita da almeno dieci  anni,  ovvero  valida  per  la
categoria superiore"; 
        d-ter)  all'articolo  121,  comma  11,  secondo  periodo,  le
parole: "per una volta soltanto" sono sostituite dalle seguenti: "per
non piu' di due volte"; 
        d-quater) all'articolo 122: 
          1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire
le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei
quali non puo' prendere posto, a fianco del conducente, altra persona
in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma
2"; 
          2) il comma 5 e' abrogato; 
          3) al comma 6, le parole: "sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "dodici mesi"; 
          4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
          "8.  Chiunque,  essendo  autorizzato  per  l'esercitazione,
guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di  istruttore,
persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI"; 
        d-quinquies) all'articolo 126-bis, il comma 3  e'  sostituito
dal seguente: 
          "3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata  tramite  il
portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento
per  la  mobilita'  sostenibile   -   Direzione   generale   per   la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili"; 
        d-sexies) all'articolo 138, dopo il comma 11 e'  inserito  il
seguente: 
          "11-bis. I veicoli  in  dotazione  alla  Protezione  civile
nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli  enti  locali  e  agli
enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati  per  fini
istituzionali e servizi di pubblica utilita', possono  essere  dotati
di rimorchio destinato al trasporto di  cose,  di  larghezza  massima
superiore alla larghezza del  veicolo  trainante,  fermi  restando  i
limiti di cui agli articoli 61 e 62"; 
        d-septies) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo  il  primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Ciascun ente  locale  pubblica  la
relazione di cui al primo periodo in  apposita  sezione  del  proprio
sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  al
Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il  Ministero
dell'interno, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione,  pubblica  in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni
pervenute ai sensi del primo  periodo"  e,  al  secondo  periodo,  le
parole:  "di  cui  al  periodo  precedente"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "di cui al primo periodo"; 
        d-octies) all'articolo 147: 
          1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3
puo'  essere  rilevato  anche  tramite   appositi   dispositivi   per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi
alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento"; 
          2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
          "6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono  essere
installati anche dal gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  a  sue
spese"»; 
      alla lettera e), al numero 1) e' premesso il seguente: 
        «01) al comma  1,  la  lettera  h-bis)  e'  sostituita  dalle
seguenti: 
          "h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei
veicoli elettrici; 
          h-ter) negli spazi  riservati  alla  ricarica  dei  veicoli
elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che
non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio
di  ricarica  oltre  un'ora  dopo  il  completamento  della  fase  di
ricarica. Tale limite temporale  non  trova  applicazione  dalle  ore
23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti  di  ricarica  di  potenza
elevata di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"»; 
      dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
        «e-bis)  all'articolo  171,  comma  2,  secondo  periodo,  la
parola: "minore"  e'  soppressa  e  dopo  la  parola:  "risponde"  e'
inserita la seguente: "anche"; 
        e-ter) all'articolo 173, comma 2, dopo le parole: "apparecchi
radiotelefonici" sono inserite le seguenti: ",  smartphone,  computer
portatili, notebook, tablet e  dispositivi  analoghi  che  comportino
anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante"; 
        e-quater)  all'articolo  175,  comma  2,  la  lettera  a)  e'
sostituita dalla seguente: 
          "a)  velocipedi,  ciclomotori,  motocicli   di   cilindrata
inferiore a 150 centimetri cubici se  a  motore  termico,  ovvero  di
potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico"; 
        e-quinquies) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo
sono  inseriti  i  seguenti:  "L'uso  dei  predetti  dispositivi   e'
consentito  altresi'  ai  conducenti  dei  motoveicoli  impiegati  in
interventi   di   emergenza   sanitaria   e,   comunque,   solo   per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, sono definite le tipologie  di  motoveicoli  di  cui  al
secondo  periodo  e  le  relative  caratteristiche  tecniche  e  sono
individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono  essere
impiegati i dispositivi"; 
        e-sexies) all'articolo 180, comma 8, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'invito a presentarsi per esibire i documenti  di
cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e
la validita' della documentazione richiesta possano essere  accertate
tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o  gestiti
da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli  organi  di
polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a  tali
banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente  possibile  al
momento della contestazione"»; 
      alla lettera f), al numero 1) e' premesso il seguente: 
        «01) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con  disabilita',
titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381,  comma
2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di
sosta o parcheggio a pagamento, qualora  risultino  gia'  occupati  o
indisponibili gli stalli a loro riservati"»; 
      alla lettera g), capoverso Art. 188-bis, comma 3, le parole: «o
ne faccia uso improprio,» sono sostituite dalle seguenti: «, o ne  fa
uso improprio»; 
      dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
        «g-bis) all'articolo  191,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "1. Quando il traffico non  e'  regolato  da  agenti  o  da
semafori,  i  conducenti  devono  dare  la  precedenza,   rallentando
gradualmente  e  fermandosi,   ai   pedoni   che   transitano   sugli
attraversamenti  pedonali  o  si   trovano   nelle   loro   immediate
prossimita'. I conducenti che svoltano  per  inoltrarsi  in  un'altra
strada al cui ingresso si trova un  attraversamento  pedonale  devono
dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai  pedoni
che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano  nelle  sue
immediate prossimita', quando a essi non sia  vietato  il  passaggio.
Resta fermo per i pedoni il divieto di cui  all'articolo  190,  comma
4"; 
        g-ter) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole:
"risponde  solidalmente  il  locatario  e"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "il  locatario,  in  vece   del   proprietario,   risponde
solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori,  con
l'intestatario del contrassegno di identificazione;"; 
        g-quater) all'articolo 203: 
          1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "con
raccomandata con ricevuta di ritorno" sono aggiunte le  seguenti:  "o
per via telematica, a mezzo di posta  elettronica  certificata  o  di
altro  servizio  elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,
secondo  le  modalita'   previste   dall'articolo   65   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82"; 
          2) al comma 1-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "con
raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o
trasmesso  per  via  telematica,  a  mezzo   di   posta   elettronica
certificata o di altro servizio elettronico di  recapito  certificato
qualificato, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  65  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
        g-quinquies) all'articolo 213: 
          1) al comma 3, terzo periodo, la parola: "trasmissione"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "ricezione"  e  dopo  le  parole:  "del
provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "adottato dal prefetto"; 
          2) al comma 5: 
          2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "; la medesima comunicazione reca altresi' l'avviso  che,  se
l'avente diritto non assumera' la custodia del veicolo nei successivi
cinque giorni, previo pagamento dei  relativi  oneri  di  recupero  e
custodia, il veicolo sara' alienato anche  ai  soli  fini  della  sua
rottamazione"; 
          2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel  caso
di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i
quali  non  sia  stato  possibile  rintracciare  contestualmente   il
proprietario o altro obbligato  in  solido,  e  affidati  a  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis, il  verbale  di  contestazione,
unitamente a quello di sequestro recante  l'avviso  ad  assumerne  la
custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia  che  ha
eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresi' a  dare  comunicazione  del  deposito  del  veicolo
presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio  del  comune  ove  e'  avvenuto
l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate  difficolta'
oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il  veicolo
risulti ancora affidato  a  uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
214-bis, la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel  trentesimo  giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di  deposito
del  veicolo  nell'albo  pretorio  del   comune   ove   e'   avvenuto
l'accertamento della violazione"; 
          3) al comma 7, quinto periodo, la  parola:  "distrutto"  e'
sostituita dalla seguente: "alienato"; 
          4) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
          "10-bis. Il provvedimento  con  il  quale  e'  disposto  il
sequestro del veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente
ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di
cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il
medesimo  organo  di  polizia  provvede  alla  comunicazione  per  la
cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli  e
al PRA"; 
        g-sexies) all'articolo 214,  comma  5,  secondo  periodo,  la
parola:   "sequestro"   e'   sostituita   dalle   seguenti:    "fermo
amministrativo"; 
        g-septies) all'articolo 215-bis: 
          1) al comma 1, secondo periodo, le parole: ", in  cui,  per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i  dati  identificativi  del
proprietario risultanti al pubblico  registro  automobilistico"  sono
soppresse; 
          2) al comma 4, le parole: "comunicazione,  tra  gli  uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle  procedure  di
cui  al"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "attuazione   delle
disposizioni del"; 
          3) alla rubrica, la parola: "rimossi," e' soppressa; 
        g-octies)  alla  tabella  dei  punteggi   previsti   all'art.
126-bis: 
          1) al capoverso "Art. 158", alla voce "Comma 2", le parole:
"lettere d), g) e h)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere  d)  e
h)" ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: "Comma 2, lettera g) -
4"; 
          2) il capoverso "Art.  188"  e'  sostituito  dal  seguente:
"Art. 188-Comma 4 - 6 - Comma 5 - 3"»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti
convenzionali   previsti   dall'articolo   25,   commi   1-quater   e
1-quinquies, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato,  in  relazione  agli  attraversamenti  tra  le
strade di tipo A o di tipo B statali e le strade  di  classificazione
inferiore ai sensi dell'articolo 2 del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle  strutture  delle
opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese  le  barriere  di
sicurezza  nei  sovrappassi,  con  l'indicazione  dei  relativi  enti
titolari, ai sensi e per gli effetti dei  commi  1-bis  e  1-ter  del
medesimo articolo 25. 
