Fermo amministrativo e sequestro auto: l’obbligo di notifica al PRA è legge
Cosa prevede l'articolo 213 del Codice della Strada per la trascrizione obbligatoria al Registro Automobilistico a tutela di chi compra un'auto usata.
L’obbligo di iscrizione al PRA per i provvedimenti di sequestro e fermo amministrativo, approvato con la modifica all’articolo 213 del Codice della Strada (Legge n. 156/2021 di conversione del Dl Infrastrutture), elimina il rischio di acquistare un’auto usata sui cui grava un blocco burocratico. La notifica del provvedimento di un veicolo deve infatti essere iscritta obbligatoriamente al Pubblico Registro Automobilistico.
Auto con fermo amministrativo, rischio nell’acquisto dell’usato
Il fermo amministrativo rende un’auto in vendita inutilizzabile, creando una grave problematica all’automobilista ignaro che la acquista. Oltre al blocco della circolazione, in caso di incidente si va incontro al concreto rischio di non ricevere alcun indennizzo da parte delle compagnie assicurative.
Questo problema – in passato molto frequente sul mercato dell’usato – è stato superato grazie alle modifiche normative introdotte nel Codice della Strada (su iniziativa parlamentare del Movimento 5 Stelle, prima firmataria Lucia Scanu), entrate definitivamente in vigore con la Legge 9 novembre 2021, n. 156.

La notifica di sequestro e fermo d’ufficio al PRA
La normativa vigente stabilisce che la notifica di sequestro o fermo di un veicolo sia trasmessa direttamente e in via telematica agli uffici competenti, affinché gli acquirenti possano verificarne preventivamente lo stato tramite una semplice visura al PRA.
Nello specifico, la legge ha integrato e modificato l’articolo 213, comma 10, del Codice della Strada, riorganizzando il flusso di comunicazione tra Forze dell’Ordine e registri automobilistici.
Come è stato risolto il problema della notifica
In precedenza si riscontravano criticità operative: la richiesta di annotazione del fermo o sequestro poteva avvenire anche in un momento successivo rispetto all’effettiva esecuzione del provvedimento. Di conseguenza, un fermo o un sequestro rischiava di figurare o essere notificato al PRA con forte ritardo, lasciando un potenziale compratore del tutto all’oscuro del blocco al momento del passaggio di proprietà.
Con la riforma, il sequestro del veicolo viene comunicato tempestivamente dalle Forze dell’Ordine ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile per la contestuale ed immediata annotazione al PRA e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Allo stesso modo, in caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione immediata per la cancellazione dell’annotazione dai registri nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
Come tutelarsi prima di acquistare un’auto usata
Grazie all’obbligo di trascrizione immediata, prima di saldare o completare il passaggio di proprietà di un veicolo di seconda mano è sufficiente:
Verificare la presenza di annotazioni: qualsiasi sequestro o fermo amministrativo attivo risulta registrato d’ufficio.La notifica di sequestro e fermo d’ufficio al PRA
Richiedere una visura PRA (tramite i servizi online dell’ACI o delegazione automobilistica) inserendo la targa del veicolo.
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