Nuove Regole Sicurezza Auto UE: cosa cambia con il GSR 2 nel 2026

EDR, ISA, AEBS e protezione dei vulnerabili: tutti gli ADAS che diventeranno obbligatori dal 2026 con il GSR 2 e l'impatto sul mercato auto in Italia.

Con l’intento di innalzare gli standard di sicurezza per i veicoli prodotti e venduti nel continente, il Parlamento dell’Unione Europea ha elaborato il documento noto come ‘General Safety Regulation’ (GSR). Proposto nel 2018 e approvato l’anno successivo, il GSR 2 non è solo un insieme di regole, ma un vero e proprio quadro di requisiti tecnici per la sicurezza veicolare, introdotto dall’UE con un duplice obiettivo: ridurre drasticamente incidenti stradali, feriti e vittime, e al contempo promuovere la guida autonoma e connessa. Assume quindi valore giuridico sulla base del Regolamento (UE) 2019/2144 ed impone a costruttori e fornitori di ammodernare la quantità e qualità degli aiuti alla guida standard, nonché misure di sicurezza passiva per conducenti e utenti vulnerabili della strada.

Le novità chiave del General Safety Regulation 2

Con il regolamento UE 2019/2144, che sostituisce vari precedenti atti normativi del settore omologazione (ad es. regolamenti CE n. 78/2009, 79/2009, 661/2009), l’Unione europea ha innalzato l’asticella sui requisiti tecnici per i veicoli a motore, i loro rimorchi, i sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. 

Non solo. Si stabiliscono requisiti armonizzati per la sicurezza generale del veicolo, la protezione degli occupanti e la tutela degli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti. Vengono introdotti nuovi obblighi sull’omologazione di sistemi avanzati per veicoli (ADAS), sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, registratori di dati di evento (“EDR” o scatola nera), sistemi per veicoli alimentati a idrogeno e veicoli automatizzati. Si prevedono date transitorie e obblighi differenziati per nuove immatricolazioni, omologazioni, componenti ed altri dettagli. L’Articolo 16 disciplina l’entrata in vigore per i vari requisiti, stabilendo una tabella di marcia attualmente in 3 macrofasi. Il 2026 corrisponde all’entrata in vigore della seconda fase.

In sintesi: per i costruttori e per chi opera nel settore automotive europeo c’è un importante salto tecnico-normativo, che richiede adeguamenti progettuali, di processo, di omologazione e di validazione.
Vediamo gli aspetti più rilevanti che entreranno in vigore nel 2026 con il GSR 2.

Date di entrata in vigore per nuove omologazioni e registrazioni

Il regolamento stabilisce che certe funzioni diventino obbligatorie a partire da specifiche date indicate. Ad esempio:

In altre parole: per i modelli nuovi (“new vehicle types”) la scadenza è più ravvicinata; per tutti i veicoli in ingresso o registrazione la finestra si estende, dando un margine. Euro-norme e misure transitorie rendono l’impatto graduale, ma dal 2026 comincia il vero “cut-off” per certe funzioni avanzate.

Funzioni obbligatorie a tutti i veicoli con il GSR 2

L’Articolo 6 del regolamento indica che i veicoli devono essere dotati almeno dei seguenti sistemi:

Dal punto di vista tecnico ciò significa che i sistemi dovranno rispettare procedure di test armonizzate, garanzia sulla protezione dei dati (es: EDR non può identificare il singolo veicolo/utente).

Funzioni addizionali per auto passeggeri e veicoli leggeri (categorie M1, N1)

Oltre alle funzioni generali, per le vetture passeggeri (M1) e i veicoli leggeri (N1) si richiedono:

Il Lane Assist è una funzione dell’Adas

Tecnica: i sistemi AEBS devono avere capacità di rilevazione dinamica e statica, funzioni di segnalazione e di intervento nei limiti regolamentari. Inoltre, è previsto che possano essere disattivati dal conducente mediante sequenza di azioni, ma siano attivi all’accensione del veicolo.

