Classe di merito RC auto: quanto dura e come non perderla
Tutto quello che devi sapere sulla classe di merito. Se l'assicurazione della tua auto, moto o scooter è scaduta da tempo, attenzione! La tua classe di merito ha un "limite di validità" di 5 anni. Le diverse possibilità offerte dalla Legge Bersani e dalla RC Familiare per recuperare la classe di merito.

La classe di merito dell’assicurazione auto (ma anche di quella moto e scooter) è un elemento cruciale per definire la tariffa della polizza assicurativa di un’auto, moto, scooter. Ma cosa succede se non rinnovo la polizza? Perdo la classe di merito? Dipende e varia a seconda se rinnovi l’assicurazione entro 4, 5, 6 anni. Vediamo come funziona e come usufruire della Legge Bersani e della RC Familiare per recuperare una buona classe di merito qualora si sia persa.
La Classe di Merito CU
La classe di merito è un sistema di premialità e penalizzazione utilizzato dalle compagnie assicurative per determinare il costo della polizza RC Auto (Responsabilità Civile Auto) o RC Moto. In pratica, riflette la tua “virtuosità” come conducente, basandosi sulla tua storia di sinistri.
Ecco i punti chiave per capire cos’è e come funziona:
- Scala Bonus/Malus: la classe di merito si basa su una scala chiamata “bonus/malus”. Questa scala è numerata da 1 a 18 (o 19, a seconda delle compagnie):
- Classe 1 (o 1A): è la migliore classe di merito, assegnata ai guidatori più virtuosi e senza sinistri. Un veicolo in classe 1 avrà il premio assicurativo più basso.
- Classe 18 (o 19): è la peggiore classe di merito, assegnata a chi ha causato molti sinistri o a chi stipula la prima assicurazione e non può usufruire della Legge Bersani (spesso si parte dalla classe 14 per i neopatentati o per chi non ha storico). Un veicolo in queste classi avrà il premio assicurativo più alto.
- Funzionamento Bonus/Malus:
- Bonus (diminuzione della classe): per ogni anno in cui non causi sinistri con colpa, la tua classe di merito “scende” (migliora). Ad esempio, se sei in classe 5 e non fai incidenti per un anno, passerai in classe 4.
- Malus (aumento della classe): se causi un sinistro con colpa (o concorso di colpa superiore al 50%), la tua classe di merito “sale” (peggiora). Ad esempio, se sei in classe 5 e causi un incidente con colpa, potresti passare in classe 7 o 8, a seconda delle politiche della compagnia e del numero di sinistri.
- Classe Universale (CU): esiste una “Classe Universale” (CU) che è standardizzata a livello nazionale e viene utilizzata dalle compagnie assicurative per uniformare il calcolo del premio. Questa classe è quella che vedi sul tuo Attestato di Rischio (ATR) elettronico e che puoi “portare” con te se decidi di cambiare compagnia.
- Attestato di Rischio (ATR): l’ATR è il documento fondamentale che certifica la tua storia assicurativa e la tua classe di merito. Dal 2015, è disponibile solo in formato elettronico e consultabile online. Contiene i dati degli ultimi 5 anni della tua storia assicurativa.
- Importanza della Classe di Merito: la classe di merito è uno dei fattori principali che influenzano il costo della tua polizza RC Auto/Moto. Migliore è la tua classe, più basso sarà il premio da pagare. Questo perché le compagnie considerano i guidatori con una buona classe di merito meno rischiosi.
- Conservazione della Classe di Merito: la classe di merito non si perde immediatamente se interrompi l’assicurazione. Rimane valida per 5 anni dalla data di scadenza della polizza, permettendoti di riutilizzarla anche dopo un periodo di inattività del veicolo.
In sintesi, la classe di merito è un indicatore della tua affidabilità come guidatore e gioca un ruolo cruciale nel determinare quanto pagherai per la tua assicurazione. Mantenerla bassa (vicina a 1, meglio se 0 zero) è l’obiettivo di ogni automobilista per massimizzare il risparmio.
Assicurazione scaduta, cosa succede alla classe di merito
Quando la tua polizza RC Auto arriva a scadenza (di solito dopo 12 mesi), hai diverse opzioni:
- Rinnovare con la stessa compagnia.