      1-ter. Il  comma  3-bis  dell'articolo  188  del  codice  della
strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
introdotto  dal  comma  1,  lettera  f),  numero  01),  del  presente
articolo,   si   applica   a   decorrere   dal   1°   gennaio   2022.
Nell'eventualita' in cui dall'attuazione del  comma  1,  lettera  f),
derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali,  attestate
dall'organo competente, gli enti  stessi  provvedono  a  rivedere  le
tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al  solo
ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate»; 
    al comma 2, lettera  b),  dopo  le  parole:  «dei  trasporti»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico
ai sensi dell'articolo 215 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  le  macchine
agricole la cui data di costruzione e' precedente di almeno  quaranta
anni a quella della richiesta di riconoscimento  nella  categoria  in
questione. Le  caratteristiche  tecniche  devono  comprendere  almeno
tutte  quelle  necessarie  per  la   verifica   di   idoneita'   alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi  5
e 6 del citato articolo 215 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  Governo  provvede  ad  apportare  al  citato  articolo  215   del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  495
del 1992 le modifiche  necessarie  al  fine  di  adeguarlo  a  quanto
disposto dal presente comma»; 
    al comma 3, terzo periodo, la parola: «ricorrono»  e'  sostituita
dalla seguente: «ricorrano»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Al fine di semplificare le attivita' degli uffici della
motorizzazione civile,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, con proprio decreto da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' autorizzato a modificare l'allegato A al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  8  gennaio  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  37  del  13  febbraio  2021,
inserendo tra le modifiche ai veicoli per  le  quali  l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita  e  prova  ai
sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle  riguardanti
i sistemi ruota previsti  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  10  gennaio  2013,  n.
20»; 
    al comma 5, lettera b), il numero 3.2. e' soppresso; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai  giovani  fino  al
trentacinquesimo anno  d'eta'  e  ai  soggetti  che  percepiscono  il
reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori  sociali,  a  qualsiasi
titolo e comunque denominati, e' concesso, nei limiti  delle  risorse
di cui al presente comma, un contributo, a titolo di  rimborso  delle
spese sostenute e documentate per il conseguimento  della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida  di  veicoli  destinati
all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui  al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000
euro e comunque non superiore al 50 per cento  dell'importo  di  tali
spese. Ai fini della concessione  del  contributo  di  cui  al  primo
periodo, i richiedenti devono dimostrare di  avere  stipulato,  entro
tre  mesi  dal  conseguimento  della  patente   o   dell'abilitazione
professionale, un contratto di lavoro in qualita' di  conducente  con
un operatore economico del settore dell'autotrasporto  di  merci  per
conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per  le  finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2022. 
      5-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono indicati i termini e le modalita' di presentazione delle domande
per la concessione del contributo di cui al comma 5-bis,  nonche'  le
modalita' di erogazione dello stesso. 
      5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
      5-quinquies. In deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  54,
comma 1, lettera d), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarri e'  possibile  la
presenza a bordo, oltre  che  delle  persone  addette  all'uso  o  al
trasporto delle cose trasportate, anche di un  soggetto  neo-assunto,
in possesso dei titoli professionali previsti per  l'esercizio  della
professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre
mesi. 
      5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
          "a) servizi automobilistici  interregionali  di  competenza
statale, di seguito denominati  'servizi  di  linea':  i  servizi  di
trasporto di  persone  effettuati  su  strada  mediante  autobus,  ad
offerta  indifferenziata,  e  aventi  itinerari,  orari  e  frequenze
prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico  su  un
percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che
collegano almeno due regioni, restando ferma,  per  tali  servizi  di
linea, la possibilita' per i  passeggeri  di  concludere  il  viaggio
all'interno della stessa regione  nella  quale  detto  itinerario  di
viaggio e' iniziato e,  per  le  tratte  all'interno  della  medesima
regione e oggetto  di  contratto  di  servizio,  la  possibilita'  di
servire relazioni di traffico limitate ai  capoluoghi  di  provincia,
nonche' i servizi  integrativi  di  cui  al  regio  decreto-legge  21
dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,
aventi le predette caratteristiche"; 
        b) all'articolo 3: 
          1) al comma 1, le parole: "rilasciata dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rilasciata dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, nel rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
sicurezza, relativamente al percorso  e  alle  aree  di  fermata  del
servizio di linea proposto e"; 
          2) al comma 2: 
          2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          "g) proporre  un  servizio  di  linea  nel  rispetto  della
vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle  aree
di fermata del servizio di linea proposto"; 
          2.2) la lettera m) e' abrogata; 
          3) al comma 3, le parole: ", g) e m)" sono sostituite dalle
seguenti: "e g)"; 
        c) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: 
          "c) tenere a bordo  dell'autobus  adibito  al  servizio  la
copia   dell'autorizzazione   rilasciata    dal    Ministero    delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, certificata conforme da
quest'ultimo oppure in formato digitale  originato  dall'applicazione
informatica gestita dal medesimo  Ministero,  come  disciplinato  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili adottato in  attuazione  dell'articolo  4,  comma  1.  La
documentazione, redatta nella forma specificata  nel  citato  decreto
ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare
rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a
bordo del veicolo". 
      5-septies. Le disposizioni di cui al  comma  5-sexies,  lettera
a), si applicano a decorrere dal 31 marzo 2022. 
      5-octies. Il Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   provvede   a
modificare  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare  il
procedimento  autorizzatorio,  con   particolare   riferimento   alla
riduzione  dei  termini  del  medesimo  procedimento   e   alla   sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all'articolo  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    al comma 6: 
      ai  capoversi  4-nonies  e  4-decies,  la  parola:  «4-nonies»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «4-novies»; 
      al  capoverso  4-undecies,  primo  periodo,  le   parole:   «In
relazione all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo finanzia
altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti
in essere da comuni e unioni di comuni relativi a: 
        a) messa in  sicurezza  della  mobilita'  ciclistica  urbana,
comprese l'istituzione di zone  a  velocita'  limitata,  inferiore  o
uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica; 
        b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi; 
        c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili
di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285". 
      6-ter. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  1,  le  parole:  "in  favore   delle   persone
fisicamente impedite o comunque a mobilita'  ridotta,  con  patologie
accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero  appartenenti  a  nuclei
familiari   piu'   esposti   agli   effetti    economici    derivanti
dall'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19  o  in  stato  di
bisogno" sono sostituite dalle seguenti:  "in  favore  delle  persone
fisicamente impedite, a  mobilita'  ridotta  anche  se  accompagnate,
ovvero persone con invalidita' o affette da malattie che  necessitano
di cure continuative, ovvero appartenenti  a  nuclei  familiari  piu'
esposti   agli    effetti    economici    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne  in
gravidanza,  ovvero  di  persone  di  eta'   pari   o   superiore   a
sessantacinque anni"; 
        b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          "4-bis. Nei limiti  delle  risorse  ad  essi  assegnate,  i
comuni possono prevedere il superamento del limite del 50  per  cento
della spesa  sostenuta  per  persone  in  condizioni  di  particolare
fragilita', anche economica, appartenenti alle categorie  di  cui  al
comma 1. 
          4-ter.  Nell'ambito  e  nei  limiti  delle   risorse   loro
assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per  cento
delle medesime risorse anche per finanziare le spese  necessarie  per
promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo". 
      6-quater. Al fine di sostenere le attivita'  di  trasformazione
digitale dei servizi di motorizzazione resi  a  cittadini  e  imprese
dagli uffici  del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche'
di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al
trattamento dei dati, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  un
apposito fondo con una dotazione  pari  a  25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      6-quinquies. All'articolo 22, comma 6, lettera b), del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  il  secondo  periodo   e'
soppresso. 
      6-sexies.  In  fase   di   progettazione   ed   esecuzione   di
infrastrutture di tipo stradale, autostradale  e  ferroviario  devono
essere previste infrastrutture complementari  atte  a  consentire  il
passaggio in sicurezza di  fauna  selvatica  nelle  aree  in  cui  e'
maggiore la sua presenza nel territorio. 
      6-septies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano alle
infrastrutture di tipo stradale, autostradale e  ferroviario  la  cui
attivita' di progettazione e' avviata successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      6-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai  gestori
e finalizzate ad assicurare modalita' standardizzate  ai  fini  della
progettazione di cui al comma 6-sexies. 
      6-novies.  Dall'attuazione   delle   disposizioni   dei   commi
6-sexies, 6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
      6-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
il comma 3-bis e' abrogato». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Semplificazioni nelle agevolazioni sui  veicoli  per
le persone  con  disabilita').  -  1.  Per  il  riconoscimento  delle
agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, con riferimento  all'acquisto  di  veicoli,  i  soggetti  con
ridotte o  impedite  capacita'  motorie  permanenti,  abilitati  alla
guida, presentano una copia semplice  della  patente  posseduta,  ove
essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di  serie,  per  il
veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche
locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
    2.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  1986,
per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1. 
    Art.  1-ter  (Disposizioni  per  garantire  la  sicurezza   della
circolazione   dei   monopattini   a   propulsione    prevalentemente
elettrica). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti: 
      "75. I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possiedono i seguenti requisiti: 
        a) le  caratteristiche  costruttive  di  cui  all'allegato  1
annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  12
luglio 2019; 
        b) assenza di posti a sedere; 
        c)  motore  elettrico  di  potenza  nominale   continua   non
superiore a 0,50 kW; 
        d) segnalatore acustico; 
        e) regolatore di  velocita'  configurabile  in  funzione  dei
limiti di cui al comma 75-quaterdecies; 
        f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 
      75-bis. A  decorrere  dal  1°  luglio  2022,  i  monopattini  a
propulsione  prevalentemente  elettrica  commercializzati  in  Italia
devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su
entrambe le ruote. Per i monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica gia' in circolazione prima di tale data, e'  fatto  obbligo
di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. 
