Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore ufficialmente il Nuovo Codice della Strada, con il testo che è stato approvato dal Parlamento all’interno della conversione in legge del Decreto Infrastrutture. Si tratta di un provvedimento molto atteso ma che ha lasciato un po’ di amaro in bocca soprattutto per quanto riguarda le norme sui monopattini. Tutti infatti erano d’accordo per una stretta ed invece la riforma ha prodotto veramente poco.
Nuovo Codice della Strada, le novità della riforma
Il nuovo Codice della Strada da una parte ha generato più di qualche perplessità sulle norme per i monopattini (ora possono circolare anche sulle strade extraurbane) ma dall’altra ha previsto nuove norme a tutela dei soggetti più deboli come i disabili ed ha previsto regole più severe sull’uso dei dispositivi elettronici alla guida.
Infatti ora è stato ufficialmente previsto il divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre ci sono norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità.
A partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’ riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti.
Nuovo Codice della Strada testo completo
Tutte le novità del nuovo Codice della Strada sono riportare nel testo completo che pubblichiamo per intero, pubblicato il 10 novembre sulla Gazzetta Ufficiale e contenuto del Dl Infrastrutture.
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone
nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale,
rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato";
0b) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola:
"debole" e' sostituita dalla seguente: "vulnerabile" e le parole:
"disabili in carrozzella" sono sostituite dalle seguenti: "persone
con disabilita'"; conseguentemente, nel codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "debole" e
"deboli", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "vulnerabile" e "vulnerabili";
0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", con particolare riguardo a quelle che
attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza
e la cultura (UNESCO)"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una
cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e
per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti
dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini
eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di
blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia nonche' di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto puo'
essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi
merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei
unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della
stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi, purche' almeno un carico delle cose indicate richieda
l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non
puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli
isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli
isolati a quattro o piu' assi, a 72 tonnellate se si tratta di
complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di
complessi di veicoli a sei o piu' assi. I richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile";
a-ter) all'articolo 15:
1) al comma 3, le parole: ", h) ed i)" sono sostituite
dalle seguenti: "e h)";
2) al comma 3-bis, le parole: "da euro 108 ad euro 433"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 216 ad euro 866";
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 52 ad euro 204";
a-quater) all'articolo 23:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi
forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o
violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del
rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici,
del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori
con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o
alle abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per
le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della
giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis
e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4;
in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente
revocata";
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo
periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde,
la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private
o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello
indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di
manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non
superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui
al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma
4";
3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: "dal comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 4-bis e 7-bis" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di violazione del
comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu'
gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del
mezzo pubblicitario";
a-quinquies) all'articolo 25:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: "le strutture che
realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarita'" sono inserite le seguenti: ", ai fini della loro
realizzazione e manutenzione anche straordinaria,";
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
"1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e
1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere
d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle
strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono
a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalita' e
gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture";
a-sexies) all'articolo 40, comma 11, le parole: "che hanno
iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti: "che si
accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato
l'attraversamento";
a-septies) all'articolo 50, comma 2, le parole: "3 m" sono
sostituite dalle seguenti: "3,5 m";
a-octies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o avente potenza non
superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica";
a-novies) all'articolo 60:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei
veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori,
gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i
motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse
storico e collezionistico";
2) al comma 2, le parole: "Rientrano nella categoria dei
veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite
dalle seguenti: "Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Motoveicoli,
ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse
storico e collezionistico iscritti negli appositi registri"»;
alla lettera b), numero 1), le parole: «18 m» sono sostituite
dalle seguenti: «18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei
rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto
intermodale strada-rotaia e strada-mare e»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Qualora si tratti di autobus o filobus a
due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5
t";
b-ter) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c)
del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto
del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in
ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei
centri abitati che fuori dai centri abitati"»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in
conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa";
c-ter) all'articolo 86:
1) al comma 1, dopo la parola: "autovetture" sono inserite
le seguenti: ", motocicli e velocipedi";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizio di
piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o
taxi";
c-quater) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "I motoveicoli impegnati in competizioni
motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada
possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in
luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita
da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di
immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo,
cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a
quelle della targa che sostituisce ed e' collocato in modo da
garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per
le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della
targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare
licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso
indicato nel regolamento della manifestazione stessa";
c-quinquies) all'articolo 105, comma 1, le parole: "16,50 m"
sono sostituite dalle seguenti: "18,75 m. I convogli che per
specifiche necessita' funzionali superano, da soli o compreso il loro
carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla
circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano
le norme previste dall'articolo 104, comma 8";
c-sexies) all'articolo 110:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine
agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e
2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non
superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma
2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6
t, a nome di colui che si dichiara proprietario";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di
imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati,
di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche
all'acquisto di macchine agricole, e' consentita l'immatricolazione
ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di
imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi
del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui
risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa
individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le
funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del
veicolo"»;
alla lettera d), dopo le parole: «A1, A2 o A, nonche'
l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di
