L’Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona l’AAS e come fare ricorso
Dal 15 gennaio 2026 entra in vigore l’Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona, chi può ricorrere e tempi per risolvere le controversie.

Dal 15 gennaio è entrata ufficialmente in vigore una novità importante nel mondo delle assicurazioni: nasce l’Arbitro Assicurativo (AAS), un nuovo sistema pensato per risolvere le controversie tra clienti, compagnie assicurative e intermediari in modo più semplice, rapido ed economico rispetto alle vie giudiziarie tradizionali.
Si tratta di uno strumento che recepisce l’articolo 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive), con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e delle imprese. Vediamo nel dettaglio cos’è l’Arbitro Assicurativo, come funziona e come presentare ricorso.
Arbitro Assicurativo: cos’è
L’Arbitro Assicurativo, secondo la definizione ufficiale, è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Serve a dirimere i conflitti tra consumatori e imprese assicurative o intermediari senza dover ricorrere immediatamente al tribunale.
Il nuovo organismo è sostenuto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed è strutturato in diversi collegi decisionali. Ogni collegio è composto da cinque esperti indipendenti:
- il presidente e due componenti scelti dall’IVASS
- un componente designato dalle associazioni delle imprese o degli intermediari assicurativi
- un componente indicato dalle associazioni che rappresentano i clienti
A supporto dell’attività dei collegi opera una segreteria tecnica, incaricata di verificare che i ricorsi siano completi, regolari e presentati entro i termini di legge.
Arbitro Assicurativo: come funziona
L’Arbitro Assicurativo interviene nei casi di controversia tra cliente e compagnia o intermediario assicurativo, compresi quelli legati alle assicurazioni auto e moto, purché sia presente un contratto assicurativo valido.
I ricorsi possono essere presentati contro:
- imprese di assicurazione con sede in Italia
- intermediari assicurativi con sede in Italia
- imprese e intermediari con sede in un Paese SEE che operano in Italia con regime di stabilimento
- imprese e intermediari SEE che operano in Italia in libera prestazione dei servizi (LPS)
- imprese di assicurazione extra-SEE che operano in Italia tramite una rete secondaria
Prima di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo è però obbligatorio presentare un reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario interessato. Questi ultimi hanno 45 giorni di tempo per rispondere.
Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, il ricorso all’AAS può essere presentato a condizione che:
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo
- i fatti contestati non risalgano a oltre 3 anni prima della data del reclamo
Arbitro Assicurativo: come presentare ricorso
La procedura di ricorso è completamente digitale. Per avviarla è necessario collegarsi al portale ufficiale dell’Arbitro Assicurativo e accedere alla sezione Area Riservata.
L’autenticazione avviene tramite:
- SPID
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
Il costo del ricorso è di 20 euro, che vengono rimborsati al termine della procedura nel caso in cui il ricorso venga accolto, anche solo parzialmente.
Tempistiche e decisioni dell’Arbitro Assicurativo
Uno dei principali vantaggi dell’AAS è la rapidità. Le tempistiche previste sono le seguenti:
- 40 giorni per la risposta di impresa o intermediario
- 20 giorni per la replica del consumatore
- ulteriori 20 giorni per la controreplica di impresa o intermediario
Entro 90 giorni dalla presentazione completa del fascicolo, l’Arbitro Assicurativo comunica l’esito del ricorso. In caso di particolare complessità, è possibile una proroga una tantum di altri 90 giorni.
Le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti, poiché non si tratta di un tribunale. Tuttavia, se una compagnia o un intermediario non rispetta la decisione entro 30 giorni, l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’AAS e su quelli dei soggetti coinvolti. Il consumatore mantiene sempre la possibilità di rivolgersi successivamente a un giudice.
Quando non è possibile ricorrere all’Arbitro Assicurativo
L’Arbitro Assicurativo non può intervenire in tutte le tipologie di contenzioso. In particolare, non è possibile presentare ricorso:
- per sinistri stradali che rientrano nel Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- se la controversia è già oggetto di un procedimento giudiziario.