      75-ter. Fermo restando  quanto  previsto  dai  commi  da  75  a
75-vicies bis, i servizi di noleggio dei  monopattini  a  propulsione
prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating,  possono
essere  attivati  esclusivamente  con  apposita  deliberazione  della
Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al  numero
delle licenze attivabili e  al  numero  massimo  dei  dispositivi  in
circolazione: 
        a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del
servizio stesso; 
        b)  le  modalita'  di  sosta  consentite  per  i  dispositivi
interessati; 
        c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate
aree della citta'. 
      75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini  a  motore
con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. 
      75-quinquies.  I  monopattini  a  propulsione   prevalentemente
elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a  75-vicies  ter,
sono equiparati ai velocipedi. 
      75-sexies. Da mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante  tutto  il
periodo  dell'oscurita',  e  di  giorno,  qualora  le  condizioni  di
visibilita'   lo   richiedano,   i    monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare su strada  pubblica  solo
se  provvisti  anteriormente  di  luce  bianca  o  gialla   fissa   e
posteriormente  di  luce  rossa  fissa,   entrambe   accese   e   ben
funzionanti.   I   monopattini   elettrici   sono   altresi'   dotati
posteriormente di catadiottri rossi. 
      75-septies. Da mezz'ora dopo  il  tramonto,  durante  tutto  il
periodo dell'oscurita', il conducente del monopattino  a  propulsione
prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma  4-ter
dell'articolo  162  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
      75-octies.  I   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica possono essere condotti solo da  utilizzatori  che  abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di eta'. 
      75-novies. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 
      75-decies. E' vietato  trasportare  altre  persone,  oggetti  o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. 
      75-undecies. E'  vietata  la  circolazione  dei  monopattini  a
propulsione   prevalentemente   elettrica   sui   marciapiedi.    Sui
marciapiedi e' consentita esclusivamente la  conduzione  a  mano  dei
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica.  E'  altresi'
vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso
ciclabile. 
      75-duodecies.  I  conducenti  dei  monopattini  a   propulsione
prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle  braccia  e
delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le  mani,  salvo
che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi  di
indicatori di direzione. 
      75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione   prevalentemente
elettrica possono  circolare  esclusivamente  su  strade  urbane  con
limite di velocita' di 50 km/h,  nelle  aree  pedonali,  su  percorsi
pedonali e ciclabili, su corsie  ciclabili,  su  strade  a  priorita'
ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su  corsia  riservata
ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. 
      75-quaterdecies. I monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica non possono superare il  limite  di  velocita'  di  6  km/h
quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il  limite
di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di  cui  al  comma
75-terdecies. 
      75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul  marciapiede,  salvo
che nelle aree individuate dai comuni. I comuni  possono  individuare
tali aree, garantendo adeguata capillarita', privilegiando la  scelta
di localizzazioni  alternative  ai  marciapiedi.  Tali  aree  possono
essere prive di  segnaletica  orizzontale  e  verticale,  purche'  le
coordinate  GPS  della   loro   localizzazione   siano   consultabili
pubblicamente  nel  sito  internet  istituzionale  del   comune.   Ai
monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  e'  comunque
consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi,  ciclomotori
e motoveicoli. 
      75-sexiesdecies.  Gli  operatori  di  noleggio  di  monopattini
elettrici, al fine di prevenire la  pratica  diffusa  del  parcheggio
irregolare dei loro mezzi, devono  altresi'  prevedere  l'obbligo  di
acquisizione della fotografia, al termine  di  ogni  noleggio,  dalla
quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella  pubblica
via. 
      75-septiesdecies. Gli  operatori  di  noleggio  di  monopattini
elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo  con  i  comuni  nei
quali operano, adeguate campagne informative  sull'uso  corretto  del
monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni  digitali  per
il noleggio le regole fondamentali, impiegando  tutti  gli  strumenti
tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole. 
      75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi
da  75-sexies   a   75-quaterdecies   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. 
      75-undevicies. Chiunque circola con  un  monopattino  a  motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al  comma  75  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a
euro 400. 
      75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui  al  comma
75-quater  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  quando  il  monopattino  ha  un
motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 1 kW. 
      75-vicies semel. Nei casi di violazione della  disposizione  di
cui al  comma  75-quinquiesdecies  si  applica  la  sanzione  di  cui
all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. 
      75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle  disposizioni
dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano  le  disposizioni  del
titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Si considerano in circolazione i  veicoli  o  i  dispositivi  di
mobilita' personale che  sono  condotti  nelle  aree  e  negli  spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  285
del 1992. 
      75-vicies  ter.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   in   collaborazione   con   il   Ministero
dell'interno e con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  avvia
apposita  istruttoria  finalizzata  alla  verifica  della  necessita'
dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita'
civile  per  i  danni  a  terzi  derivanti  dalla  circolazione   dei
monopattini elettrici.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili   trasmette   alle   competenti   Commissioni
parlamentari una relazione sugli esiti dell'attivita' istruttoria  di
cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo le parole: «legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  le
parole» sono inserite le  seguenti:  «:  "relative  all'anno  2020  e
all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "relative  agli  anni
2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita'  comprese  nel
nuovo periodo regolatorio" e le parole:»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Al  fine  di   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture autostradali e  l'effettuazione  degli  interventi  di
manutenzione  straordinaria,  nonche'  di  promuovere   l'innovazione
tecnologica  e  la  sostenibilita'  delle  medesime   infrastrutture,
l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale  di
cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del  comma  1  del
medesimo  articolo  13-bis,  anche  facendo  ricorso  alle  procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro  il
31 dicembre 2022. In caso di avvio  della  procedura  di  affidamento
della concessione secondo le modalita' di  cui  al  primo  periodo  e
nelle more del suo svolgimento, la societa' Autobrennero  Spa,  fermo
restando quanto previsto dal citato articolo  13-bis,  comma  2,  del
decreto-legge n. 148 del  2017,  provvede,  altresi',  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente  agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione  agli  anni  2018,
2019, 2020 e 2021, a titolo  di  acconto  delle  somme  dovute  dalla
medesima   societa'   in   forza   della   delibera   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  1°  agosto
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.
In caso di affidamento della concessione  a  un  operatore  economico
diverso  dalla  societa'  Autobrennero  Spa  e   qualora   le   somme
effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera
del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle  corrisposte  ai
sensi del secondo  periodo  del  presente  comma,  il  concessionario
subentrante provvede a versare l'importo  differenziale  direttamente
alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme  dovute
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  in
qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione. 
      1-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1-bis  del
presente articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: "La societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato  delle  risorse  accantonate  in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma  13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti  rateizzati
di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno  2028.  La  societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il  15
dicembre 2021 e  delle  successive  rate  entro  il  15  dicembre  di
ciascuno degli anni successivi"; 
        b) al comma 4, le parole: "entro  il  31  luglio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2021" e  le  parole:
"entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il
21 dicembre 2021"»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.   All'articolo   9-tricies   semel,   comma   1,    del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31  ottobre  2021",
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2021". 
      2-ter.  Al  fine  di   ridurre   i   tempi   di   realizzazione
dell'intervento  viario  Tarquinia-San  Pietro  in  Palazzi,  di  cui
all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di
revisione della concessione di cui  al  terzo  periodo  del  medesimo
articolo 35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto  da  parte  della
societa' ANAS Spa dei progetti elaborati  dalla  societa'  Autostrada
tirrenica S.p.a.  relativi  al  predetto  intervento  viario,  previo
pagamento di un corrispettivo determinato  avendo  riguardo  ai  soli
costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. Per le finalita' di cui al primo
periodo,   la   societa'   ANAS   S.p.a.   provvede   ad    acquisire
preventivamente  il  parere  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
pubblici,  che  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o
modifiche da apportare ai predetti progetti, nonche' all'entita'  del
corrispettivo da riconoscere  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo. 
      2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter,
pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,  quanto  a
35,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e,  quanto  a  700.000  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      2-quinquies. Al fine di favorire  il  superamento  della  grave
crisi derivante dalle complesse problematiche del  traffico  e  della
mobilita'  lungo  la  rete  stradale  e  autostradale  della  regione
Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' ANAS S.p.a. relativo al periodo 2021-2025, e' assegnato alla
societa' ANAS S.p.a. un contributo di 3 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2023  da  destinare  alla
redazione  della  progettazione  di  fattibilita'   tecnico-economica
relativa all'adeguamento e  alla  messa  in  sicurezza  della  strada
statale 1 via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo  e
il comune di Ventimiglia. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi  anni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      2-sexies. Per  l'esercizio  dell'attivita'  di  gestione  delle
autostrade statali in regime di concessione mediante  affidamenti  in
house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'  autorizzata  la
costituzione di  una  nuova  societa',  interamente  controllata  dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
analogo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili. 