formazione di primo soccorso» sono inserite le seguenti: «anche
presso un'autoscuola di cui all'articolo 123» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «anche presso un'autoscuola di cui
all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono
stabilite le modalita' con cui anche gli istituti dedicati
all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni
di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al
terzo periodo»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo
e' inserito il seguente: "Le limitazioni di cui al presente comma non
si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in
funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore";
d-ter) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le
parole: "per una volta soltanto" sono sostituite dalle seguenti: "per
non piu' di due volte";
d-quater) all'articolo 122:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire
le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei
quali non puo' prendere posto, a fianco del conducente, altra persona
in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma
2";
2) il comma 5 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione,
guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore,
persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI";
d-quinquies) all'articolo 126-bis, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
"3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tramite il
portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento
per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili";
d-sexies) all'articolo 138, dopo il comma 11 e' inserito il
seguente:
"11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile
nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli
enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini
istituzionali e servizi di pubblica utilita', possono essere dotati
di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima
superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i
limiti di cui agli articoli 61 e 62";
d-septies) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Ciascun ente locale pubblica la
relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio
sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al
Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero
dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni
pervenute ai sensi del primo periodo" e, al secondo periodo, le
parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al primo periodo";
d-octies) all'articolo 147:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3
puo' essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi
alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento";
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere
installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue
spese"»;
alla lettera e), al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita dalle
seguenti:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei
veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli
elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che
non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio
di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di
ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore
23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza
elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"»;
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all'articolo 171, comma 2, secondo periodo, la
parola: "minore" e' soppressa e dopo la parola: "risponde" e'
inserita la seguente: "anche";
e-ter) all'articolo 173, comma 2, dopo le parole: "apparecchi
radiotelefonici" sono inserite le seguenti: ", smartphone, computer
portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino
anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante";
e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di
potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico";
e-quinquies) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: "L'uso dei predetti dispositivi e'
consentito altresi' ai conducenti dei motoveicoli impiegati in
interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al
secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono
individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere
impiegati i dispositivi";
e-sexies) all'articolo 180, comma 8, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'invito a presentarsi per esibire i documenti di
cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e
la validita' della documentazione richiesta possano essere accertate
tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti
da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di
polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali
banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al
momento della contestazione"»;
alla lettera f), al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita',
titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma
2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di
sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati"»;
alla lettera g), capoverso Art. 188-bis, comma 3, le parole: «o
ne faccia uso improprio,» sono sostituite dalle seguenti: «, o ne fa
uso improprio»;
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) all'articolo 191, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da
semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando
gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli
attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate
prossimita'. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra
strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono
dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni
che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue
immediate prossimita', quando a essi non sia vietato il passaggio.
Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma
4";
g-ter) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole:
"risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle
seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde
solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con
l'intestatario del contrassegno di identificazione;";
g-quater) all'articolo 203:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con
raccomandata con ricevuta di ritorno" sono aggiunte le seguenti: "o
per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82";
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: "con
raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o
trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica
certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
g-quinquies) all'articolo 213:
1) al comma 3, terzo periodo, la parola: "trasmissione" e'
sostituita dalla seguente: "ricezione" e dopo le parole: "del
provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "adottato dal prefetto";
2) al comma 5:
2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; la medesima comunicazione reca altresi' l'avviso che, se
l'avente diritto non assumera' la custodia del veicolo nei successivi
cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e
custodia, il veicolo sara' alienato anche ai soli fini della sua
rottamazione";
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso
di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i
quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il
proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione,
unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la
custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha
eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresi' a dare comunicazione del deposito del veicolo
presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto
l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficolta'
oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo
risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo
214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito
del veicolo nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto
l'accertamento della violazione";
3) al comma 7, quinto periodo, la parola: "distrutto" e'
sostituita dalla seguente: "alienato";
4) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il
sequestro del veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente
ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di
cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il
medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la
cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e
al PRA";
g-sexies) all'articolo 214, comma 5, secondo periodo, la
parola: "sequestro" e' sostituita dalle seguenti: "fermo
amministrativo";
g-septies) all'articolo 215-bis:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: ", in cui, per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico" sono
soppresse;
2) al comma 4, le parole: "comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di
cui al" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione delle
disposizioni del";
3) alla rubrica, la parola: "rimossi," e' soppressa;
g-octies) alla tabella dei punteggi previsti all'art.
126-bis:
1) al capoverso "Art. 158", alla voce "Comma 2", le parole:
"lettere d), g) e h)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e
h)" ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: "Comma 2, lettera g) -
4";
2) il capoverso "Art. 188" e' sostituito dal seguente:
"Art. 188-Comma 4 - 6 - Comma 5 - 3"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti
convenzionali previsti dall'articolo 25, commi 1-quater e
1-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato, in relazione agli attraversamenti tra le
strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione
inferiore ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle strutture delle
opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti
titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del
medesimo articolo 25.
