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Quando l’assicurazione è obbligatoria per veicoli fermi su aree private [aggiornamenti]

Facciamo chiarezza sul DL che recepisce la normativa europea sulle assicurazioni con l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per tutti i veicoli, inclusi quelli parcheggiati in alcune aree private condivise con accesso di "terzi".

Obbligo di assicurazione per le auto e le moto parcheggiate in garage o su aree private? Ma è vero? In cosa consiste questo obbligo di assicurare tutti i veicoli, auto, camion, moto, scooter anche quando sono fermi ed inutilizzati? Dal 23 dicembre 2023, sembra che tutti i veicoli debbano essere assicurati, sia che circolino su strade pubbliche sia che vengano parcheggiati in aree private. Ma la situazione è abbastanza confusa, con molta incertezza da parte degli automobilisti e collezionisti. Cerchiamo di capire, per passi, cosa c’è di vero sull’obbligo di assicurare i veicoli anche quando sono fermi ed inutilizzati.

Il Decreto

Il Decreto Legislativo sull’RC Auto, datato 16 novembre 2023, recepisce la Direttiva 2021/2118 emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in materia di polizze assicurative che, come raccontato da tutti, imporrebbe agli automobilisti ed ai motociclisti di assicurare i loro veicoli anche quando sono fermi e non vengono utilizzati. Questa notizia rilanciata da testate giornalistiche on line e non sui siti e sui social, ha lanciato l’allarme facendo scoppiare una bomba sull’obbligo di assicurare tutti i veicoli, inclusi quelli custoditi in box o aree private come cortili e garage.
Facciamo luce sulla normativa visto che “questa interpretazione è frutto di un grosso equivoco e deve pertanto ritenersi sbagliata, anche alla luce della ratio della legge e della storia che c’è dietro di essa” come conferma anche l’Avv. Angelo Greco che ha sviscerato bene la questione.

Obbligo assicurativo per veicoli fermi: su quali aree private? Facciamo chiarezza

Interpretiamo correttamente il significato e la finalità della direttiva, da un punto di vista diverso rispetto alle informazioni diffuse con ragionamenti logici sulla normativa che trovano conferma anche nelle parole dell’Avv. Angelo Greco ed avallati dallo studio legale Difesa Legale Calonzi Sammarco.

Perché la normativa sull’assicurazione è cambiata per le aree private

Ricordiamo che in passato l’assicurazione prevedeva la risarcibilità del danno solo in caso di “circolazione” sulle strade pubbliche e non copriva i danni in aree private come parcheggi e spazi condominiali, paddock di autodromi, aree di servizio, spazi e parcheggi adiacenti ad un distributore di benzina e supermercati; insomma tutte “aree private” ma con accesso al pubblico. Sono stati numerosi gli incidenti anche tragici su aree private, come all’interno di un parcheggio durante una manovra di marcia indietro, che hanno coinvolto non solo veicoli ma anche pedoni, soprattutto bambini, i quali per la loro statura limitata sono difficilmente rilevabili da uno specchietto retrovisore.

Ebbene in tutti questi casi le assicurazioni in passato non risarcivano i danni. La legge sulle assicurazioni aveva poi recepito gli orientamenti della Cassazione a Sezioni Unite che a sua volta si era uniformata alla Corte di giustizia europea, imponendo il risarcimento del danno indipendentemente dal fatto che il veicolo fosse o meno in “circolazione”.

Perché c’è l’obbligo dell’assicurazione su auto ferme, quando e dove

In base alla nuova legge sulle assicurazioni, l’assicurazione è obbligatoria anche quando l’auto è parcheggiata in aree di sosta private, anche se non aperte al pubblico indiscriminatamente, come potrebbe essere un piazzale condominiale o il parcheggio di un negozio, chiuso da un cancello o una sbarra. La normativa aggiunge anche “su qualsiasi terreno” senza però specificare se si tratta magari di una proprietà recintata inaccessibile a terzi. Ma facciamo attenzione a cosa si riferisce.

Obbligo anche per l’auto nel box o terreno chiusi?

Riflettiamo… ma se il box di mia proprietà è chiuso da una serranda? Se l’auto è ferma nel cortile di una villetta inaccessibile, custodita e protetta da un cancello? Perché dovrei assicurare la mia vettura se non ci sono rischi, né la possibilità anche potenziale che “terzi” possano accedervi?
Questo obbligo dell’assicurazione a tutti i costi anche sugli spazi privati, come confermato dallo stesso Avvocato Greco, andrebbe contro la ratio della legge ovvero quella di tutelare i “terzi”, che in queste situazioni però non figurano. Insomma, in tali circostanze non vi sarebbe alcuna ragione di tutelarsi.

La legge, molto probabilmente, si riferisce ai casi in cui l’auto è ferma in garage o spazi privati con libero accesso a terzi, ma non in quelli privati come i terreni di proprietà dove nessuno può accedervi.
In questi casi non dovrebbe esserci l’obbligo dell’assicurazione e si può anche tranquillamente sospenderla in quanto non è prevista la circolazione.

Spazi privati, dove c’è veramente obbligo di assicurare l’auto?

In conclusione, quindi, l’obbligo dell’assicurazione per i veicoli fermi su spazi privati è legittimo qualora in queste pertinenze abbiano accesso terze persone e se il veicolo è in movimento. Quindi non c’è obbligo nel caso in cui gli spazi privati siano circoscritti e non accessibili a terzi.
Gli “spazi privati” a cui si riferisce presumibilmente la legge sono quelli dove accedono terze persone (che vanno tutelate), come appunto parcheggi di supermercati, piazzale di un distributore di carburante, parcheggi privati con accesso pubblico, piazzali di concessionari auto dove possono circolare altre vetture private, paddock di autodromi, aree condominiali, ecc.