- Cambiare compagnia, magari trovando un’assicurazione auto online più conveniente. Con l’abolizione del tacito rinnovo (grazie al D.D.L. 179/2012), non devi dare nessuna disdetta!
- Non rinnovare subito la RC Auto perché il veicolo viene usato.
La domanda sorge spontanea: si perde la classe di merito? Assolutamente no nei casi 1) e 2) mentre nel terzo caso bisogna fare attenzione a non far trascorrere più di 5 anni e vediamo perché.
La Regola d’Oro: ATTENZIONE ai 5 anni di validità per la classe di merito
La tua classe di merito dura 5 anni dalla data di scadenza dell’assicurazione auto. Questo vale in diverse situazioni:
- Vendita, rottamazione o esportazione del veicolo.
- Sospensione della polizza per mancato rinnovo del contratto.
Anche se non hai una RC Auto attiva, la tua classe di merito rimane valida per i successivi 5 anni.
Scadenza Assicurazione e perdita Classe di Merito: facciamo chiarezza
È fondamentale sapere che puoi decidere di non rinnovare la polizza, per qualsiasi ragione (ad esempio, non utilizzi il veicolo), senza perdere la classe di merito acquisita.
Questo significa che hai 5 anni di tempo, dalla sospensione della copertura, per stipulare una nuova assicurazione auto (con la stessa o un’altra compagnia) e utilizzare la classe di merito già raggiunta. Superato questo periodo, la tua classe di merito decadrà e, alla prossima RC Auto, ripartirai dalla classe 18, la più costosa.
Come mantenere la classe di merito senza perderla
Il Codice delle Assicurazioni tutela il diritto alla “conservazione della classe di merito bonus malus” in questi casi:
- Polizza scaduta: se ne stipuli una nuova, dovrai dichiarare che l’auto non ha circolato dopo la scadenza.
- Vendita/Demolizione/Esportazione del mezzo: per una nuova polizza auto, ti basterà presentare i documenti che attestano la cessione o la demolizione del veicolo.
In queste situazioni, anche se perdi la copertura assicurativa, la tua classe di merito resta valida per 5 anni dalla scadenza della RC Auto. Questo perché la classe di merito, riportata nell’Attestato di Rischio (ATR) elettronico, è legata al proprietario del mezzo, non a chi stipula la polizza (che solitamente è il proprietario). Quindi, anche se cedi l’auto, la tua classe di merito è salva per il prossimo contratto.
Attenzione a non perdere la classe di merito dopo 5 anni
Qui ci sta proprio un bell’avviso per automobilisti, scooteristi e motociclisti! Hai un veicolo fermo e la polizza assicurativa è scaduta da tempo? Attenzione, la tua classe di merito ha una data di scadenza.
Ricordiamo che per legge, la classe di merito maturata sul tuo veicolo (auto, moto o scooter) rimane valida per 5 anni dalla data di scadenza dell’ultima polizza. Superato questo periodo, se non hai stipulato una nuova assicurazione, la tua preziosa classe di merito verrà azzerata e, alla successiva riattivazione, dovrai ripartire dalla classe 18, la più costosa e la più penalizzante!!!
Se ti avvicini alla scadenza dei 5 anni senza una polizza attiva, è il momento di agire. Puoi scegliere di:
- Riattivare la tua assicurazione: anche per un breve periodo sul veicolo in tuo possesso, per “interrompere” il conteggio dei 5 anni oppure cogli l’occasione per acquistare subito un nuovo veicolo su cui far ripartire la polizza.
Non lasciare che la tua classe di merito “scada” nel dimenticatoio! Un piccolo controllo ora può farti risparmiare centinaia di euro in futuro.
Legge Bersani valida solo in caso di veicolo appena acquistato
La legge Bersani porta benefici concreti al tuo nucleo familiare. Pensiamo, ad esempio, all’assicurazione auto per neopatentati: puoi cedere loro la tua classe di merito più vantaggiosa, evitando che debbano partire dalla dispendiosa classe 14 assegnata d’ufficio in caso di un veicolo appena acquistato. Un bel risparmio per tutti!