1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), del presente
articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Nell'eventualita' in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f),
derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate
dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le
tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo
ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei trasporti» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico
ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine
agricole la cui data di costruzione e' precedente di almeno quaranta
anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in
questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno
tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5
e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto
disposto dal presente comma»;
al comma 3, terzo periodo, la parola: «ricorrono» e' sostituita
dalla seguente: «ricorrano»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le attivita' degli uffici della
motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' autorizzato a modificare l'allegato A al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021,
inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova ai
sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti
i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n.
20»;
al comma 5, lettera b), il numero 3.2. e' soppresso;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino al
trentacinquesimo anno d'eta' e ai soggetti che percepiscono il
reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi
titolo e comunque denominati, e' concesso, nei limiti delle risorse
di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle
spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e
delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati
all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000
euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali
spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo
periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro
tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione
professionale, un contratto di lavoro in qualita' di conducente con
un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2022.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono indicati i termini e le modalita' di presentazione delle domande
per la concessione del contributo di cui al comma 5-bis, nonche' le
modalita' di erogazione dello stesso.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54,
comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarri e' possibile la
presenza a bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al
trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto,
in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della
professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre
mesi.
5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, di seguito denominati 'servizi di linea': i servizi di
trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad
offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze
prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un
percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che
collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di
linea, la possibilita' per i passeggeri di concludere il viaggio
all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di
viaggio e' iniziato e, per le tratte all'interno della medesima
regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilita' di
servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia,
nonche' i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21
dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,
aventi le predette caratteristiche";
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: "rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti:
"rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del
servizio di linea proposto e";
2) al comma 2:
2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) proporre un servizio di linea nel rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree
di fermata del servizio di linea proposto";
2.2) la lettera m) e' abrogata;
3) al comma 3, le parole: ", g) e m)" sono sostituite dalle
seguenti: "e g)";
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la
copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, certificata conforme da
quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione
informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La
documentazione, redatta nella forma specificata nel citato decreto
ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare
rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a
bordo del veicolo".
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies, lettera
a), si applicano a decorrere dal 31 marzo 2022.
5-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, provvede a
modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il
procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla
riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241»;
al comma 6:
ai capoversi 4-nonies e 4-decies, la parola: «4-nonies»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «4-novies»;
al capoverso 4-undecies, primo periodo, le parole: «In
relazione all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo finanzia
altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti
in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana,
comprese l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o
uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili
di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285".
6-ter. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie
accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei
familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di
bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone
fisicamente impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate,
ovvero persone con invalidita' o affette da malattie che necessitano
di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu'
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in
gravidanza, ovvero di persone di eta' pari o superiore a
sessantacinque anni";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i
comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare
fragilita', anche economica, appartenenti alle categorie di cui al
comma 1.
4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro
assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per cento
delle medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per
promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo".
6-quater. Al fine di sostenere le attivita' di trasformazione
digitale dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese
dagli uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche'
di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al
trattamento dei dati, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un
apposito fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquies. All'articolo 22, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il secondo periodo e'
soppresso.
6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione di
infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario devono
essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il
passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui e'
maggiore la sua presenza nel territorio.
6-septies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano alle
infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario la cui
attivita' di progettazione e' avviata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai gestori
e finalizzate ad assicurare modalita' standardizzate ai fini della
progettazione di cui al comma 6-sexies.
6-novies. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi
6-sexies, 6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
il comma 3-bis e' abrogato».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per
le persone con disabilita'). - 1. Per il riconoscimento delle
agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli, i soggetti con
ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, abilitati alla
guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove
essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il
veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche
locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986,
per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
Art. 1-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza della
circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti:
"75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1
annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non
superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei
limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia
devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su
entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica gia' in circolazione prima di tale data, e' fatto obbligo
di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a
75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating, possono
essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della
Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero
delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del
servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate
aree della citta'.
75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a motore
con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.
75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter,
sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di
visibilita' lo richiedano, i monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo
se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e
posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben
funzionanti. I monopattini elettrici sono altresi' dotati
posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell'oscurita', il conducente del monopattino a propulsione
prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter
dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
75-novies. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo.
75-undecies. E' vietata la circolazione dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui
marciapiedi e' consentita esclusivamente la conduzione a mano dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E' altresi'
vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso
ciclabile.
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo
che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di
indicatori di direzione.
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con
limite di velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi
pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita'
ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata
ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.
75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica non possono superare il limite di velocita' di 6 km/h
quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite
di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma
75-terdecies.