      2-septies.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con
riferimento alla societa' di cui al  comma  2-sexies,  sono  definiti
l'atto costitutivo e lo statuto sociale,  sono  nominati  gli  organi
sociali per il primo periodo di durata in  carica,  anche  in  deroga
alle  disposizioni  del  testo  unico  in  materia  di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi  ai
sensi dell'articolo 2389, primo  comma,  del  codice  civile  e  sono
definiti i criteri, in riferimento al mercato, per  la  remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche  da  parte  del
consiglio di  amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma,  del  codice  civile,  in  deroga  all'articolo   23-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le  successive  modifiche  allo
statuto e le successive nomine dei componenti  degli  organi  sociali
sono deliberate a norma del codice civile. 
      2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di  esercizio
del controllo analogo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies. 
      2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo', nei limiti
delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50,  a  eccezione  delle  norme  che  costituiscono
attuazione  delle  disposizioni  delle   direttive   2014/24/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, apposite convenzioni, anche  a  titolo  oneroso,  con  societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai   fini
dell'assistenza tecnica, operativa e  gestionale  nonche'  costituire
societa'  di  gestione  di  autostrade   statali   ovvero   acquisire
partecipazioni nelle medesime societa', secondo  le  modalita'  e  le
procedure definite dallo statuto di cui  al  comma  2-septies  e  dal
decreto di cui al comma 2-octies. 
      2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del
decreto di cui  al  comma  2-septies,  con  esclusivo  riguardo  alle
autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita'  attribuite
dalle vigenti disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono  trasferite
alla societa' di cui al comma 2-sexies. 
      2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: 
        "6-bis.  La  societa'   ANAS   S.p.a.   adotta   sistemi   di
contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali  o
esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze,  i
nulla osta e tutti gli altri  provvedimenti  amministrativi  comunque
denominati previsti  dal  comma  4,  e  per  ciascuna  attivita'.  Le
attivita' di cui al periodo precedente sono  svolte  sulla  base  del
contratto di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e  il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili". 
      2-duodecies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   le   parole:   "definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere" sono sostituite  dalle  seguenti:  "individua  le
opere da realizzare e i servizi da rendere". Il comma 5 dell'articolo
13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato. 
      2-terdecies. Le societa'  di  cui  all'articolo  36,  comma  2,
lettera b), numero 4),  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, ad avviare ovvero  a  concludere
con un provvedimento di  aggiudicazione  le  procedure  di  gara  per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e
poste in  liquidazione  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  lo
svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato   un   commissario
liquidatore. Con il decreto di  nomina  e'  determinato  il  compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri relativi al pagamento di tale  compenso  sono  a  carico  delle
societa' di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma  l'assegnazione  al
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  delle
risorse gia' destinate alla  realizzazione  delle  infrastrutture  di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, da impiegare per le medesime finalita'. 
      2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
i quadri economici approvati a decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9  per  cento
dello  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  dell'intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica sulle spese effettivamente  sostenute  da  parte  dell'ANAS
s.p.a.,  stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'   con
obiettivo di efficientamento dei costi". 
      2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un
apporto complessivo  di  52  milioni  di  euro,  da  sottoscrivere  e
versare, anche in piu' fasi e per successivi aumenti  di  capitale  e
della dotazione patrimoniale, nel limite di spesa  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Ai  relativi
oneri si provvede: 
        a) quanto a 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel  medesimo  anno,
di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
      2-sexiesdecies. L'apporto di  cui  al  comma  2-quinquiesdecies
puo' essere incrementato fino a 528 milioni di euro per  l'anno  2021
mediante versamento, nel  medesimo  anno,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, e successiva riassegnazione al  pertinente  capitolo  di
spesa, di una corrispondente somma iscritta in  conto  residui  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
      2-septiesdecies. Al fine di assicurare la  realizzazione  degli
interventi urgenti per  la  messa  in  sicurezza  e  la  manutenzione
straordinaria delle strade comunali  di  Roma  capitale,  nonche'  di
rimuovere le situazioni di emergenza  connesse  al  traffico  e  alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti  dalle  condizioni  della
piattaforma  stradale  delle  strade  comunali,  Roma   capitale   e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposita
convenzione con la societa' ANAS S.p.a., in qualita' di  centrale  di
committenza, per l'affidamento  di  tali  interventi,  da  realizzare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, la selezione degli operatori economici da  parte  della  societa'
ANAS Spa puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54  del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  da  essa
conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
su tali  accordi  quadro  ovvero  non  si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo
54. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,  la  societa'  ANAS
S.p.a. e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le  risorse  gia'
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria  nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS S.p.a. e il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite  di  5
milioni di euro»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 516 e' sostituito dal seguente: 
          "516.  Per  la  programmazione  e  la  realizzazione  degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al  fenomeno
della siccita' e per  promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento
delle  infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di   aumentare   la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e  ridurre  le
dispersioni di  risorse  idriche,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  della
transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, della cultura e dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa
acquisizione dell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
il 30 giugno 2022  e'  adottato  il  Piano  nazionale  di  interventi
infrastrutturali e per la sicurezza  nel  settore  idrico.  Il  Piano
nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le  modalita'  di  cui  al
primo  periodo,  tenuto  conto  dello  stato  di  avanzamento   degli
interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524.  Il
Piano nazionale e' attuato attraverso successivi stralci che  tengono
conto  dello  stato  di  avanzamento   degli   interventi   e   della
disponibilita'  delle  risorse  economiche   nonche'   di   eventuali
modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione  degli  stralci
medesimi, approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, sentiti  i  Ministri  della  transizione
ecologica, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede
di Conferenza unificata"; 
        b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti: 
          "516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu' decreti
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  della  cultura  e  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione
e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui  al  comma  516  del
presente articolo e  della  sua  attuazione  per  successivi  stralci
secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di
gestione  delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e in particolare: 
          a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui  al
comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di bacino  distrettuali,
gli Enti  di  governo  dell'ambito  e  gli  altri  enti  territoriali
coinvolti trasferiscono al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili le informazioni e i  documenti  necessari  alla
definizione del Piano medesimo e i  relativi  criteri  di  priorita',
tenuto anche conto della valutazione della qualita' tecnica  e  della
sostenibilita'  economico-finanziaria  effettuata  dall'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi  proposti
da soggetti da essa regolati; 
          b)  i  criteri  per  l'assegnazione  delle  risorse   degli
stralci, sulla base di indicatori di  valutazione  degli  interventi,
nonche'  le  modalita'  di  revoca  dei  finanziamenti  nei  casi  di
inadempienza o di dichiarazioni mendaci; 
          c) le modalita' di attuazione e  di  rendicontazione  degli
interventi ammessi al finanziamento negli stralci. 
          516-ter.  Gli  interventi  finanziati  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  17  aprile  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226  del  26  settembre  2019,
sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma  516  del  presente
articolo e sono attuati e monitorati secondo  le  modalita'  previste
nei  medesimi  decreti.  Al  fine  di  garantire  il   rispetto   del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
di cui al regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  fino  all'adozione  del   Piano
nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche gia' disponibili
alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  per  la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma  516  sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di
ulteriori stralci attuativi approvati con le modalita' stabilite  dal
terzo periodo del citato comma 516"; 
          c) i commi 517 e 518 sono abrogati; 
          d)  al  comma  519,  le  parole:  "di  cui   alle   sezioni
'acquedotti' e 'invasi' del Piano nazionale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al Piano nazionale di cui al comma 516"; 
          e) il comma 520 e' sostituito dal seguente: 
          "520. Il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e  12
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano  nazionale  di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il  sostegno  e  le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi"; 
          f) al comma  524,  le  parole:  "'Piano  invasi'  o  'Piano
acquedotti' sulla base della sezione di appartenenza" sono sostituite
dalle seguenti: "Piano nazionale di cui al comma 516"; 
          g) il comma 525 e' sostituito dal seguente: 
          "525. Fermo restando quanto  previsto,  in  relazione  agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,  ovvero
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli
9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e  dal  titolo  II
della parte I del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma  520  del
presente  articolo,  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia  e  di  inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli  altri
soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto legittimato,
propone gli interventi correttivi  da  adottare  per  il  ripristino,
comunicandoli  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa  diffida  ad  adempiere
entro il termine di trenta giorni, su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  nomina,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un  Commissario
straordinario  che  esercita  i  necessari  poteri   sostitutivi   di
programmazione e di realizzazione degli interventi,  e  definisce  le
modalita',   anche   contabili,   di   intervento.   Il   Commissario
straordinario opera in via sostitutiva  anche  per  la  realizzazione
degli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del
presente articolo in mancanza del gestore legittimato a operare.  Gli
oneri per i compensi dei Commissari straordinari  sono  definiti  dal
decreto di nomina e sono posti a carico delle risorse destinate  agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". 
      4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole: ", di cui 60 milioni di euro  annui  per  la
sezione 'invasi'" sono soppresse. 
      4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1°  agosto
2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti: 
        "4-bis.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le  modalita'  con
cui il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
provvede  alla  vigilanza  tecnica  sulle  operazioni  di   controllo
eseguite dai concessionari e all'approvazione  tecnica  dei  progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli  sbarramenti  di
ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge  n.
507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche: 
          a)  in  caso  di  utilizzo   della   risorsa   idrica   con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere  comprese  tra  la
presa e la  restituzione  in  alveo  naturale,  escluse  le  centrali
idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali; 
          b)  in  caso  di  utilizzo  della  risorsa   idrica   senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le  opere  successive  alla
presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,
dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto  alle
opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata. 
