Targhe storiche, Decreto Attuativo e Gazzetta Ufficiale

Targhe storiche per auto, moto e macchine agricole, il Decreto Attuativo in versione integrale firmato da Salvini e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il decreto attuativo per le targhe storiche in versione integrale emanato dal Ministero dei Trasporti e relativo alla legge 178 del 20 dicembre 2020, per cui il Senato aveva già dato parere favorevole nell’emendamento 126.26, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023.

Riportiamo il Decreto Attuativo del 4 agosto 2023 e la Gazzetta Ufficiale del 26 settembre dove è stato pubblicato.

TARGHE STORICHE SU GAZZETTA UFFICIALE del 26 settembre 2023


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto Attuativo del 4 agosto 2023

Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428) (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformità alla vigente normativa di riferimento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo codice della strada»;
c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60, comma 4, del codice della strada;
d) «ANV»: l’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell’art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226;
e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall’ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare;
g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il certificato di cui all’art. 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;
h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all’art. 93, comma 4, del codice della strada;
j) «STA»: lo Sportello telematico dell’automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
k) «UMC»: l’Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3

Targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d’ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all’estero, rispettivamente ai sensi degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e’ subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell’istanza di nuova immatricolazione, conformemente all’art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l’esito positivo della verifica tecnica di cui all’art. 215, comma 5, del regolamento.
2. All’esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV o nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato.

Art. 4

Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione.

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione è subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC dell’istanza di immatricolazione, conformemente all’art. 7.
2. All’esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV e nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato.

Art. 5
Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta e’ subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell’istanza di immatricolazione, conformemente all’art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l’esito positivo della verifica tecnica di cui all’art. 215, comma 5, del regolamento. L’istanza e’ accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell’ANV o nell’archivio del PRA. 2. All’esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV o nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato.

Art. 6

Rilascio della targa storica

1. Il rilascio della targa storica e’ soggetto al pagamento dell’importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantanove) per gli autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2, del codice della strada.

2. L’importo di cui al comma 1 e’ corrisposto tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Istanza di rilascio della targa storica

1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, il proprietario presenta istanza unificata di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, previo pagamento delle prescritte tariffe, nonché del contributo di cui all’art. 6.

Art. 8

Entrata in vigore ed applicabilita’

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data.

Art. 9

Disposizioni finali

  1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Con atto della direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità operative per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. 2895


TARGHE STORICHE SU GAZZETTA UFFICIALE del 26 settembre 2023

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