75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede, salvo
che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare
tali aree, garantendo adeguata capillarita', privilegiando la scelta
di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono
essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le
coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili
pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque
consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori
e motoveicoli.
75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini
elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio
irregolare dei loro mezzi, devono altresi' prevedere l'obbligo di
acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla
quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica
via.
75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini
elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei
quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del
monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per
il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti
tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.
75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi
da 75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a
euro 400.
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma
75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI,
capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un
motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 1 kW.
75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di
cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui
all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni
dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del
titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di
mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285
del 1992.
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, in collaborazione con il Ministero
dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia
apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessita'
dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita'
civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei
monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sugli esiti dell'attivita' istruttoria di
cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione"».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «legge 28 febbraio 2020, n. 8, le
parole» sono inserite le seguenti: «: "relative all'anno 2020 e
all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "relative agli anni
2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita' comprese nel
nuovo periodo regolatorio" e le parole:»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di
manutenzione straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle medesime infrastrutture,
l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di
cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del
medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il
31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento
della concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e
nelle more del suo svolgimento, la societa' Autobrennero Spa, fermo
restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresi', al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018,
2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute dalla
medesima societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.
In caso di affidamento della concessione a un operatore economico
diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora le somme
effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera
del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai
sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario
subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente
alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in
qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del
presente articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "La societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati
di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15
dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di
ciascuno degli anni successivi";
b) al comma 4, le parole: "entro il 31 luglio 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2021" e le parole:
"entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
21 dicembre 2021"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 ottobre 2021",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2021".
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui
all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di
revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo
articolo 35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della
societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa' Autostrada
tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo
pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli
costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Per le finalita' di cui al primo
periodo, la societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire
preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o
modifiche da apportare ai predetti progetti, nonche' all'entita' del
corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo
periodo.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter,
pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a
35,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e, quanto a 700.000 euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della grave
crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della
mobilita' lungo la rete stradale e autostradale della regione
Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la
societa' ANAS S.p.a. relativo al periodo 2021-2025, e' assegnato alla
societa' ANAS S.p.a. un contributo di 3 milioni di euro per l'anno
2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla
redazione della progettazione di fattibilita' tecnico-economica
relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada
statale 1 via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e
il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione delle
autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in
house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la
costituzione di una nuova societa', interamente controllata dal
Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con
riferimento alla societa' di cui al comma 2-sexies, sono definiti
l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi
sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga
alle disposizioni del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai
sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono
definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo
statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali
sono deliberate a norma del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di esercizio
del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo', nei limiti
delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono
attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa'
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini
dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonche' costituire
societa' di gestione di autostrade statali ovvero acquisire
partecipazioni nelle medesime societa', secondo le modalita' e le
procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal
decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del
decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle
autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita' attribuite
dalle vigenti disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono trasferite
alla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente:
"6-bis. La societa' ANAS S.p.a. adotta sistemi di
contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali o
esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque
denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le
attivita' di cui al periodo precedente sono svolte sulla base del
contratto di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili".
2-duodecies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "definisce il
corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei
servizi da rendere" sono sostituite dalle seguenti: "individua le
opere da realizzare e i servizi da rendere". Il comma 5 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.
2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ad avviare ovvero a concludere
con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e
poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo
svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
liquidatore. Con il decreto di nomina e' determinato il compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli
oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle
risorse gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, da impiegare per le medesime finalita'.
2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per cento
dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS
s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi".
2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un
apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e
versare, anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale e
della dotazione patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi
oneri si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno,
di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
2-sexiesdecies. L'apporto di cui al comma 2-quinquiesdecies
puo' essere incrementato fino a 528 milioni di euro per l'anno 2021
mediante versamento, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio
dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di
spesa, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonche' di
rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della
piattaforma stradale delle strade comunali, Roma capitale e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita
convenzione con la societa' ANAS S.p.a., in qualita' di centrale di
committenza, per l'affidamento di tali interventi, da realizzare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Per le
finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la selezione degli operatori economici da parte della societa'
ANAS Spa puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa
conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai quali non e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo
54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa' ANAS
S.p.a. e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo
1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse gia'
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS S.p.a. e il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite di 5
milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:
"516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno
della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento
delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le
dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
il 30 giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano
nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le modalita' di cui al
primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli
interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il
Piano nazionale e' attuato attraverso successivi stralci che tengono
conto dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche nonche' di eventuali
modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci
medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede
di Conferenza unificata";
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
"516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu' decreti
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche
agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione
e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del
presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci
secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di
gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al
comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di bacino distrettuali,
gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali
coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla
definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorita',
tenuto anche conto della valutazione della qualita' tecnica e della
sostenibilita' economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti
da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli
stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi,
nonche' le modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di
inadempienza o di dichiarazioni mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli
interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019,
sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente
articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalita' previste
nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano
nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche gia' disponibili
alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di
ulteriori stralci attuativi approvati con le modalita' stabilite dal
terzo periodo del citato comma 516";
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: "di cui alle sezioni
'acquedotti' e 'invasi' del Piano nazionale" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al Piano nazionale di cui al comma 516";
e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:
"520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi";
f) al comma 524, le parole: "'Piano invasi' o 'Piano
acquedotti' sulla base della sezione di appartenenza" sono sostituite
dalle seguenti: "Piano nazionale di cui al comma 516";
g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:
"525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero
del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli
9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II
della parte I del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma 520 del
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri
soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto legittimato,
propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino,
comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario
straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di
programmazione e di realizzazione degli interventi, e definisce le
modalita', anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione
degli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del
presente articolo in mancanza del gestore legittimato a operare. Gli
oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal
decreto di nomina e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono stabiliti in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: ", di cui 60 milioni di euro annui per la
sezione 'invasi'" sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1° agosto
2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:
"4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo
eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di
ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.