        4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle  opere  di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite  dai
concessionari  sulle  medesime  opere  provvedono  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
        4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse,  i  compiti  e  le
funzioni di cui ai commi 4-bis e  4-ter  sono  svolti  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ovvero  dalle
regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto
1990, n. 241"». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art.  2-bis  (Individuazione  di  nuovi  siti  per   i   caselli
autostradali al servizio delle stazioni per l'alta velocita').  -  1.
Il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,
d'intesa  con  i   concessionari   delle   tratte   autostradali   in
concessione, procede alla valutazione, sulla base  di  un'analisi  di
fattibilita' tecnico-economica, dei siti per l'ubicazione dei caselli
autostradali funzionali all'accesso  alle  stazioni  ferroviarie  per
l'alta velocita' e per l'alta capacita' di prossima realizzazione.  I
nuovi caselli, valutati sostenibili  in  relazione  alla  domanda  di
traffico, sono assentiti in  concessione  alle  societa'  e  regolati
mediante un addendum agli atti convenzionali vigenti». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo, le parole:  «di  seguito  ERTMS»  sono
sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato "sistema ERTMS"»  e
le  parole:  «sotto  sistema»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«sottosistema»; 
    al comma 2, secondo periodo, le parole: «e soltanto nel caso  che
in cui» sono sostituite dalle seguenti: «, soltanto nel caso in cui»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «le tempistiche previste»
sono sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti»; 
    al comma 8, primo periodo, le parole:  «si  interseca  con»  sono
sostituite dalle seguenti: «interseca il» e le parole: «e con i» sono
sostituite dalle seguenti: «e i»; 
    al  comma  9,  le  parole:  «anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anno 2021,»; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
      «9-bis. In considerazione degli  effetti  negativi  determinati
dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sui   fatturati   degli
operatori economici operanti nel  settore  del  trasporto  registrati
nell'esercizio 2020, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022,  a  fare  fronte  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione  degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai  sensi
della lettera b) del comma 6 dell'articolo  37  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di  euro,
mediante  l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di
amministrazione accertato  alla  data  del  31  dicembre  2020.  Alla
compensazione dei maggiori oneri,  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di  euro  annui  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
      9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo le parole: "tunnel di base" sono inserite
le seguenti:  "nonche'  delle  opere  connesse,  comprese  quelle  di
risoluzione delle interferenze,"; 
        b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Al fine di  assicurare  uniformita'  di  disciplina
rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti  dei  Comuni
di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand,  San  Didero,  Susa  e
Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della
sezione transfrontaliera della parte comune e delle  opere  connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree
di interesse strategico nazionale"; 
        c) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)  2019/1239
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,
responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica   marittima
nazionale ai  sensi  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e'  designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima  europea  ed
esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato
regolamento (UE) 2019/1239. 
      1-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del
regolamento  (UE)  2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne
competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  la
distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi
delle altre autorita' competenti a livello  nazionale  e  dell'Unione
europea. 
      1-quater.    Per    la    realizzazione    e    l'aggiornamento
dell'interfaccia unica marittima europea di cui al  regolamento  (UE)
2019/1239 nonche' per l'ammodernamento della componente informatica e
al fine di assicurare  protocolli  e  misure  di  cybersicurezza  del
sistema e' assegnato all'amministrazione di cui  al  comma  1-bis  un
contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al
2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2025  al
2036. 
      1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  e  a  12
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2036,  si
provvede, per 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 12 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
      1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti: 
        "730-bis. Per le finalita' di cui al  comma  729,  per  'nave
abbandonata' si intende  qualsiasi  nave  per  la  quale,  verificata
l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti   privilegiati   non
registrati e di procedure fallimentari o altre  procedure  di  natura
concorsuale pendenti, l'armatore o l'eventuale proprietario non ponga
in essere  alcun  atto,  previsto  dalla  legge,  relativamente  agli
obblighi verso lo Stato  costiero,  il  raccomandatario  marittimo  e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta  giorni  dalla  notifica  della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione  nei  casi  di  unita'  che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della  navigazione  e  per
l'ambiente marino, ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale  e'  collocata
la nave. 
        730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729, per  'relitto'
si intende una nave sommersa o semisommersa,  o  qualsiasi  parte  di
essa, compresi gli arredi". 
      1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
          "1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un  documento
di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e  della  logistica  e  con  gli  orientamenti
europei in materia di portualita', logistica e reti  infrastrutturali
nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita'  e  della
logistica. Il DPSS: 
          a) definisce gli obiettivi di  sviluppo  dell'Autorita'  di
sistema portuale; 
          b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema
portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e
private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
          c)  ripartisce  gli  ambiti  portuali  in  aree   portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; 
          d) individua  i  collegamenti  infrastrutturali  di  ultimo
miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti  del  sistema
esterni all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri
urbani rilevanti ai fini  dell'operativita'  dei  singoli  porti  del
sistema. 
          1-bis.  Il  DPSS  e'  adottato  dal  Comitato  di  gestione
dell'Autorita'  di  sistema   portuale;   e'   sottoposto,   mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al
parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si  intende  espresso  parere  non  ostativo,  ed  e'
approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, che  si  esprime  sentita  la  Conferenza  nazionale  di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
11-ter  della  presente  legge.  Il   documento   di   programmazione
strategica  di  sistema  non  e'  assoggettato  alla   procedura   di
valutazione ambientale strategica (VAS). 
          1-ter. Nei singoli porti amministrati  dalle  Autorita'  di
sistema  portuale  l'ambito  e  l'assetto  delle  aree   portuali   e
retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono  disegnati  e
specificati  nel  piano  regolatore  portuale  (PRP),  che  individua
analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione  funzionale
delle  aree  interessate  nonche'  i  beni  sottoposti   al   vincolo
preordinato  all'esproprio  nel  rispetto  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se  la  realizzazione  di  un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP,  il  vincolo
preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema
portuale, mediante una conferenza di servizi ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
          1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle  aree  portuali
sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma  3;  nelle
aree retro-portuali possono essere ammesse attivita' accessorie  alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3. 
          1-quinquies.  La  pianificazione  delle  aree  portuali   e
retro-portuali e'  competenza  esclusiva  dell'Autorita'  di  sistema
portuale,  che  vi  provvede  mediante  l'approvazione  del  PRP.  La
pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-citta' e'
di competenza del comune e della  regione,  secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni di legge applicabili,  che  vi  provvedono  previa
acquisizione del parere dell'Autorita' di sistema portuale.  Ai  fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici  relativi  ai  collegamenti
infrastrutturali di  ultimo  miglio  di  tipo  viario  e  ferroviario
nonche' agli attraversamenti del  centro  urbano  rilevanti  ai  fini
dell'operativita' del porto individuati nel DPSS,  l'ente  competente
vi  provvede  previa  acquisizione  dell'intesa  con  l'Autorita'  di
sistema portuale.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  indicano  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  alle
regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili
all'ubicazione   delle   piattaforme   logistiche    intermodali    e
all'ubicazione dei punti di  scambio  intermodale,  nonche'  le  aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di  caselli  autostradali
funzionali alle nuove  stazioni  ferroviarie  dell'alta  velocita'  e
dell'alta capacita'. 
          1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore
PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore  della  presente
legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
          1-septies. Gli ambiti portuali come  delimitati  dal  DPSS,
ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti
PRP, anche se approvati prima della data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B
previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale
entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni
dall'approvazione del DPSS"; 
          b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
          "2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in  attuazione
del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica  e
del  DPSS  nonche'  in  conformita'  alle  Linee  guida  emanate  dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici  e  approvate  dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I PRP specificano
gli  obiettivi,  le  previsioni,  gli  elementi,  i  contenuti  e  le
strategie di ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto
complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. 
          2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e' istituita
l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
          a) adottato dal  Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di
sistema portuale; 
          b) inviato successivamente  per  il  parere,  limitatamente
alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle  aree  portuali  e
retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di
pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i
quali si intende espresso parere non ostativo; 
          c) approvato, esaurita la  procedura  di  cui  al  presente
comma e quella di cui  al  comma  3-ter,  dal  Comitato  di  gestione
dell'Autorita' di sistema portuale entro quaranta  giorni  decorrenti
dalla conclusione della procedura di VAS. 
          2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza statale
e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e  di  governo  del
territorio nel proprio perimetro di competenza"; 
          c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Nei porti di cui alla categoria  II,  classe  III,  con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
3, lettera e),  l'ambito  e  l'assetto  complessivo  del  porto  sono
specificati dal PRP, che individua, altresi', le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate"; 
          d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
          "4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative  ai
porti compresi in un'Autorita' di sistema portuale, la cui competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite
le  regioni  nel  cui  territorio  sono  compresi  gli  altri   porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale"; 
          e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5. Le modifiche che non alterano in  modo  sostanziale  la
struttura del PRP in  termini  di  obiettivi,  scelte  strategiche  e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale,  e'  successivamente  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si  esprime  entro  quarantacinque
giorni, decorrenti dalla  ricezione  della  proposta  di  adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente"; 
          f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Documento  di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale". 