Viene da sé che se lasci l’auto parcheggiata in questa tipologia di aree, accessibili a terzi indiscriminatamente, dovrai assicurarla pena multe e sanzioni. Anche se la vettura è ferma e non c’è circolazione? Il dubbio della legittimità dell’obbligo di una RC resta, dove invece sarebbe sensata una polizza contro il rischio di altri danni; ad esempio, l’incendio della vettura che potrebbe provocare danni a terzi. E se il veicolo è fermo da anni senza revisione? Altro rebus, perché l’assicurazione potrebbe non pagare se la revisione è scaduta.

La norma include anche rimorchi, che devono essere assicurati anche quando non sono agganciati ad un veicolo trainante (rischio statico) ma parcheggiati in aree accessibili a terzi.

D’altra parte è anche impensabile che le Forze dell’Ordine bussino alla porta di casa per controllare se abbiamo assicurato la vettura ferma in garage o accedano alla banca dati on line per verificare con il numero di targa se il veicolo è assicurato.

Speriamo arrivi presto un chiarimento sulla normativa in merito all’obbligo dell’assicurazione in questione, visto che tutti stanno correndo ad assicurare ogni mezzo parcheggiato in ogni dove!

Deroghe per l’obbligo dell’assicurazione, già previste

Secondo la normativa italiana la deroga all’obbligo assicurativo è comunque applicabile non solo ai veicoli da demolire o bloccati da decisioni autoritarie, ma anche ai veicoli per i quali è consentita la sospensione della copertura, come, ad esempio, quando il veicolo viene volontariamente messo fuori uso e custodito in uno spazio privato. E così è sempre stato, la maggior parte dei veicoli fermi inutilizzati è sempre stato sprovvisto dell’assicurazione RC. Tuttavia la direttiva europea 2021/2118 prevede alcune deroghe per l’esenzione dall’obbligo di assicurare i veicoli inutilizzati e parcheggiati in aree private. Queste eccezioni includono:

  • Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, come quelli radiati per demolizione o esportazione.
  • Veicoli con uso vietato temporaneamente o permanentemente per disposizione delle autorità competenti, come quelli sequestrati o fermati amministrativamente.
  • Veicoli non idonei all’uso come mezzi di trasporto, ad esempio, quelli privi di motore.
  • Veicoli il cui utilizzo è sospeso in seguito a una comunicazione formale all’assicurazione, con la possibilità di sospensioni multiple fino a dieci mesi (o undici mesi per i veicoli storici, con la possibilità di proroga).
  • Altre situazioni specificate tramite decreto dei Ministri delle imprese e dei trasporti, previo parere dell’Ivass, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.

Sospensione assicurazione auto quando è ferma

La possibilità di sospendere l’assicurazione durante il periodo di copertura rimane invariata, come già avviene in alcune circostanze. Tuttavia, ora il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prolungato più volte, previa comunicazione all’assicurazione da effettuare entro dieci giorni prima della fine del periodo di sospensione. Questa proroga non può durare più di dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell’anno di validità della polizza assicurativa.

Multa per mancata assicurazione dell’auto

Il decreto non modifica la parte che quantifica la multa che un automobilista deve pagare se non assicura il proprio veicolo, che è di 866 euro, ridotti a 606,20 euro con lo sconto per il pagamento entro cinque giorni. Le sanzioni, infatti, sono regolamentate dall’articolo 193 del Codice della Strada. La sanzione comporta la perdita di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. La stessa sanzione si applica se il veicolo è usato solo in zone con accesso limitato. Per la circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa, la multa raddoppia (arrivando a 1.299 euro o 909,30 euro con lo sconto).

E’ necessario rivedere l’obbligo assicurativo per le auto ferme

L’obbligo assicurativo per i veicoli non in uso richiede una revisione e una definizione più chiara, poiché comporta svantaggi sia per i cittadini che per le imprese. Questa normativa risulta particolarmente svantaggiosa per i cittadini che conservano un’auto nel garage, ad esempio in attesa di essere venduta o semplicemente perché non viene utilizzata. Allo stesso tempo, rappresenta un onere per le imprese che possiedono una flotta di veicoli, tra cui automobili e autocarri, impiegati solo occasionalmente o rimasti completamente inattivi.

Per queste ragioni, il Governo dovrebbe approfondire la questione riguardante l’obbligo di assicurazione per le automobili parcheggiate in proprietà private e valutare la possibilità di richiedere un intervento e una revisione della Direttiva 2021/2118. Ciò è fondamentale poiché le attuali disposizioni contenute nella normativa europea sembrano essere ingiuste e svantaggiose sia per i cittadini che per le imprese.

Ecco i principali motivi per cui l’obbligo assicurativo per le auto ferme è una norma ingiusta:

  • L’obbligo assicurativo non è giustificato dal rischio. E’ molto improbabile che un veicolo fermo possa causare danni a terzi. Potrebbe essere chiarito il problema incendio di un veicolo in una situazione di box o area di pertinenza condominiale, la cui responsabilità resta comunque a capo del proprietario del veicolo.
  • L’obbligo assicurativo è una spesa inutile per i cittadini e le imprese. I proprietari di auto che non utilizzano il veicolo non hanno bisogno di un’assicurazione.
  • L’obbligo assicurativo è una misura discriminatoria. I cittadini e le imprese che hanno un’auto ferma sono penalizzati rispetto a coloro che hanno un’auto in circolazione.
Assicurazione auto e moto ferme in garage
L’assicurazione è obbligatoria anche se le auto e moto sono ferme in garage o in aree private

Speriamo che si arrivi ad una definizione più precisa e attendiamo con interesse che le autorità competenti forniscano chiarezza su questa complessa questione riguardante l’obbligo assicurativo, incluso per le auto inutilizzate.

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