507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la
presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali
idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla
presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,
dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle
opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata.
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai
concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di
cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le
funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241"».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Individuazione di nuovi siti per i caselli
autostradali al servizio delle stazioni per l'alta velocita'). - 1.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in
concessione, procede alla valutazione, sulla base di un'analisi di
fattibilita' tecnico-economica, dei siti per l'ubicazione dei caselli
autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per
l'alta velocita' e per l'alta capacita' di prossima realizzazione. I
nuovi caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda di
traffico, sono assentiti in concessione alle societa' e regolati
mediante un addendum agli atti convenzionali vigenti».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: «di seguito ERTMS» sono
sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato "sistema ERTMS"» e
le parole: «sotto sistema» sono sostituite dalla seguente:
«sottosistema»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «e soltanto nel caso che
in cui» sono sostituite dalle seguenti: «, soltanto nel caso in cui»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «le tempistiche previste»
sono sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «si interseca con» sono
sostituite dalle seguenti: «interseca il» e le parole: «e con i» sono
sostituite dalle seguenti: «e i»;
al comma 9, le parole: «anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2021,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. In considerazione degli effetti negativi determinati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli
operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati
nell'esercizio 2020, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla
copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi
della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro,
mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di
amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020. Alla
compensazione dei maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro annui per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tunnel di base" sono inserite
le seguenti: "nonche' delle opere connesse, comprese quelle di
risoluzione delle interferenze,";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina
rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei Comuni
di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e
Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della
sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree
di interesse strategico nazionale";
c) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima
nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e' designata autorita' nazionale competente che agisce come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed
esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato
regolamento (UE) 2019/1239.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di
esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del
regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorita' interne
competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la
distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi
delle altre autorita' competenti a livello nazionale e dell'Unione
europea.
1-quater. Per la realizzazione e l'aggiornamento
dell'interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE)
2019/1239 nonche' per l'ammodernamento della componente informatica e
al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del
sistema e' assegnato all'amministrazione di cui al comma 1-bis un
contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2036.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si
provvede, per 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 12 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
"730-bis. Per le finalita' di cui al comma 729, per 'nave
abbandonata' si intende qualsiasi nave per la quale, verificata
l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non
registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura
concorsuale pendenti, l'armatore o l'eventuale proprietario non ponga
in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli
obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione nei casi di unita' che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per
l'ambiente marino, ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale e' collocata
la nave.
730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729, per 'relitto'
si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di
essa, compresi gli arredi".
1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un documento
di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti
europei in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali
nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita' e della
logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita' di
sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita' di sistema
portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e
private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo
miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema
esterni all'ambito portuale nonche' gli attraversamenti dei centri
urbani rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del
sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di sistema portuale, al
parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed e'
approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo
11-ter della presente legge. Il documento di programmazione
strategica di sistema non e' assoggettato alla procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita' di
sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e
retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e
specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua
analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo
preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo
preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema
portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali
sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle
aree retro-portuali possono essere ammesse attivita' accessorie alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e
retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema
portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La
pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-citta' e'
di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa
acquisizione del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti
infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario
nonche' agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini
dell'operativita' del porto individuati nel DPSS, l'ente competente
vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorita' di
sistema portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili
all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e
all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali
funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e
dell'alta capacita'.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore
PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente
legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale ravvisi la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo' definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto a specifica approvazione da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS,
ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti
PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dall'approvazione del DPSS";
b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
"2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione
del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e
del DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida emanate dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I PRP specificano
gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le
strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto
complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e' istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita' di
sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere, limitatamente
alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e
retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonche' al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente
comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti
dalla conclusione della procedura di VAS.