In origine, la Legge Bersani (Decreto Bersani bis, 2006) permetteva di ereditare la classe di merito solo in due casi specifici:
- Quando si assicurava un nuovo veicolo (acquistato nuovo o usato) mai assicurato prima dal proprietario o da un membro del suo nucleo familiare.
- Quando si trasferiva la classe di merito da un veicolo all’altro della stessa tipologia (es. da auto ad auto).
RC Familiare, ultima novità assicurativa
Tuttavia, con l’introduzione della RC Familiare (Legge 157/2019 e successiva attuazione nel 2020), le regole sono state estese e rese più flessibili. La RC Familiare ha superato i limiti originali della Legge Bersani. Sì, ora è possibile applicare la classe di merito di un familiare convivente anche su un veicolo già in tuo possesso che non è stato assicurato per più di 5 anni e ha perso la classe di merito originale.
Ecco i punti chiave e le differenze tra RC Familiare e Legge Bersani:
- Applicazione anche per veicoli già in possesso e non assicurati da anni:
- La RC Familiare permette di ereditare la classe di merito anche per il rinnovo (o la riattivazione, in questo caso) di una polizza già esistente, non solo per l’acquisto di un nuovo veicolo. Questo significa che, anche se il tuo veicolo è di tua proprietà da tempo e ha avuto la polizza sospesa per più di 5 anni (facendoti perdere la classe), puoi comunque beneficiare della RC Familiare.
- Trasferibilità tra diverse tipologie di veicoli:
- Un’altra grande novità è che la classe di merito può essere trasferita anche tra veicoli di tipologia diversa (es. da auto a moto, da moto ad auto). Questo non era possibile con la Legge Bersani originale.
- Requisiti Fondamentali per la RC Familiare:
- Stesso Stato di Famiglia: tu e il familiare da cui intendi ereditare la classe di merito dovete essere conviventi e risultare nello stesso stato di famiglia.
- Polizza attiva del familiare: il veicolo del familiare da cui si eredita la classe deve avere una polizza assicurativa attiva e in corso di validità. Non puoi ereditare da una polizza scaduta o sospesa.
- Assenza di Sinistri (per il veicolo da cui si eredita): l’attestato di rischio del veicolo da cui si prende la classe non deve presentare sinistri con responsabilità (esclusiva, principale o paritaria) negli ultimi 5 anni.
- Intestatari Persone Fisiche: entrambi i veicoli (quello da assicurare e quello da cui si eredita la classe) devono essere intestati a persone fisiche (non aziende o società).
Quindi, se hai un familiare convivente (genitore, coniuge, figlio, ecc.) con una buona classe di merito (anche la CU 1) su un veicolo con polizza attiva e senza sinistri recenti, hai un’ottima possibilità di evitare di ripartire dalla Classe 18 per il tuo veicolo.
Ti consiglio vivamente di raccogliere la documentazione necessaria (Stato di Famiglia, libretto del tuo veicolo, attestato di rischio del veicolo del familiare) e contattare diverse compagnie assicurative per fare un preventivo specifico, menzionando subito l’intenzione di avvalerti della RC Familiare.
Ad esempio, se hai un motorino in 14ª classe e un’auto in prima, puoi richiedere alla compagnia assicurativa di avvalerti della RC FAMILIARE e quindi dal prossimo rinnovo dell’assicurazione anche il motorino passerà in prima classe.
Disciplina della Classe di Merito di conversione universale
Regole specifiche (IVASS)
A) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell’attestazione sullo stato del rischio.
B) Nel caso di veicolo già assicurato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del
rischio.
C) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
D) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all’anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe Cu 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento. In quest’ultimo caso l’impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
E) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le assicurazioni sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
G. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’attestazione deve essere inviata a quest’ultimo; le assicurazioni
sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
H) Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le assicurazioni sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
I) Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
- demolizione,
- furto
- furto di cui sia esibita denuncia,
- certificazione di cessazione della circolazione,
- definitiva esportazione all’estero,
- consegna in conto vendita
le imprese sono tenute ad assegnare al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
L) LEASING – Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento.
M) RC FAMILIARE – Il Bonus Familiare RCA consente a chi deve assicurare un veicolo di beneficiare della classe di merito più conveniente maturata su un altro veicolo intestato ad un altro componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
Le informazioni sono tratte dalla IVASS, Istituto Vigilanza Assicurazioni