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Multe, notifica in 45 giorni: cosa cambia con il nuovo Codice della Strada

Il nuovo testo riduce da 90 a 45 giorni il termine per notificare le violazioni rilevate a distanza. Negli altri casi resta la scadenza ordinaria di 90 giorni.

Il nuovo Codice della Strada è interessato da una serie di modifiche che riguardano la notifica delle multe, le spese di accertamento e le procedure di riscossione delle sanzioni non pagate. Lo schema di decreto legislativo aggiorna alcune disposizioni già presenti nel testo-base, modificando in particolare il termine per notificare i verbali rilevati da remoto: si passa da 30 a 45 giorni, mentre negli altri casi resta il termine ordinario di 90 giorni.

Tra le novità figurano anche l’invio digitale delle notifiche, l’accesso gratuito dei Comuni alle banche dati dei veicoli, l’archiviazione d’ufficio dei verbali in determinate circostanze e l’introduzione di un avviso bonario prima dell’avvio della riscossione coattiva. Le disposizioni fanno parte di un intervento normativo in evoluzione e dovranno essere valutate alla luce del testo definitivo.

45 giorni per gli accertamenti da remoto

Il nuovo testo prevede che il termine per notificare un verbale scenda da 90 a 45 giorni quando la violazione è accertata mediante dispositivi che consentono il rilevamento a distanza. Nel testo-base la scadenza proposta era invece di 30 giorni.

La riduzione riguarderebbe, per esempio, le violazioni rilevate attraverso autovelox utilizzati in modalità automatica, telecamere per il controllo dei semafori e sistemi elettronici per il controllo degli accessi alle Zone a traffico limitato (ZTL), nei casi in cui non sia prevista la contestazione immediata.

Negli altri casi continuerebbe ad applicarsi il termine ordinario di 90 giorni, compresi quelli in cui la contestazione immediata è prevista, ma non può essere effettuata nelle condizioni stabilite dalla normativa.

Come avviene oggi

Dal 1° gennaio 1993, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, il termine per notificare il verbale era fissato in 150 giorni. La scadenza è stata successivamente ridotta a 90 giorni nel 2010. La nuova proposta punta quindi a introdurre un termine più breve per le violazioni rilevate a distanza, tenendo conto delle possibilità offerte dagli strumenti elettronici.

Spese di accertamento: cosa cambia

Il nuovo testo interviene anche sulle spese di accertamento addebitate con i verbali notificati successivamente. Rispetto al testo-base, che prevedeva la possibilità di includere soltanto le spese effettivamente sostenute per individuare il trasgressore, la nuova formulazione precisa quali costi restano esclusi.

In particolare, non rientrerebbero tra le spese addebitabili quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature utilizzate per accertare la violazione e i costi amministrativi successivi alla notifica del verbale, come quelli relativi all’assistenza legale, al recupero del credito e alla gestione del procedimento.

Banche dati: accesso gratuito per i Comuni

Viene confermata la possibilità per i Comuni di accedere gratuitamente all’Archivio nazionale veicoli (ANV) della Motorizzazione civile e al Pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall’ACI.

La misura punta a ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni per reperire i dati necessari all’identificazione dei proprietari dei veicoli e alla gestione delle notifiche. In teoria, il risparmio potrebbe riflettersi anche sulle spese associate ai verbali.

Notifica digitale tramite SEND o PEC

Il testo conferma inoltre il ricorso alla notifica digitale per i verbali e le comunicazioni con valore legale. Le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare la piattaforma SEND (Servizio notifiche digitali) oppure inviare gli atti tramite PEC al domicilio digitale del destinatario.

Il ricorso al servizio postale sarebbe previsto quando il destinatario non dispone di un domicilio digitale o di un domicilio digitale speciale. L’obiettivo è rendere più efficienti le procedure di notifica e contenere i costi amministrativi.

Archiviazione d’ufficio dei verbali

Un’altra novità confermata riguarda l’archiviazione dei verbali in determinate situazioni previste dal Codice della Strada, per esempio in presenza di errori.

Il comando da cui dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione sarebbe tenuto ad archiviare il verbale nei casi stabiliti dalla norma. Il provvedimento potrebbe essere adottato d’ufficio oppure su richiesta del trasgressore o del proprietario del veicolo. L’archiviazione potrebbe inoltre essere disposta anche quando è già pendente un ricorso al prefetto o al giudice di pace.

Multe non pagate: arriva l’avviso bonario

Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva per una multa non pagata, l’amministrazione dovrà inviare al trasgressore o al proprietario del veicolo un avviso bonario dettagliato, con l’indicazione degli importi dovuti e l’avvertimento sulle conseguenze del mancato pagamento.

Il nuovo testo amplia da 30 a 60 giorni il termine entro il quale il destinatario potrà pagare prima dell’avvio della riscossione coattiva. Il termine previsto nel testo-base era quindi più breve. È inoltre prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione della somma dovuta entro i 30 giorni successivi alla notifica del dettaglio degli addebiti.

Cartelle esattoriali

Per le multe non pagate, anche in seguito al rigetto di un ricorso, il nuovo testo conferma la previsione secondo cui l’importo da versare è determinato in misura pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, oltre agli eventuali aumenti o alle riduzioni previsti dal Codice.

Viene inoltre confermata l’eliminazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, prevista dalla disciplina introdotta nel 1981 e già esclusa nel testo-base della riforma.

Riscossione: soglia minima di 10 euro

Un’altra modifica riguarda gli importi di modesta entità. Se la somma complessivamente dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non supera 10 euro, le amministrazioni non procederanno alla riscossione coattiva.

Nel testo-base la soglia era invece parametrata al 2% della somma dovuta. È prevista anche una disciplina per i casi in cui il destinatario abbia versato un importo fino al 30% inferiore a quello indicato nel verbale. In queste situazioni, l’amministrazione potrà recuperare coattivamente una somma pari a un terzo del massimo della sanzione edittale, detraendo quanto già pagato.

→ Tutte le novità che riguardano il Codice della Strada

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Marco Savo

Marco Savo, classe 1983. La mia carriera è iniziata nel mondo del calcio per poi approdare a quello dell’auto. Cerco di aggiornare gli appassionati e gli utenti dell'auto con gli argomenti più interessanti legati alle automobili.