2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza statale
e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del
territorio nel proprio perimetro di competenza";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma
3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono
specificati dal PRP, che individua, altresi', le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate";
d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
"4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai
porti compresi in un'Autorita' di sistema portuale, la cui competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite
le regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, e' successivamente acquisito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque
giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende
espresso positivamente";
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documento di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale".
1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del presente articolo
non si applicano ai documenti di pianificazione strategica di sistema
approvati prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1-novies. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si
applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione»;
al comma 2:
alla lettera b), dopo le parole: «Porto Isola di Gela» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' Porto di Licata»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al punto 15-bis), le parole: "e Reggio Calabria" sono
sostituite dalle seguenti: ", Reggio Calabria e Saline"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la
circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a
servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio
con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno
2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere
dal 1° gennaio 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi
di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di
mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2035.
3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e il
riparto dei contributi di cui al comma 3-ter del presente articolo in
favore delle regioni e delle province autonome, che tengano conto
dell'effettiva capacita' di utilizzo delle risorse. Con il medesimo
decreto sono altresi' stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le
modalita' di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei
termini di utilizzo previsti.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: "alle imprese armatoriali delle unita' o
navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attivita' di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali" sono
sostituite dalle seguenti: "alle imprese armatoriali con sede legale
ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a
deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali,
relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle
unita' navali suddette".
4-ter. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nominato dal Ministro per i trasporti fra i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio
od a riposo" sono sostituite dalle seguenti: "nominato dal Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e scelto, fatto
salvo quanto previsto dal secondo comma, fra i funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo di tre
anni rinnovabile per una sola volta";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini della determinazione del trattamento economico
riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni dell'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como svolto dalla
Gestione governativa navigazione laghi, necessario per garantire la
mobilita' dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione
per lavori urgenti della strada statale 340 "Regina", cosiddetta
"variante della Tremezzina", e' riconosciuto alla Gestione
governativa medesima un contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166»;
al comma 5:
alla lettera a), numero 3), le parole: «31 luglio 2021»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre
2021»;
alla lettera d), capoverso 10-sexies, secondo periodo, dopo le
parole: «Ministero delle infrastrutture e» e' inserita la seguente:
«della»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a
corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020 rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause riconducibili alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020" sono
inserite le seguenti: "nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Delle
risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorita' di
sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono
deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di
progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica
e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le
amministrazioni competenti possono autorizzare, previa
caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni
granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di
aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina
vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto
legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del
comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti
materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi
fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono adottate le norme
tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di
dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le
migliori tecnologie disponibili"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di servizio di trasporto
pubblico non di linea a mezzo di natanti). - 1. All'articolo 200,
comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "le
autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera
b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n.
285 del 1992" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i natanti che
svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21"».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di seguito CISMI» sono sostituite
dalle seguenti: «di seguito denominato "CISMI"»;
al secondo periodo, le parole: «collocato in fuori ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «collocato fuori ruolo»;
al quarto periodo, le parole: «euro per l'anno» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno» e le parole: «puo' avvalersi fino ad un
massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi di non
piu' di»;
al comma 2, dopo le parole: «pubblici e privati» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4:
alla lettera a), le parole: «e delle finanze,» sono
sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;
alla lettera b), le parole: «rimborso spese» sono sostituite
dalle seguenti: «rimborso delle spese»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;
al comma 11:
alla lettera a), dopo le parole: «per ciascuna"» sono
inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
alla lettera b), le parole: «punto 7» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 7)».
All'articolo 6:
al comma 5, ultimo periodo, le parole: «decreto ministeriale»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti»;
al comma 8, lettera b), le parole: «e, al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «e le parole: "da un rappresentante
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali," sono soppresse e, al secondo
periodo» e la parola: «autostradali"» e' sostituita dalle seguenti:
«autostradali, nel rispetto del principio della parita' di genere"»;
alla rubrica, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e».
All'articolo 7:
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 4, primo periodo, le parole: «che
possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «; i commissari
straordinari possono procedere»;
alla lettera b), capoverso 9, quarto periodo, le parole: «della
presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la
gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di
manutenzione, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione
del piano industriale e sul programma di investimenti della societa'
di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di
capitale deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro
riferisce entro il 31 marzo 2022"».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Istituzione della Giornata nazionale "Per non
dimenticare"). - 1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di
trasporto con riguardo alla tutela dell'incolumita' delle persone e
dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la
Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale "Per
non dimenticare".
