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SONNO E PATENTE DI GUIDA Direttiva 2014/85/UE

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento come la sindrome apnee notturne

Riportiamo il testo di una direttiva europea importante in base alla quale la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione neurologica grave con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l’equilibrio e il coordinamento come la sindrome apnee notturne.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in particolare l’articolo 8, considerando quanto segue:

(1) Nell’Unione è stata migliorata considerevolmente la sicurezza delle gallerie, anche in virtù della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire la piena efficacia di questo miglioramento, è necessario garantire che i conducenti conoscano e comprendano i principi della guida sicura in galleria e possano applicarli al proprio comportamento nel traffico. I requisiti per le prove teoriche e pratiche di cui alla direttiva 91/439/CEE del Consiglio sono pertanto state modificate in conformità alla direttiva 2008/65/CE e ciò deve avvenire anche per quelli della direttiva 2006/126/CE (rifusione).

(2) Dall’adozione della direttiva 2006/126/CE, le conoscenze scientifiche sulle patologie che influiscono sull’idoneità alla guida si sono evolute, in particolare per quanto concerne la stima dei rischi per la sicurezza stradale e l’efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi. Di recente sono stati pubblicati studi e ricerche che confermano come la sindrome delle apnee ostruttive da sonno sia uno dei principali fattori di rischio negli incidenti automobilistici. Pertanto questa patologia non dovrebbe più essere ignorata nell’ambito della legislazione unionale in materia di patente di guida.

(3) La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata per adeguare l’allegato III ai progressi scientifici e tecnici.
(4) Nell’allegato II della direttiva 2006/126/CE sono stati individuati alcuni errori editoriali in seguito alle modifiche apportate dalla direttiva 2012/36/UE della Commissione. Detti errori devono essere corretti.

(5) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e le applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO alla direttiva 2014/85/CE

1. L’allegato II della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
a) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:
«2.1.3 Strada:
– principi fondamentali relativi all’osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada,

– fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte,

– caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento,
– guida sicura nelle gallerie stradali;»;

b) il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente:
«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE
Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.»;

c) il punto 6.3.8 è sostituito dal seguente:
«6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;

d) il punto 7.4.8 è sostituito dal seguente:
«7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie,»,

e) il punto 8.3.8 è sostituito dal seguente:
«8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie,»,

2. Nell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, la sezione 11 («MALATTIE NEUROLOGICHE») è sostituita dalla seguente:

«MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO MALATTIE NEUROLOGICHE

11.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l’equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

11.2. Nei paragrafi seguenti, una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata corrisponde a una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l’ora, mentre una sindrome da apnea ostruttiva notturna grave corrisponde a un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30, e sono entrambe associate a un’eccessiva sonnolenza notturna.

11.3. Il richiedente o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell’emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.

11.4. La patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.

11.5. I richiedenti o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.»

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