          1-octies.  Le  modifiche  all'articolo  5  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del presente  articolo
non si applicano ai documenti di pianificazione strategica di sistema
approvati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
          1-novies. Le regioni adeguano  i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.  Le  disposizioni  del  citato  articolo  5  si
applicano nelle regioni a  statuto  speciale  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione»; 
    al comma 2: 
      alla lettera b), dopo le parole: «Porto  Isola  di  Gela»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' Porto di Licata»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) al punto 15-bis), le parole: "e Reggio Calabria" sono
sostituite dalle seguenti: ", Reggio Calabria e Saline"»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. In  tutto  il  territorio  nazionale  e'  vietata  la
circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,  adibiti  a
servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o  gasolio
con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30  giugno
2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro  3  a  decorrere
dal 1° gennaio 2024. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi
di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari. 
        3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per  l'acquisto  di
mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi  di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2035. 
        3-quater. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'   sostenibili,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  l'assegnazione  e  il
riparto dei contributi di cui al comma 3-ter del presente articolo in
favore delle regioni e delle province  autonome,  che  tengano  conto
dell'effettiva capacita' di utilizzo delle risorse. Con  il  medesimo
decreto sono altresi' stabiliti i cronoprogrammi  di  utilizzo  e  le
modalita' di revoca delle risorse in caso  di  mancato  rispetto  dei
termini di utilizzo previsti. 
        3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro
per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2035,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: "alle imprese  armatoriali  delle  unita'  o
navi iscritte nei registri  nazionali  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere  nazionali"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle imprese armatoriali con sede  legale
ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione e ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito e ad  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere  nazionali,
relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119 del  codice  della  navigazione  e  imbarcato  sulle
unita' navali suddette". 
      4-ter. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "nominato dal Ministro per i  trasporti  fra  i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di  servizio
od a riposo" sono sostituite dalle seguenti: "nominato  dal  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  scelto,  fatto
salvo  quanto  previsto  dal  secondo   comma,   fra   i   funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo  di  tre
anni rinnovabile per una sola volta"; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "Ai fini della  determinazione  del  trattamento  economico
riconosciuto al gestore si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
      4-quater.  Al  fine  di  potenziare  il  servizio  pubblico  di
navigazione sui laghi Maggiore, di  Garda  e  di  Como  svolto  dalla
Gestione governativa navigazione laghi, necessario per  garantire  la
mobilita' dei pendolari e degli studenti a seguito  dell'interruzione
per lavori urgenti della  strada  statale  340  "Regina",  cosiddetta
"variante  della   Tremezzina",   e'   riconosciuto   alla   Gestione
governativa medesima un contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2021,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  19-ter,  comma  16,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166»; 
    al comma 5: 
      alla lettera a),  numero  3),  le  parole:  «31  luglio  2021»,
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15  dicembre
2021»; 
      alla lettera d), capoverso 10-sexies, secondo periodo, dopo  le
parole: «Ministero delle infrastrutture e» e' inserita  la  seguente:
«della»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Per le finalita' di  cui  all'articolo  199,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  l'Autorita'  di
sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata   a
corrispondere  al  soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  di  cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  un  ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, pari a 90  euro  per  ogni  lavoratore  in  relazione  a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020  rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause  riconducibili  alle
mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del  sistema   portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
      5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5-bis,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
      5-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le parole: "con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2020"  sono
inserite le seguenti: "nonche' di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022"; 
        b) dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Delle
risorse del predetto fondo possono avvalersi anche  le  Autorita'  di
sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque  parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali". 
      6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  si  provvede  mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
      6-quater. All'articolo 184-quater  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
        "5-bis. Al  fine  di  promuovere  investimenti  a  favore  di
progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica
e  di  garantire   la   sicurezza   del   trasporto   marittimo,   le
amministrazioni    competenti     possono     autorizzare,     previa
caratterizzazione,   eventualmente   anche   per   singole   frazioni
granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo  di  fondali  di
aree  portuali  e  marino-costiere  condotta  secondo  la  disciplina
vigente in materia, di cui  all'articolo  109  del  presente  decreto
legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite  ai  sensi  del
comma  5-ter  del  presente  articolo,  il  riutilizzo  dei  predetti
materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche  per  singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con  metodi
fisici. 
        5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  con  decreto   del   Ministro   della
transizione  ecologica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono adottate le  norme
tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei  sedimenti  di
dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica  secondo  le
migliori tecnologie disponibili"». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Disposizioni in materia  di  servizio  di  trasporto
pubblico non di linea a mezzo di natanti).  -  1.  All'articolo  200,
comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "le
autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma  5,  lettera
b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n.
285 del 1992" sono aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  i  natanti  che
svolgono servizio  di  trasporto  pubblico  non  di  linea  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21"». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «di seguito CISMI» sono sostituite
dalle seguenti: «di seguito denominato "CISMI"»; 
      al secondo periodo, le parole: «collocato in fuori ruolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «collocato fuori ruolo»; 
      al quarto periodo, le parole: «euro per l'anno» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno» e le parole: «puo' avvalersi fino ad  un
massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «puo'  avvalersi  di  non
piu' di»; 
      al comma 2, dopo le parole: «pubblici e privati» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 4: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «e  delle   finanze,»   sono
sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»; 
        alla lettera b), le parole: «rimborso spese» sono  sostituite
dalle seguenti: «rimborso delle spese»; 
      al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno  2021»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio»; 
      al comma 11: 
        alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «per  ciascuna"»  sono
inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»; 
        alla lettera b), le parole: «punto 7» sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 7)». 
  All'articolo 6: 
    al comma 5, ultimo periodo,  le  parole:  «decreto  ministeriale»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
    al comma 8, lettera b), le parole: «e, al secondo  periodo»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e  le  parole:  "da  un  rappresentante
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali," sono soppresse e, al secondo
periodo» e la parola: «autostradali"» e' sostituita  dalle  seguenti:
«autostradali, nel rispetto del principio della parita' di genere"»; 
    alla rubrica, dopo le  parole:  «dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e». 
  All'articolo 7: 
    al comma 2: 
      alla lettera a), capoverso 4, primo periodo,  le  parole:  «che
possono procedere» sono sostituite dalle seguenti:  «;  i  commissari
straordinari possono procedere»; 
      alla lettera b), capoverso 9, quarto periodo, le parole: «della
presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
          "9-bis.  Anche  ai  fini  della  salvaguardia  dei  livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi  esternalizzati,  quali  la
gestione  aeroportuale  dei  servizi  di  assistenza  a  terra  e  di
manutenzione, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  riferisce
annualmente alle Commissioni parlamentari competenti  sull'attuazione
del piano industriale e sul programma di investimenti della  societa'
di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sullo stato  delle  relazioni  industriali  e  sugli  aumenti  di
capitale deliberati.  In  sede  di  prima  applicazione  il  Ministro
riferisce entro il 31 marzo 2022"». 
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art.  7-bis  (Istituzione  della  Giornata  nazionale  "Per  non
dimenticare"). - 1. Al fine di promuovere la sicurezza dei  mezzi  di
trasporto con riguardo alla tutela dell'incolumita' delle  persone  e
dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei  passeggeri,  la
Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale "Per
non dimenticare". 
    2. La Giornata nazionale di cui al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta
riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici  pubblici  ne',  qualora
cada in giorno feriale, costituisce  giorno  di  vacanza  o  comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e  grado,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
    3. In occasione della Giornata nazionale di cui al  comma  1,  le
istituzioni che hanno competenza nel settore dei trasporti nonche' le
scuole di  ogni  ordine  e  grado,  anche  in  coordinamento  con  le
associazioni e  con  gli  organismi  operanti  nel  settore,  possono
organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare  le
vittime degli incidenti e di sensibilizzare  l'opinione  pubblica  in
relazione  alla  sicurezza  nel  trasporto,  alla   centralita'   del
passeggero, al rispetto della dignita' umana e del valore della  vita
di ciascun individuo. 
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 8: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Alla lettera b-bis)  del  comma  1031  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "a chi omologa in
Italia" fino a: "decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite  dalle  seguenti:
"ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali  M1,  M1G,
M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con  motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31  dicembre  2021,
un sistema di riqualificazione  elettrica,  omologato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219". 
      1-ter. Il comma 2 dell'articolo  74-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente: 
        "2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sono  adottate  le  disposizioni   applicative   per   il
riconoscimento  dei  contributi  previsti  dalle  disposizioni  della
lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145"»; 
    al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «e  di  un  termine  di
scadenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  con   termine   di
scadenza»; 
    al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «legge 23  luglio
2021, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 luglio  2021,
n. 106»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
          "77.  Per  l'anno  2021,   e'   concesso   un   contributo,
alternativo e non cumulabile con altri  contributi  statali  previsti
dalla normativa vigente, nella misura del 40 per  cento  delle  spese
sostenute e rimaste  a  carico  del  compratore,  per  l'acquisto  in
Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di
un solo  veicolo  nuovo  di  fabbrica  alimentato  esclusivamente  ad
energia elettrica, di  potenza  inferiore  o  uguale  a  150  kW,  di
categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
che abbia un prezzo risultante dal  listino  prezzi  ufficiale  della
casa automobilistica produttrice inferiore a  euro  30.000  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto"; 
        b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti: 
          "78. Il contributo di cui al comma 77  e'  concesso  ad  un
solo soggetto per nucleo familiare con  indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro  30.000  e  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tal fine, nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un apposito fondo  con  una  dotazione  di  20
milioni di euro per l'anno 2021. 