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta
riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora
cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le
istituzioni che hanno competenza nel settore dei trasporti nonche' le
scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le
associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono
organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le
vittime degli incidenti e di sensibilizzare l'opinione pubblica in
relazione alla sicurezza nel trasporto, alla centralita' del
passeggero, al rispetto della dignita' umana e del valore della vita
di ciascun individuo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "a chi omologa in
Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti:
"ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G,
M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021,
un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni applicative per il
riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della
lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145"»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «e di un termine di
scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «e con termine di
scadenza»;
al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «legge 23 luglio
2021, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 luglio 2021,
n. 106»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
"77. Per l'anno 2021, e' concesso un contributo,
alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti
dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese
sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in
Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di
un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad
energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di
categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della
casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto
dell'imposta sul valore aggiunto";
b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti:
"78. Il contributo di cui al comma 77 e' concesso ad un
solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2021.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 e' corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il
modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita
e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore";
c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti:
"79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e
78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea"».
All'articolo 9:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «conferenza dei servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «altresi',» e' sostituita dalla
seguente: «, altresi'»;
al secondo periodo, le parole: «n. 32, convertito con
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 32, convertito,
con modificazioni»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «di cui dell'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».
All'articolo 10:
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove
possibile, la modalita' semplificata di cui al primo periodo e'
altresi' estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
al comma 5, le parole: «regolamento UE 241/2021» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;
al comma 6, le parole: «di regioni, province autonome» sono
sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province autonome»;
al comma 7, le parole da: «All'articolo 66-bis» fino a: «"e'
sostituito dal seguente: '» sono sostituite dalle seguenti:
«All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "», le parole: «e la digitalizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale» e la parola:
«on-line.'."» e' sostituita dalla seguente: «on-line"»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche
lineari). - 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari
rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai
fini della loro funzionalita' necessitano di connessione alle
infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di
cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione
degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste
siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica
conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni
competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e
intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di
connessione. La determinazione conclusiva della conferenza dispone
l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in
favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica,
ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le
connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo
sono dichiarate di pubblica utilita' e inamovibili ai sensi
dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro
localizzazione, in caso di difformita' dallo strumento urbanistico
vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo
potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare
energetica".
7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo le parole: "finalizzati a garantire" sono inserite le
seguenti: ", limitatamente alle sole infrastrutture gia' in
esercizio".
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole:
"da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie" sono aggiunte le
seguenti: ", nonche' a definire i tempi di adeguamento a dette
prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie".
7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi
direttamente della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di
societa' da essa direttamente o indirettamente controllate per
attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione
di fondi e per attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie.
I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite
convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attivita'
svolta, concluse sulla base e in conformita' all'accordo quadro
stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
societa' Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono
sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei
rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli
investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del venture
capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle
condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04, concernente gli orientamenti sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un
ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei
relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu' fondi
per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che
investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di
fondi per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in
fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che gestisce
anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori
professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti Spa in
qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo
1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano
risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto
della richiamata sezione della comunicazione della Commissione
europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021,
dell'importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto
residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per
la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo
all'articolo 1, comma 209, della citata legge n. 145 del 2018. La
normativa di attuazione recante le modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al
venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato
investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro
cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di
sottoscrizione.
7-septies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore
delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi anche della societa' Mediocredito centrale S.p.a.
7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale"».
All'articolo 11:
al comma 3, lettera a), dopo le parole: «regolamento (UE)
2021/241» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021» e le parole: «regolamento (UE)
2020/285» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020».
All'articolo 12, comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 6-quater:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» sono
inserite le seguenti: «Umbria, Marche,», le parole: «Fondo sviluppo e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione», dopo la parola: «(PNRR)» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «123.515.175 euro di cui 12.351.518
euro per il 2021 e 111.163.658 euro per il 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021
e 145.363.657 euro per il 2022»;
al secondo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2020, n.
178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2020, n.
178»;
al comma 2, dopo la parola: «abitanti,» sono inserite le
seguenti: «le Citta' metropolitane e le Province,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «sono ripartite ai singoli enti»
sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite tra i singoli enti» e
le parole: «in tabella A» sono sostituite dalle seguenti: «nella
Tabella A allegata al presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e
le parole: «Capo IV, Titolo VI del» sono sostituite dalle seguenti:
«capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «, come definiti da apposite
linee guida adottate entro il 30 ottobre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «e siano state predisposte secondo apposite linee guida, in
materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15
novembre 2021»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro»;
al terzo periodo, le parole: «all'abusivismo» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'abusivismo»;
al quinto periodo, le parole: «del medesimo predetto» sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;
al comma 7, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle
seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a
5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della
progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via
alternativa impegnate mediante l'affidamento di incarichi per la
redazione di studi di fattibilita' tecnica ed economica, secondo le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 del
presente articolo»;
al comma 11, le parole: «della Conferenza unificata» sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali
di condividere la programmazione delle politiche per la coesione
territoriale, all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due in rappresentanza
delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali".
