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Legge 104 acquisto auto 2026: guida a agevolazioni, IVA e detrazioni

Legge 104: aggiornamenti sulle agevolazioni auto per disabili, tra cui detrazione IRPEF, IVA al 4%, esenzione bollo, imposta di trascrizione e spese di manutenzione. Agevolazioni cumulabili con eventuali incentivi.

Le persone diversamente abili o i familiari che le hanno in carico possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104 per l’acquisto dell’auto. Gli incentivi non riguardano solo il momento della compravendita, ma si estendono alla manutenzione, al bollo auto e al passaggio di proprietà.

In questa guida analizziamo nel dettaglio quali sono i requisiti, i limiti di potenza (anche per auto elettriche) e come ottenere i rimborsi IRPEF.

Detrazioni sull’auto, a chi spettano quali sono

Le detrazioni delle spese per l’auto previste dalla Legge 104 spettano generalmente alla persona con disabilità che beneficia dell’utilizzo del veicolo. Il proprietario dell’auto può essere anche un familiare, purché il mezzo sia utilizzato in modo prevalente dalla persona con disabilità.

Mercedes Classe disabili
Le detrazioni sull’auto con la 104 spettano solo al disabile

Nel dettaglio, le agevolazioni fiscali comprendono la detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto di un’auto nuova, l’IVA agevolata al 4%, l’esenzione dal bollo auto e l’esenzione dall’imposta sui passaggi di proprietà.

DETRAZIONE IRPEF cosa rientra

La detrazione Irpef è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto dell’auto con legge 104). È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché da demolire.

L’agevolazione fiscale invece non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio è prevista al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: sono escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (ad esempio, la pedana sollevatrice).

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile ha delle diverse necessità legate al proprio handicap, e cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizza dei nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione Irpef è prevista anche per la riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e quelli di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Le spese di riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.

IVA ridotta al 4%

I portatori di 104 pagano l’IVA ridotta al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, che hanno una cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici benzina; 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. L’IVA ridotta al 4% si applica anche per l’acquisto degli optional; al costo di trasformazione dei veicoli non adattati, già di proprietà del disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture dei disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (che partono dalla data di acquisto). È possibile riottenere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con IVA al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota IVA agevolata deve emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata secondo la legge 97/86 e la legge 449/97, ovvero la legge 342/2000 o la legge 388/2000.

Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale; poi si devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Esenzione bollo auto

I portatori di 104 non pagano il bollo auto, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Per la gestione delle pratiche di esenzione in alcune regioni si può ricorrere agli Uffici Aci.

Se il disabile è intestatario di più veicoli, l’esenzione dal bollo spetta solo ad uno. L’esenzione si richiede solo per il primo anno, presentando all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, se l’auto viene venduta, l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Passaggi di proprietà

Fra le agevolazioni previste c’è anche quella relativa all’esenzione del pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione però non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

I veicoli interessati alle agevolazioni

Le agevolazioni per il settore auto riguardano le autovetture destinate al trasporto di persone, che hanno al massimo nove posti, compreso quello del conducente; gli autoveicoli per il trasporto promiscuo; i veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria).

Rientrano anche gli autoveicoli specifici destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati da speciali attrezzature; gli autocaravan con una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere usati al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente; le motocarrozzette a tre ruote; i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose; i motoveicoli per trasporti specifici.

Questi veicoli speciali sono trasformati dalle aziende specializzate, come la OLMEDO Spa, mediante installazione di un pianale ribassato come sul Peugeot Rifter in allestimento Runner per il trasporto fino a 4 passeggeri + 1 passeggero su carrozzina, caratterizzato da una spaziosità interna ai massimi livelli, che garantisce una larghezza e una profondità nel vano passeggeri in grado di ospitare anche carrozzelle molto ingombranti.

Nuovo Peugeot Rifter traformato dalla Olmedo per accesso disabili
Nuovo Peugeot Rifter trasformato dalla Olmedo per accesso disabili

Il sistema di risalita a bordo si realizza tramite una rampa in due pezzi, movimentabile manualmente e alleggerita nelle fasi di approntamento e chiusura grazie ad un sistema integrato che permette una facile operatività.

Auto acquisto veicoli elettrici EV, ibridi e plug-in PHEV

I disabili godono dell’IVA al 4% anche per l’acquisto di un’auto elettrica o veicoli EV in più generale. Tale incentivo è cumulabile anche con eventuali incentivi statali.

L’agevolazione vale anche per l’acquisto di auto mild-hybrid MHEV, full hybrid HEV o ibride plug-in PHEV.

Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’IVA ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”, cioè è importante che dalle clausole contrattuali ci sia la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, tramite il riscatto, da esercitarsi al termine del leasing.

Disabile a carico del familiare

Nel caso in cui il disabile è in carico fiscalmente ad un familiare, il documento di spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerato “fiscalmente a carico”, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non si deve tenere conto dei redditi esenti come, ad esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superata la soglia di reddito, le agevolazioni spettano solo al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano intestati a lui e non al suo familiare. Se però più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può ricorrere, nel corso dello stesso quadriennio, ai benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Modifiche e adattamento del veicolo

Per le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per accedere a tutte le principali agevolazioni fiscali (IVA, IRPEF, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono essere sempre annotati sulla carta di circolazione e possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida sia interventi sulla carrozzeria o sulla sistemazione interna del veicolo, al fine di consentire l’accesso e l’utilizzo da parte della persona disabile.

Per i titolari di patente speciale, è considerato “adattato” anche il veicolo dotato di cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché tale prescrizione sia riportata dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria previsti rientrano: pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica; scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica; braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica; paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; sedile scorrevole o girevole per facilitare l’accesso all’abitacolo; sistemi di ancoraggio per carrozzelle con relativi sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza); sportelli scorrevoli. Non sono considerati “adattamenti” gli optional scelti liberamente per il veicolo.

Portatori di 104, chi sono

I portatori di legge 104 sono coloro che hanno un grave handicap certificato da un documento redatto dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

Per la legge i portatori di 104 sono:

  • persone con minorazione (singola o plurima) che abbiano ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione; la situazione assume connotazione di gravità
  • disabili con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso le agevolazioni sono subordinate all’adattamento dell’auto alle limitate capacità del conducente beneficiario).

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Redazione NEWSAUTO

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