          78-bis. Il contributo di cui al  comma  77  e'  corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
          78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto  anno  successivo  a
quello in cui e' stata emessa  la  fattura  di  vendita,  le  imprese
costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita
e dell'atto di acquisto,  che  deve  essere  ad  esse  trasmessa  dal
venditore"; 
        c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti: 
          "79. Ai fini dell'attuazione dei commi  77,  78,  78-bis  e
78-ter, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  20  marzo   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
          79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis  e  78-ter  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea"». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «conferenza dei  servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, la parola: «altresi',»  e'  sostituita  dalla
seguente: «, altresi'»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «n.  32,   convertito   con
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 32,  convertito,
con modificazioni»; 
      al comma 3, secondo periodo, le parole: «di cui  dell'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo». 
  All'articolo 10: 
    al comma 4 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  24  giugno  2021.   Ove
possibile, la modalita' semplificata  di  cui  al  primo  periodo  e'
altresi' estesa alla contabilizzazione e alla  rendicontazione  delle
spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione  di  cui
all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; 
    al comma 5, le parole: «regolamento UE 241/2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021»; 
    al comma 6, le  parole:  «di  regioni,  province  autonome»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province autonome»; 
    al comma 7, le parole da:  «All'articolo  66-bis»  fino  a:  «"e'
sostituito  dal  seguente:  '»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  comma:  "»,  le  parole:  «e  la   digitalizzazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale» e  la  parola:
«on-line.'."» e' sostituita dalla seguente: «on-line"»; 
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' inserito il seguente: 
        "Art. 48-bis  (Interventi  sulle  infrastrutture  energetiche
lineari).  -  1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ferroviari
rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e  48,  che  ai
fini  della  loro  funzionalita'  necessitano  di  connessione   alle
infrastrutture lineari energetiche, le  procedure  autorizzatorie  di
cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla  progettazione
degli interventi di modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o
parziale o nuova realizzazione di  tali  infrastrutture,  ove  queste
siano   strettamente   connesse   e   funzionali   all'infrastruttura
ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge  mediante  unica
conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni
competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e
intese  relativi  all'infrastruttura  ferroviaria  e  alle  opere  di
connessione. La determinazione conclusiva  della  conferenza  dispone
l'approvazione  del  progetto  ferroviario  e  l'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche  in
favore del soggetto gestore dell'infrastruttura  lineare  energetica,
ai sensi degli articoli 52-bis  e  seguenti  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327.  Con  tale  determinazione,  le
connessioni elettriche alle infrastrutture di cui  al  primo  periodo
sono  dichiarate  di  pubblica  utilita'  e  inamovibili   ai   sensi
dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la  loro
localizzazione, in caso di difformita'  dallo  strumento  urbanistico
vigente, ha effetto  di  variante  con  contestuale  imposizione  del
vincolo preordinato  all'esproprio,  con  attribuzione  del  relativo
potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura  lineare
energetica". 
        7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo le parole: "finalizzati a  garantire"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  limitatamente  alle  sole   infrastrutture   gia'   in
esercizio". 
        7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis dell'articolo  13
del  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo  le  parole:
"da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie" sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' a  definire  i  tempi  di  adeguamento  a  dette
prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie". 
        7-quinquies. Al fine di assicurare  l'efficace  e  tempestiva
attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e  resilienza,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono   avvalersi
direttamente della societa' Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  e  di
societa'  da  essa  direttamente  o  indirettamente  controllate  per
attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione
di fondi e per attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie.
I rapporti  tra  le  parti  sono  regolati  sulla  base  di  apposite
convenzioni, anche in  relazione  alla  remunerazione  dell'attivita'
svolta, concluse sulla  base  e  in  conformita'  all'accordo  quadro
stipulato tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
societa' Cassa depositi e prestiti Spa.  Le  amministrazioni  possono
sottoscrivere  le  suddette  convenzioni  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  nell'ambito   dei
rispettivi  bilanci,  anche  a  valere  sui  quadri  economici  degli
investimenti che concorrono a realizzare. 
        7-sexies.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui   al   comma
7-quinquies nonche' al fine di  rafforzare  il  settore  del  venture
capital, il Ministero dello sviluppo economico,  nel  rispetto  delle
condizioni previste  dalla  sezione  2.1  della  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 19/04, concernente gli orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a  un
ammontare pari a 2  miliardi  di  euro,  secondo  la  disciplina  dei
relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu'  fondi
per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  o  di  uno  o  piu'  fondi  che
investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di
fondi per il venture debt o di uno o  piu'  fondi  che  investono  in
fondi per il venture debt,  istituiti  dalla  societa'  che  gestisce
anche le risorse di cui all'articolo 1, comma  116,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  a   condizione   che   altri   investitori
professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti Spa  in
qualita' di istituto nazionale di promozione ai  sensi  dell'articolo
1, comma 826, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  sottoscrivano
risorse aggiuntive per almeno il 30 per  cento  dell'ammontare  della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo  restando  il  rispetto
della  richiamata  sezione  della  comunicazione  della   Commissione
europea 2014/C  19/04.  A  tal  fine  e'  autorizzato  il  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  31  dicembre  2021,
dell'importo di 2 miliardi di euro  delle  somme  iscritte  in  conto
residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  con  riferimento  all'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per
la successiva riassegnazione al pertinente capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativo
all'articolo 1, comma 209, della citata legge n.  145  del  2018.  La
normativa di attuazione recante  le  modalita'  di  investimento  del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al
venture  capital  disciplina  anche  le   conseguenze   del   mancato
investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro
cinque anni dalla chiusura, anche  parziale,  del  primo  periodo  di
sottoscrizione. 
        7-septies.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al   comma
7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore
delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono
avvalersi anche della societa' Mediocredito centrale S.p.a. 
        7-octies. All'articolo 8, comma  2-bis,  terzo  periodo,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:   ",   anche   per   evitare   qualsiasi   effetto
decadenziale"». 
  All'articolo 11: 
    al comma  3,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «regolamento  (UE)
2021/241» sono inserite le seguenti: «del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio  2021»  e  le  parole:  «regolamento  (UE)
2020/285» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020». 
  All'articolo 12, comma 1: 
    alla lettera a), capoverso Art. 6-quater: 
      al comma 1: 
        al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «delle  regioni»  sono
inserite le seguenti: «Umbria, Marche,», le parole: «Fondo sviluppo e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione», dopo la parola: «(PNRR)» e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «123.515.175 euro di cui 12.351.518
euro per il 2021 e 111.163.658 euro  per  il  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021
e 145.363.657 euro per il 2022»; 
        al secondo periodo, le parole: «legge 31  dicembre  2020,  n.
178» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  30  dicembre  2020,  n.
178»; 
      al comma 2,  dopo  la  parola:  «abitanti,»  sono  inserite  le
seguenti: «le Citta' metropolitane e le Province,»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «sono ripartite ai singoli enti»
sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite tra i singoli enti» e
le parole: «in tabella A»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella
Tabella A allegata al presente decreto»; 
        al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e
le parole: «Capo IV, Titolo VI del» sono sostituite  dalle  seguenti:
«capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, le parole: «,  come  definiti  da  apposite
linee guida adottate entro il 30 ottobre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «e siano state predisposte secondo apposite linee guida, in
materia di  progettazione  infrastrutturale,  adottate  entro  il  15
novembre 2021»; 
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro»; 
        al terzo periodo, le parole: «all'abusivismo» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'abusivismo»; 
        al quinto periodo, le parole: «del  medesimo  predetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo»; 
      al comma  7,  la  parola:  «comunitarie»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Ove gli enti  beneficiari,  con  popolazione  fino  a
5.000 abitanti, abbiano elaborato un  documento  di  indirizzo  della
progettazione, le risorse di cui al comma 1  possono  essere  in  via
alternativa impegnate mediante  l'affidamento  di  incarichi  per  la
redazione di studi di fattibilita' tecnica ed economica,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, purche' coerenti con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo»; 
      al comma 11,  le  parole:  «della  Conferenza  unificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
      dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
        «12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti  territoriali
di condividere la programmazione  delle  politiche  per  la  coesione
territoriale,  all'articolo  10,  comma   4,   sesto   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  di  cui  due  in  rappresentanza
delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali". 
        12-ter. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi  fondi,  nonche'
di favorire una riduzione  degli  oneri  per  le  imprese  coinvolte,
all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1: 
          1) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  "straordinaria  e
temporanea gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche"; 
          2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          "b-bis)  di  ordinare  alla  stazione  appaltante   che   i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera
a), siano disposti al netto dell'utile  derivante  dalla  conclusione
del contratto, quantificato nel 10 per cento  del  corrispettivo,  da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo"; 
          b) al comma 7, dopo le parole:  "in  via  presuntiva  dagli
amministratori,"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dalle   stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),"; 
          c) al comma  8,  dopo  le  parole:  "medesimo  comma"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  anche  laddove  sia  stato  concluso   e
interamente eseguito il contratto di appalto" e dopo le parole:  "gli
esperti forniscono all'impresa" sono inserite le seguenti: ",  ovvero
anche alle imprese che sulla  medesima  esercitano  un  controllo  ai
sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  ove  coinvolte  nelle
indagini, nonche' alle imprese dalle stesse controllate,"»; 
        alla lettera b), la tabella A e' sostituita dalla seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. In relazione agli interventi di cui  all'allegato  IV
annesso al decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  e'  stato
gia' trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'effettuazione
della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le   procedure   di
valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  8  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 dalla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo  decreto.  Nella  trattazione  dei   procedimenti   di   sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al
presente  comma  da'  precedenza,  su  ogni  altro   progetto,   agli
interventi di cui al citato allegato IV annesso al  decreto-legge  n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del
2021». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, dopo le parole: «del Centro-Nord»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' alle isole minori lagunari e lacustri»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le parole: "ivi compresi i  servizi
turistici" sono aggiunte le seguenti: ",  nonche'  le  attivita'  del
commercio, ivi compresa la vendita dei beni  prodotti  nell'attivita'
di impresa"; 
        b) il secondo periodo e' soppresso»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a), le parole: «15 ottobre» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre»; 
      alla lettera b), le parole: «15 novembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2022»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) al  comma  54  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40  per  cento  delle
risorse  e'  assicurato  agli   enti   locali   delle   regioni   del
Mezzogiorno"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 140, alinea, dopo il primo periodo e'  inserito
il seguente: "Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di
cui al primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022"; 
          b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022". 