Funzioni specifiche per veicoli pesanti / autobus / veicoli categoria M2-M3, N2-N3

Per questi mezzi il General Safety Regulation 2 richiede, tra le altre cose:

EDR (Event Data Recorder) – la “scatola nera” delle auto

Nel dettaglio l’EDR è un’unità che registra una serie di parametri prima, durante e dopo un incidente. La sequenza degli eventi, come il deploy dell’airbag, velocità, frenata e azione del conducente vengono registrati su un circuito chiuso. Il regolamento stabilisce che i dati memorizzati devono essere anonimi, non identificabili a livello di singolo veicolo o conducenti e richiede che essi servano per la ricerca sulla sicurezza stradale e approvazione di sistemi. Un passo importante per la cura della privacy, vista l’impossibilità di acquisizione di dati personali.

L’EDR, un registratore di dati di evento che si attiva solo in caso di incidente

Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3 è fissato un punto di applicazione per il GSR 2: dal 7 gennaio 2026 per i nuovi tipi di veicolo, e dal 7 gennaio 2029 per tutti i nuovi veicoli. Tecnicamente ciò significa che i produttori devono dotare le auto di un EDR conforme alle specifiche tecniche che ancora in parte sono da definire (delegated/implementing acts), ma che già costituiscono obbligo per il ciclo di approvazione.

Visione pedoni/ciclisti e protezione degli utenti vulnerabili

Un aspetto critico della General Safety Regulation 2 è l’attenzione prestata a protezione dei pedoni e dei ciclisti attraverso zone di impatto allargate sul cofano, oppure sistemi avanzati che ne rilevano la presenza prima della collisione. Per questa ragione si spinge verso una riduzione degli angoli ciechi nei veicoli commerciali più grandi. Ciò comporta test di impatto frontale e laterale, misure di visibilità (ad esempio, mediante camere o sensori) e l’adozione di sistemi ADAS progettati per rilevare oggetti vulnerabili e reagire o avvisare entro certi limiti, a carico delle case produttrici.

Cosa cambia concretamente per l’utente finale con il GSR 2

Per i produttori di auto e componenti, le fasi di sviluppo degli ADAS come controlli automatici, frenata e lane control devono già considerare le nuove scadenze. Inoltre i processi di omologazione (type-approval) dovranno includere le prove previste dal regolamento e dai suoi atti delegati/attuativi (test, interfacce, protezione dati, ciclo di vita). I fornitori di sistemi (sensori, EDR, camere, unità elettroniche) dovranno assicurare conformità alla normativa, incluse interfacce standardizzate (es : EDR interface) e protezione dati personali (GDPR). Ed infine le officine e gli operatori dopo la vendita dovranno essere pronti a gestire questi sistemi: diagnosi, calibrazioni, manutenzione, riparazione riconosciuta ai fini della revisione obbligatoria; insomma, sviluppare capacità tecniche tramite la formazione specifica.

General Safety Regulation 2 2026

Per l’automobilista cliente, qualora si acquisti un’auto immatricolata dopo la “data X” (dipende dalla categoria), si potrebbe incappare in sistemi che erano obbligatori già in origine e non più opzionali. In fase di immatricolazione: un veicolo che non rispetta i requisiti previsti per quella categoria, potrebbe non ottenere l’omologazione o essere “bloccato” nella fase di registrazione. Anche per la revisione, è probabile che questi sistemi debbano essere funzionanti per il superamento della revisione tecnica: ad esempio, un sistema ADAS che non funziona potrebbe costituire motivo di non conformità. Importando un’auto o acquistando un modello datato ma prodotto dopo la data di applicazione del requisito imposto dal General Safety Regulation 2, bisognerà verificare la conformità dichiarata (Certificato di Conformità, Dichiarazione del costruttore).

Nuove Regole Sicurezza Auto UE: cosa cambia con il GSR 2 nel 2026

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