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche'
di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte,
all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: "straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera
a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione
del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo";
b) al comma 7, dopo le parole: "in via presuntiva dagli
amministratori," sono inserite le seguenti: "o dalle stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),";
c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma" sono
inserite le seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e
interamente eseguito il contratto di appalto" e dopo le parole: "gli
esperti forniscono all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero
anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle
indagini, nonche' alle imprese dalle stesse controllate,"»;
alla lettera b), la tabella A e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione agli interventi di cui all'allegato IV
annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' stato
gia' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'effettuazione
della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al
presente comma da' precedenza, su ogni altro progetto, agli
interventi di cui al citato allegato IV annesso al decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del
2021».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «del Centro-Nord» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' alle isole minori lagunari e lacustri»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "ivi compresi i servizi
turistici" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le attivita' del
commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attivita'
di impresa";
b) il secondo periodo e' soppresso»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre»;
alla lettera b), le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2022»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle
risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del
Mezzogiorno"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, alinea, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di
cui al primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022";
b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022".
2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: "a decorrere dall'anno 2022", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
2023"».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Le
variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti
locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino
al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte
salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste
dalle norme di riferimento.
Art. 13-ter (Disposizioni in materia di protezione civile nelle
isole minori). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualita' di
autorita' territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6
del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole minori nel cui
territorio hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente
in forma intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo
per l'esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I
sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono designare i
rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere
coadiuvati nelle attivita' di cui al presente comma da soggetti
dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette
alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i
rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione
degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di
un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni delle isole
minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di
protezione civile, con il supporto della regione competente.
4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo
e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio
ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le
autorita' di protezione civile nazionale e regionale e le locali
autorita' marittime, in caso di crisi vulcaniche possono
regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine di
assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in
riferimento alle capacita' di accoglienza delle isole e dei
rispettivi ambiti portuali.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
All'articolo 15, comma 1:
al capoverso 1:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse, le
parole: «competenti, le strutture» sono sostituite dalle seguenti:
«competenti e le strutture» e le parole: «aeroportuali, idriche» sono
sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche»;
al terzo periodo, le parole: «e' trasmessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 novembre 2021
che la trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «e' trasmessa
entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, che la trasmettono» e dopo le parole: «e delle
province autonome» sono aggiunte le seguenti: «e all'Agenzia per la
coesione territoriale»;
al quarto periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «si individuano»
sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati» e dopo le parole:
«decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,» sono inserite le seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»;
al capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «del
Consiglio dei ministri» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «nel limite massimo» sono
inserite le seguenti: «di spesa»;
al capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dal decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del
decreto», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «, di
concerto» e la parola: «comunitari» e' sostituita dalle seguenti:
«dell'Unione europea»;
al capoverso 1-sexies, primo periodo, le parole: «dal comma
1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo periodo del comma
1-ter».
All'articolo 16:
al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli
ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di cui al
comma 1-bis";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta delle
regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti
retroportuali. La proposta e' corredata di un piano di sviluppo
strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in
coerenza con le zone portuali"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione,
entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della
pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina
d'Ampezzo, l'amministratore delegato della societa' di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato
commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3,
3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al
commissario straordinario sono altresi' attribuiti i poteri e le
facolta' di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto
decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun
compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o
rimborso di spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite la quota percentuale del quadro economico degli interventi
di cui al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili. Per il
supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma 3-bis
si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; i
relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai
sensi del primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare
un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da
determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico
del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente
comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo
anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, devono essere
desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229. Gli interventi devono essere identificati dal codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi di cui
al comma 3-bis si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma
12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di progettazione e di
realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis del presente
articolo e' concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di
euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento
del finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il 30
giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita'
tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, per garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di
cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022, un'ulteriore
indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in
continuita' con l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis,
comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere erogata
anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro
dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui al
presente comma e' incompatibile con i trattamenti di integrazione
salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con
l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
ed e' riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per
l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri
derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro
per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie
extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non
di competenza delle regioni.
3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma,
secondo periodo, del codice civile";
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita' della
Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti servizi o
affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50";
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con l'autorita' di Governo
competente in materia di sport, possono essere individuati gli
interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla
Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "definitivo e del progetto
esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "da porre a base della
procedura di affidamento" e le parole: "definitivo ovvero del
progetto esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "posto a base
della procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli
progettuali";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5, primo,
terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo".
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "e contabilizzate dal direttore
dei lavori" sono inserite le seguenti: ", ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
misure,"».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure urgenti per il completamento della strada
statale 291 della Nurra in Sardegna). - 1. Al fine di evitare la
revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili,
urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del
precedente periodo si applicano anche al completamento della strada
statale 291 della Nurra in Sardegna".
Art. 16-ter (Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108). - 1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente
comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La
pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a
invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi
operatore economico puo' presentare un'offerta"».
Nel titolo, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e».
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