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L’Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona l’AAS e come fare ricorso

Dal 15 gennaio 2026 entra in vigore l’Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona, chi può ricorrere e tempi per risolvere le controversie.

Dal 15 gennaio è entrata ufficialmente in vigore una novità importante nel mondo delle assicurazioni: nasce l’Arbitro Assicurativo (AAS), un nuovo sistema pensato per risolvere le controversie tra clienti, compagnie assicurative e intermediari in modo più semplice, rapido ed economico rispetto alle vie giudiziarie tradizionali.

Si tratta di uno strumento che recepisce l’articolo 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive), con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e delle imprese. Vediamo nel dettaglio cos’è l’Arbitro Assicurativo, come funziona e come presentare ricorso.

Arbitro Assicurativo: cos’è

L’Arbitro Assicurativo, secondo la definizione ufficiale, è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Serve a dirimere i conflitti tra consumatori e imprese assicurative o intermediari senza dover ricorrere immediatamente al tribunale.

Il nuovo organismo è sostenuto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed è strutturato in diversi collegi decisionali. Ogni collegio è composto da cinque esperti indipendenti:

  • il presidente e due componenti scelti dall’IVASS
  • un componente designato dalle associazioni delle imprese o degli intermediari assicurativi
  • un componente indicato dalle associazioni che rappresentano i clienti

A supporto dell’attività dei collegi opera una segreteria tecnica, incaricata di verificare che i ricorsi siano completi, regolari e presentati entro i termini di legge.

Arbitro Assicurativo: come funziona

L’Arbitro Assicurativo interviene nei casi di controversia tra cliente e compagnia o intermediario assicurativo, compresi quelli legati alle assicurazioni auto e moto, purché sia presente un contratto assicurativo valido.

I ricorsi possono essere presentati contro:

  • imprese di assicurazione con sede in Italia
  • intermediari assicurativi con sede in Italia
  • imprese e intermediari con sede in un Paese SEE che operano in Italia con regime di stabilimento
  • imprese e intermediari SEE che operano in Italia in libera prestazione dei servizi (LPS)
  • imprese di assicurazione extra-SEE che operano in Italia tramite una rete secondaria

Prima di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo è però obbligatorio presentare un reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario interessato. Questi ultimi hanno 45 giorni di tempo per rispondere.

Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, il ricorso all’AAS può essere presentato a condizione che:

  • non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo
  • i fatti contestati non risalgano a oltre 3 anni prima della data del reclamo

Arbitro Assicurativo: come presentare ricorso

La procedura di ricorso è completamente digitale. Per avviarla è necessario collegarsi al portale ufficiale dell’Arbitro Assicurativo e accedere alla sezione Area Riservata.

L’autenticazione avviene tramite:

  • SPID
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Il costo del ricorso è di 20 euro, che vengono rimborsati al termine della procedura nel caso in cui il ricorso venga accolto, anche solo parzialmente.

Tempistiche e decisioni dell’Arbitro Assicurativo

Uno dei principali vantaggi dell’AAS è la rapidità. Le tempistiche previste sono le seguenti:

  • 40 giorni per la risposta di impresa o intermediario
  • 20 giorni per la replica del consumatore
  • ulteriori 20 giorni per la controreplica di impresa o intermediario

Entro 90 giorni dalla presentazione completa del fascicolo, l’Arbitro Assicurativo comunica l’esito del ricorso. In caso di particolare complessità, è possibile una proroga una tantum di altri 90 giorni.

Le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti, poiché non si tratta di un tribunale. Tuttavia, se una compagnia o un intermediario non rispetta la decisione entro 30 giorni, l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’AAS e su quelli dei soggetti coinvolti. Il consumatore mantiene sempre la possibilità di rivolgersi successivamente a un giudice.

Quando non è possibile ricorrere all’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo non può intervenire in tutte le tipologie di contenzioso. In particolare, non è possibile presentare ricorso:

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