        2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126,  le  parole:  "a  decorrere  dall'anno  2022",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
2023"». 
  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 13-bis (Proroga dell'utilizzo delle  risorse  straordinarie
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19).   -   1.   Le
variazioni di bilancio riguardanti le risorse  trasferite  agli  enti
locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere  deliberate  sino
al 31 dicembre 2021 con deliberazione  dell'organo  esecutivo,  fatte
salve in ogni caso le specifiche  limitazioni  di  utilizzo  previste
dalle norme di riferimento. 
    Art. 13-ter (Disposizioni in materia di protezione  civile  nelle
isole minori). - 1. Fermo restando quanto previsto dal  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti  in  qualita'  di
autorita' territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo  6
del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole  minori  nel  cui
territorio hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente
in forma intercomunale, istituire un  apposito  organismo  consultivo
per l'esercizio delle attribuzioni di cui al  citato  articolo  6.  I
sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono  designare  i
rappresentanti delle  rispettive  amministrazioni  e  possono  essere
coadiuvati nelle attivita' di  cui  al  presente  comma  da  soggetti
dotati di competenze scientifiche tecniche e  amministrative  dirette
alla  identificazione  degli  scenari  di  rischio  connessi  con   i
rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o
altro emolumento comunque denominato. 
    2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in  occasione
degli eventi emergenziali di cui  all'articolo  7  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, i comuni delle isole minori possono prevedere la  costituzione  di
un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. 
    3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto,  i  comuni  delle  isole
minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di
protezione civile, con il supporto della regione competente. 
    4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo
e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente nei rispettivi bilanci. 
    5. I sindaci dei comuni delle isole  minori,  il  cui  territorio
ricade in  ambiti  interessati  dal  rischio  vulcanico,  sentite  le
autorita' di protezione civile nazionale  e  regionale  e  le  locali
autorita'  marittime,   in   caso   di   crisi   vulcaniche   possono
regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine  di
assicurare  le  condizioni  di  sicurezza  dei  cittadini,  anche  in
riferimento  alle  capacita'  di  accoglienza  delle  isole   e   dei
rispettivi ambiti portuali. 
    6. All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica». 
  All'articolo 15, comma 1: 
    al capoverso 1: 
      al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono  soppresse,  le
parole: «competenti, le strutture» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«competenti e le strutture» e le parole: «aeroportuali, idriche» sono
sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche»; 
      al terzo periodo, le parole: «e' trasmessa alle regioni e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro il  30  novembre  2021
che la trasmettono» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e'  trasmessa
entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, che la trasmettono» e dopo le parole:  «e  delle
province autonome» sono aggiunte le seguenti: «e all'Agenzia  per  la
coesione territoriale»; 
      al quarto periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      al capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «si  individuano»
sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati» e dopo le  parole:
«decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,»  sono  inserite  le  seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»; 
      al  capoverso  1-ter,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «del
Consiglio   dei   ministri»   e'   inserito   il    seguente    segno
d'interpunzione: «,» e dopo le  parole:  «nel  limite  massimo»  sono
inserite le seguenti: «di spesa»; 
      al capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dal  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore  del
decreto», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «, di
concerto» e la parola: «comunitari»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«dell'Unione europea»; 
      al capoverso 1-sexies, primo periodo,  le  parole:  «dal  comma
1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo periodo  del  comma
1-ter». 
  All'articolo 16: 
    al comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",
nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma  2,  agli
ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di  cui  al
comma 1-bis"; 
        b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
          "1-bis. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  il
Sud e la coesione territoriale, di concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  su  proposta  delle
regioni  interessate,  possono  essere  individuati  ulteriori   siti
retroportuali. La proposta e'  corredata  di  un  piano  di  sviluppo
strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate,  in
coerenza con le zone portuali"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Al fine  di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione,
entro il 31 dicembre 2024,  degli  interventi  di  adeguamento  della
pista  olimpica  di  bob  e  slittino  "Eugenio  Monti"  di   Cortina
d'Ampezzo,  l'amministratore   delegato   della   societa'   di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio  2020,  n.  31,  e'  nominato
commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai  commi  2,  3,
3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,  al
commissario straordinario sono altresi'  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta'  di  cui  all'articolo  3,   comma   2-bis,   del   predetto
decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle  attivita'  di
cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta  alcun
compenso, gettone  di  presenza,  indennita'  comunque  denominata  o
rimborso di spese. 
      3-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite la quota percentuale del quadro economico degli  interventi
di cui al comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
supporto tecnico e la  tipologia  delle  spese  ammissibili.  Per  il
supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma  3-bis
si puo' avvalere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale
interessata,  nonche'  di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196;  i
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai
sensi del primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub-commissario,  da
determinare in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a  carico
del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente
comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo
anagrafico,  finanziario,  fisico  e   procedurale,   devono   essere
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Gli interventi devono essere  identificati  dal  codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003, n. 3. 
      3-quater.  Alle  controversie  relative   alle   procedure   di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 3-bis si applicano  le  previsioni  dell'articolo  3,  comma
12-ter, del decreto-legge 11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
      3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al  comma  3-bis  del  presente
articolo e' concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di
euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021  ed  euro  12  milioni  per
ciascuno degli anni 2022  e  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  Il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
pone in essere le iniziative necessarie a garantire il  completamento
del finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il  30
giugno 2022. 
      3-sexies. Nelle more del  recupero  della  piena  funzionalita'
tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, per garantire  il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali,  ai  lavoratori  di
cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
puo'  essere  concessa  dall'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale, dal  16  novembre  2021  al  31  agosto  2022,  un'ulteriore
indennita'  pari  al  trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, comprensiva della relativa  contribuzione  figurativa,  in
continuita' con l'indennita' di  cui  al  medesimo  articolo  94-bis,
comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al  primo  periodo,
l'indennita' di cui al presente  comma  continua  ad  essere  erogata
anche in caso di sopravvenuta  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui  al
presente comma e' incompatibile con  i  trattamenti  di  integrazione
salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di  cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con
l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
ed e' riconosciuta nel limite massimo di spesa di  187.500  euro  per
l'anno 2021 e di 1 milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a  187.500  euro
per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno  2022,  si  provvede
mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse    finanziarie
disponibili a legislazione vigente  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
destinate alle  sovvenzioni  per  l'esercizio  di  ferrovie,  tramvie
extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non
di competenza delle regioni. 
      3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397,  primo  comma,
secondo periodo, del codice civile"; 
        b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
somme  previste  nei  quadri  economici  destinate  ai   servizi   di
ingegneria  e  architettura  restano   nella   disponibilita'   della
Societa',  che  puo'  svolgere  direttamente  i  suddetti  servizi  o
affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50"; 
        c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
          "11-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con l'autorita' di Governo
competente in  materia  di  sport,  possono  essere  individuati  gli
interventi,  tra  quelli  ricompresi  nel  piano  predisposto   dalla
Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale  o  procedurale,  sottoposti  alla   procedura   di   cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". 
      3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  7,  le  parole:  "definitivo  e  del  progetto
esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "da  porre  a  base  della
procedura  di  affidamento"  e  le  parole:  "definitivo  ovvero  del
progetto esecutivo" sono sostituite dalle  seguenti:  "posto  a  base
della  procedura  di  affidamento  nonche'  dei  successivi   livelli
progettuali"; 
        b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
          "7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma  5,  primo,
terzo  e  quarto  periodo,  si  applicano   anche   ai   fini   della
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo". 
      3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "e contabilizzate dal  direttore
dei lavori" sono inserite le seguenti: ", ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita'  del  direttore  dei  lavori   nel   libretto   delle
misure,"». 
  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 16-bis (Misure urgenti per il  completamento  della  strada
statale 291 della Nurra in Sardegna). - 1.  Al  fine  di  evitare  la
revoca dei finanziamenti  per  lo  sblocco  di  opere  indifferibili,
urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma  3-bis
dell'articolo  3  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le  disposizioni  del
precedente periodo si applicano anche al completamento  della  strada
statale 291 della Nurra in Sardegna". 
    Art. 16-ter (Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108). - 1. All'articolo 48, comma 3,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Al
solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al  presente
comma  mediante  i  rispettivi  siti   internet   istituzionali.   La
pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso  a
invito, avviso  o  bando  di  gara  a  seguito  del  quale  qualsiasi
operatore economico puo' presentare un'offerta"». 
    Nel titolo,  dopo  le  parole:  «dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e». 

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